CONCILIARE CON LA
P.A.
Esperienze e prospettive
Un
approccio più efficace ed efficiente per la risoluzione delle
controversie
Marco
Marinaro
Avvocato e Conciliatore
- Cultore della Cattedra di Diritto civile - Università di
Salerno
Cultore della Cattedra di Mediazione e Conciliazione - Università di
Pisa
mmarinaro@unisa.it
La progressiva diffusione degli strumenti alternativi per
la risoluzione delle controversie e in particolare della
conciliazione/mediazione in ogni settore del diritto civile,
induce a interrogarsi sulle opportunità offerte da
questo rinnovato approccio alle liti anche nei rapporti in
cui sia parte la Pubblica Amministrazione. Invero, anche
soltanto la proposizione della tematica suscita tuttora profonde
resistenze culturali non tanto degli studiosi quanto dei
funzionari preposti, poco inclini a seguire il mutamento
culturale, prim'ancora che legislativo, che pervade una P.A.
radicalmente trasformata. In questo contesto gli ostacoli
solitamente opposti dai dirigenti a tutela dell'ente rappresentato
sono destinati gradualmente ad affievolirsi e scomparire
se si considera, ad esempio, che preferire sempre e comunque
la via giudiziale espone l'ente stesso alla difesa in due
gradi di giudizio, sino in Cassazione con tempi, costi e
risultati tutti da valutare. E allora non appare superfluo
ricordare come l'agire della P.A. debba essere sempre orientato
dal principio fondamentale espresso dall'art. 97, comma 1,
della Carta Costituzionale assicurando «il buon andamento
e l'imparzialità dell'amministrazione». Occorre
dunque perseguire il "buon andamento" e cioè l'efficacia
- intesa come raggiungimento dello scopo - e l'efficienza
- intesa come migliore impiego delle risorse dell'azione
- dell'amministrazione. In questa prospettiva, particolare
rilievo assumono le numerose riforme legislative operate
sin dal 1990 (con la famosa normativa ex L. 241/90 che ha
imposto la "trasparenza") e indirizzate alla "privatizzazione" della
P.A.; come anche la creazione di enti di diritto privato
a totale o prevalente capitale pubblico per la gestione dei
servizi pubblici e la necessità di confrontarsi e
adeguarsi agli standards europei dell'organizzazione amministrativa
che hanno condotto a una gestione di tipo manageriale per
il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.
E ancora, l'introduzione legislativa di procedimenti conciliativi
anche obbligatori in ambiti pubblicistici (ad es. nell'appalto
di opere pubbliche e nel rapporto di lavoro alle dipendenze
della P.A.) e la possibilità di stipulare con il privato
accordi sostitutivi o integrativi della consueta attività provvedimentale
(ex art. 11 L. 241/90). Infine, deve far riflettere l'affermarsi
di un orientamento della Corte dei Conti volto alla condanna
per mala gestio e lite temeraria della «resistenza
in giudizio a ogni costo» da parte della P.A., comportamento
tuttora diffuso e sicuramente da stigmatizzare. D'altro canto
si deve comunque rimarcare che potranno essere conciliate
le liti aventi a oggetto diritti disponibili purché siano
osservati i criteri di economicità, efficienza, efficacia
e ragionevolezza. Sul punto si può precisare che in
tal guisa potranno essere conciliate le controversie aventi
ad oggetto situazioni patrimoniali disciplinate contrattualmente
tra la P.A. e il privato, mentre non potranno essere conciliate
quelle liti relative a posizioni di diritto pubblico alle
quali siano pur collegate situazioni patrimoniali (si pensi
ad esempio agli atti vincolati, alle obbligazioni naturali,
ecc.). Peraltro non può sottacersi che le resistenze
tuttora opposte dalla classe dirigente della P.A., alla quale
spetta il compito di gestione in contrappunto al potere di
indirizzo e controllo di natura politica dell'ente pubblico,
trovano fondamento attualmente nel timore di incorrere nell'accertamento
della responsabilità contabile. Tuttavia, «la
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale
e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o
colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel
merito delle scelte discrezionali» (articolo 1, comma
1, Legge 20/1994 e s.m.i.). La norma citata e l’interpretazione
della stessa fornita dalla Corte dei Conti e dalla Cassazione
quindi consentono all'ente pubblico di accedere al procedimento
conciliativo nell'ambito delle finalità istituzionali
dello stesso non soltanto qualora assuma scelte discrezionali,
ma ogniqualvolta la scelta operata sia ragionevole e magari
supportata da oggettive valutazioni tecnico-giuridiche o
da pareri. A questo punto notevole interesse rivestono le
esperienze maturate da alcuni enti pubblici, che con lodevole
lungimiranza hanno ritenuto da alcuni anni di avviare e regolamentare "sportelli
di conciliazione" finalizzati al perseguimento del buon
andamento dell'ente e della soddisfazione del cittadino.
Il primo esperimento è quello del Comune di Roma il
quale ha istituito uno Sportello cui possono accedere quanti
richiedano un risarcimento danni all'Amministrazione comunale
capitolina. Il valore massimo della controversia è fissato
in 12.911,42 euro e l'interessato potrà presentare
la domanda presso l'U.R.P. della Circoscrizione in cui si è verificato
l'evento dannoso allegando la documentazione analiticamente
richiesta. In esito alla stessa, espletati i dovuti accertamenti
e acquisito il parere favorevole dell'avvocatura, l'istante
sarà invitato a presentarsi presso la Camera di conciliazione
per espletare il relativo tentativo. La casistica più frequente
riguarda i dissesti del manto stradale di proprietà comunale,
la caduta di alberi o gli allagamenti provocati da tombini
otturati. Altra esperienza è quella del Comune di
Jesi che ha stipulato una convenzione con la Camera Arbitrale
Aesina alla quale possono rivolgersi i cittadini per la soluzione
di controversie - senza limiti di materia e di valore - dopo
aver espletato ogni tentativo personale o tramite il Difensore
Civico senza ottenere una risposta ritenuta soddisfacente
dal Comune. Il procedimento, esente da ogni costo, deve concludersi
entro 60 giorni dalla proposizione dell'istanza. Anche il
Comune di Napoli propone ai cittadini un'alternativa rapida
ed efficace per la soluzione delle controversie; l'Ente ha
stipulato infatti una convenzione con la locale Camera di
Commercio per la trattazione di liti aventi a oggetto il
risarcimento danni per un valore massimo di 15.493,71 euro.
Oltre a quella degli enti locali, si deve segnalare un’esperienza
unica nel panorama nazionale e particolarmente innovativa.
Infatti, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
ha istituito uno Sportello di Conciliazione per la soluzione
di controversie e problematiche anche di rilievo collettivo
attinenti all'ambiente e al turismo. Nell’ambito delle
sue finalità istituzionali l'Ente Parco ha ritenuto
di offrire ai Comuni del suo ampio comprensorio (ben 80 nella
provincia di Salerno) la possibilità di stipulare
convenzioni promuovendo l’approccio conciliativo finalizzato
alla promozione del turismo e alla tutela dell’ambiente.
Queste iniziative, destinate a diffondersi rapidamente, grazie
anche all'opera di sensibilizzazione svolta in maniera capillare
dalle Camere di Commercio, segnalano l'interesse crescente
ed esponenziale per un rinnovato approccio alla risoluzione
stragiudiziale delle controversie da parte di una più consapevole
classe politica e dirigente nel perseguimento del "buon
andamento" della Pubblica Amministrazione.
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