ARCHIVIO COSTOZERO

 
Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Dicembre 2012

Articoli n° 8
ottobre 2005
 
privacy - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

INFORMAZIONI COMMERCIALI E DEBITORIE
LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI
I database consentono all'azienda di valutare l'affidabilità dei suoi interlocutori

Rosario Imperiali
Studio Legale Imperiali
rosarioo.imperiali@imperiali.com

 

In ogni azienda la verifica dell'affidabilità economica dei propri o potenziali clienti è importante quanto la primaria attività di generazione del business. Per questo le banche dati dei "cattivi pagatori" o quelle contro il rischio di frodi sono diffuse in tutti i settori dell'economia. Spesso, accade che le finalità anti-frode e gli scopi di tutela dai cattivi pagatori si mescolino. Prendiamo in considerazione separatamente le due tipologie di archivi, cercando di mettere a fuoco i differenti scopi che in realtà perseguono. Infatti, differenti sono gli impatti privacy. Gli archivi sui comportamenti debitori registrano informazioni che attestano, sulla base degli impegni pregressi, la capacità dei soggetti di adempiere obbligazioni future: consentono dunque all'azienda una valutazione circa l'affidabilità dei suoi interlocutori, in base a parametri tendenzialmente oggettivi e verificabili. Gli archivi antifrode si basano, invece, su indici presumibili di rischio, privi del carattere dell'oggettività e che necessitano di controlli più approfonditi. Le banche dati sui rischi da inadempimento comprendono, a loro volta, due distinte categorie di archivi: alcuni utilizzati - da banche, società finanziarie e operatori commerciali - in relazione a rapporti di credito, altri adoperati - da qualsiasi fornitore di beni o servizi - per individuare potenziali clienti morosi nei rapporti commerciali in genere. I primi presentano profili di maggiore delicatezza, considerato l'impatto in relazione alla tutela del credito, al sistema generale dei pagamenti e all'accesso al credito al consumo. Da qui la necessità per il legislatore di differenziare la disciplina:
- degli archivi per la verifica dell'affidabilità nei rapporti di credito e di quelli per il consumo, in particolare;
- delle banche dati per la verifica della consistenza patrimoniale dell'interlocutore.
Se 1) una banca, o una finanziaria, intende concedere un finanziamento oppure 2) un operatore commerciale è propenso a concedere una dilazione di pagamento a un proprio cliente, l'azienda - prima di concedere il credito - verifica se il proprio interlocutore è solito pagare correttamente. Nella ipotesi 1) ciò avviene per legge entro determinati limiti economici, facendo ricorso alla centrale rischi della Banca d'Italia (esposizioni superiori a 75.000 euro) e a quella della SIA (tra 75.000 e 31.245 euro). In entrambi i casi, poiché vi è l'obbligo legale della segnalazione, l'ente finanziatore deve solo fornire l'informativa al debitore interessato, mentre non occorre ottenere il suo consenso al trattamento dei dati. Al di sotto di queste soglie, per le verifiche di affidabilità creditizia nei rapporti commerciali (ipotesi 2), l'azienda può ricorrere a un archivio proprio, oppure a uno centralizzato gestito da un terzo "privato" (detto "centrale rischi" o "SIC").

Consumers Information
Quando la signora Maria si rivolge al "banco fidi" dell'ipermercato per ottenere la rateizzazione dell'acquisto della nuova lavatrice, si ha un'operazione di "credito al consumo" (entro il massimale di 31.245 euro). L'ipermercato, prima di concedere la rateizzazione, consulta l'archivio centralizzato del Sistema di Informazioni Creditizie, dove confluiscono i dati attinenti ai precedenti rapporti di credito della signora. Dunque, per fare questo, il supermercato: raccoglie i dati relativi alla signora; trasmette anagrafiche e informazioni sulla rateizzazione al SIC; riceve dal SIC lo stato e il comportamento debitorio della signora. Da parte sua, il SIC aggiunge le informazioni sulla rateizzazione del prezzo della lavatrice a opera della signora, così come ricevute dal supermercato, nel proprio database (SIC) e le rende disponibili per le successive interrogazioni riferite alla signora Maria. Affinché tutto ciò sia legittimo in ottica privacy, occorre che il supermercato:
- chiarisca adeguatamente alla signora le caratteristiche dell'operazione con l'intervento del SIC e la condivisione di tali dati da parte di altri enti partecipanti al SIC (con l'informativa privacy);
- raccolga il consenso della signora affinché quel flusso di informazioni possa coinvolgere il SIC e gli altri enti partecipanti.
Difatti, il consenso della signora risulterebbe non dovuto nel caso in cui i suoi dati fossero raccolti e gestiti unicamente dal supermercato o da altri enti che lavorassero per suo conto. Invece, l'allargamento della "catena" al SIC e agli enti che a esso partecipano, rendono il consenso necessario. A determinate condizioni, espressamente indicate in un provvedimento del Garante, il consenso non è dovuto solo se le informazioni trasmesse e gestite dal SIC riguardano unicamente eventi negativi del rapporto di credito.

Business information
Nel caso in cui un'azienda, intenda raccogliere informazioni commerciali su un proprio cliente, fornitore o un partner, quali saranno gli adempimenti privacy? Volume di attività, fatturato, protesti, procedure concorsuali in atto, sono tutti dati che un'azienda ha bisogno di acquisire prima di avviare rapporti commerciali con nuovi clienti o fornitori. In ottica privacy è opportuna una preliminare distinzione a seconda che si tratti di: un'azienda "cliente" del Cerved o una società che rilascia informazioni commerciali, cioè un'azienda specializzata, appunto, nella raccolta e vendita di queste informazioni.
1) Per l'azienda che "compra" le informazioni, l'unico adempimento privacy necessario è l'informativa. Essa è dovuta anche nel caso in cui le informazioni riguardino altre aziende e può essere data anche all'inizio del rapporto con il fornitore, cliente o partner. La raccolta del consenso non è necessaria perché queste informazioni riguardano "attività economiche"; non occorre la notificazione al Garante, né un'autorizzazione dell'Autorità.
2) Per le società che della "vendita" di queste informazioni fanno il proprio business, oltre a fornire l'informativa, sarà necessario seguire le evoluzioni normative, perchè fra breve un codice di deontologia privacy definirà: modalità semplificate per l'informativa; meccanismi per garantire qualità ed esattezza dei dati; termini armonizzati di conservazione dei dati.
Per una società che intenda acquisire informazioni da queste aziende specializzate, nell'attesa del codice di deontologia, sarà opportuno farsi garantire contrattualmente dai fornitori di "informazioni commerciali": che l'informativa è stata da loro rilasciata al soggetto indagato e che i dati forniti sono esatti e aggiornati. La funzione di questa garanzia contrattuale è quella di porsi al riparo da inadempimenti o inesattezze imputabili al fornitore dei dati.

Download PDF
Costozero: scarica la rivista in formato .pdf
Ottobre - 1.800 Kb
 

Cheap oakleys sunglassesReplica Watcheswholesale soccer jerseyswholesale jerseysnike free 3.0nike free runautocadtrx suspension trainingbuy backlinks
Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it