INFORMAZIONI COMMERCIALI E DEBITORIE
LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI
I database consentono all'azienda
di valutare l'affidabilità dei suoi interlocutori
Rosario
Imperiali
Studio Legale Imperiali
rosarioo.imperiali@imperiali.com
In ogni azienda la verifica dell'affidabilità economica
dei propri o potenziali clienti è importante quanto
la primaria attività di generazione del business.
Per questo le banche dati dei "cattivi pagatori" o
quelle contro il rischio di frodi sono diffuse in tutti i
settori dell'economia. Spesso, accade che le finalità anti-frode
e gli scopi di tutela dai cattivi pagatori si mescolino.
Prendiamo in considerazione separatamente le due tipologie
di archivi, cercando di mettere a fuoco i differenti scopi
che in realtà perseguono. Infatti, differenti sono
gli impatti privacy. Gli archivi sui comportamenti debitori
registrano informazioni che attestano, sulla base degli impegni
pregressi, la capacità dei soggetti di adempiere obbligazioni
future: consentono dunque all'azienda una valutazione circa
l'affidabilità dei suoi interlocutori, in base a parametri
tendenzialmente oggettivi e verificabili. Gli archivi antifrode
si basano, invece, su indici presumibili di rischio, privi
del carattere dell'oggettività e che necessitano di
controlli più approfonditi. Le banche dati sui rischi
da inadempimento comprendono, a loro volta, due distinte
categorie di archivi: alcuni utilizzati - da banche, società finanziarie
e operatori commerciali - in relazione a rapporti di credito,
altri adoperati - da qualsiasi fornitore di beni o servizi
- per individuare potenziali clienti morosi nei rapporti
commerciali in genere. I primi presentano profili di maggiore
delicatezza, considerato l'impatto in relazione alla tutela
del credito, al sistema generale dei pagamenti e all'accesso
al credito al consumo. Da qui la necessità per il
legislatore di differenziare la disciplina:
- degli archivi per la verifica dell'affidabilità nei
rapporti di credito e di quelli per il consumo, in particolare;
- delle banche dati per la verifica della consistenza patrimoniale
dell'interlocutore.
Se 1) una banca, o una finanziaria, intende concedere un
finanziamento oppure 2) un operatore commerciale è propenso
a concedere una dilazione di pagamento a un proprio cliente,
l'azienda - prima di concedere il credito - verifica se il
proprio interlocutore è solito pagare correttamente.
Nella ipotesi 1) ciò avviene per legge entro determinati
limiti economici, facendo ricorso alla centrale rischi della
Banca d'Italia (esposizioni superiori a 75.000 euro) e a
quella della SIA (tra 75.000 e 31.245 euro). In entrambi
i casi, poiché vi è l'obbligo legale della
segnalazione, l'ente finanziatore deve solo fornire l'informativa
al debitore interessato, mentre non occorre ottenere il suo
consenso al trattamento dei dati. Al di sotto di queste soglie,
per le verifiche di affidabilità creditizia nei rapporti
commerciali (ipotesi 2), l'azienda può ricorrere a
un archivio proprio, oppure a uno centralizzato gestito da
un terzo "privato" (detto "centrale rischi" o "SIC").
Consumers Information
Quando la signora Maria si rivolge al "banco fidi" dell'ipermercato
per ottenere la rateizzazione dell'acquisto della nuova lavatrice,
si ha un'operazione di "credito al consumo" (entro
il massimale di 31.245 euro). L'ipermercato, prima di concedere
la rateizzazione, consulta l'archivio centralizzato del Sistema
di Informazioni Creditizie, dove confluiscono i dati attinenti
ai precedenti rapporti di credito della signora. Dunque,
per fare questo, il supermercato: raccoglie i dati relativi
alla signora; trasmette anagrafiche e informazioni sulla
rateizzazione al SIC; riceve dal SIC lo stato e il comportamento
debitorio della signora. Da parte sua, il SIC aggiunge le
informazioni sulla rateizzazione del prezzo della lavatrice
a opera della signora, così come ricevute dal supermercato,
nel proprio database (SIC) e le rende disponibili per le
successive interrogazioni riferite alla signora Maria. Affinché tutto
ciò sia legittimo in ottica privacy, occorre che il
supermercato:
- chiarisca adeguatamente alla signora le caratteristiche
dell'operazione con l'intervento del SIC e la condivisione
di tali dati da parte di altri enti partecipanti al SIC (con
l'informativa privacy);
- raccolga il consenso della signora affinché quel
flusso di informazioni possa coinvolgere il SIC e gli altri
enti partecipanti.
Difatti, il consenso della signora risulterebbe non dovuto
nel caso in cui i suoi dati fossero raccolti e gestiti unicamente
dal supermercato o da altri enti che lavorassero per suo
conto. Invece, l'allargamento della "catena" al
SIC e agli enti che a esso partecipano, rendono il consenso
necessario. A determinate condizioni, espressamente indicate
in un provvedimento del Garante, il consenso non è dovuto
solo se le informazioni trasmesse e gestite dal SIC riguardano
unicamente eventi negativi del rapporto di credito.
Business information
Nel caso in cui un'azienda, intenda raccogliere informazioni
commerciali su un proprio cliente, fornitore o un partner,
quali saranno gli adempimenti privacy? Volume di attività,
fatturato, protesti, procedure concorsuali in atto, sono
tutti dati che un'azienda ha bisogno di acquisire prima di
avviare rapporti commerciali con nuovi clienti o fornitori.
In ottica privacy è opportuna una preliminare distinzione
a seconda che si tratti di: un'azienda "cliente" del
Cerved o una società che rilascia informazioni commerciali,
cioè un'azienda specializzata, appunto, nella raccolta
e vendita di queste informazioni.
1) Per l'azienda che "compra" le informazioni,
l'unico adempimento privacy necessario è l'informativa.
Essa è dovuta anche nel caso in cui le informazioni
riguardino altre aziende e può essere data anche all'inizio
del rapporto con il fornitore, cliente o partner. La raccolta
del consenso non è necessaria perché queste
informazioni riguardano "attività economiche";
non occorre la notificazione al Garante, né un'autorizzazione
dell'Autorità.
2) Per le società che della "vendita" di
queste informazioni fanno il proprio business, oltre a fornire
l'informativa, sarà necessario seguire le evoluzioni
normative, perchè fra breve un codice di deontologia
privacy definirà: modalità semplificate per
l'informativa; meccanismi per garantire qualità ed
esattezza dei dati; termini armonizzati di conservazione
dei dati.
Per una società che intenda acquisire informazioni
da queste aziende specializzate, nell'attesa del codice di
deontologia, sarà opportuno farsi garantire contrattualmente
dai fornitori di "informazioni commerciali": che
l'informativa è stata da loro rilasciata al soggetto
indagato e che i dati forniti sono esatti e aggiornati. La
funzione di questa garanzia contrattuale è quella
di porsi al riparo da inadempimenti o inesattezze imputabili
al fornitore dei dati.
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