ESERCIZIO ABUSIVO di una PROFESSIONE
PROPOSTA UNA MODIFICA deL CODICE PENALE
Inasprire le sanzioni per realizzare
un livello più sostenuto di deterrenza
Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it
Lo scorso luglio, prima della pausa estiva del Parlamento, è stato
presentato alla Camera, dall'Onorevole Stefano Saglia (AN),
un disegno di legge volto a introdurre alcune correzioni al
nostro codice penale in materia di esercizio abusivo di una
professione. L'esercizio di professioni che prevedono l'iscrizione
in appositi albi o elenchi, infatti, è sempre più frequentemente
sottoposto a raggiri di varia natura. Continuamente ci troviamo
di fronte a soggetti che, senza le dovute conoscenze, si improvvisano
professionisti intervenendo in campi loro preclusi per mancanza
di titoli. Le pene fino a oggi previste nel codice penale non
sembrano, dunque, in grado di dissuadere i disonesti a violare
le leggi sapendo che, tra sanzioni miti, rito abbreviato, patteggiamento
e vari artifizi possono cavarsela con poco. Non da ultimo l'ampiezza
del fenomeno si può ricondurre al fatto che il cittadino
si trova inizialmente di fronte a richieste economiche più basse,
e molto spesso credendo di risparmiare si affida a un soggetto
senza sapere che colui che effettuerà la prestazione
non è abilitato a farlo. Tenendo conto poi che l'abusivo,
non potendo essere assicurato per la responsabilità civile,
non può in alcun modo risarcire economicamente il cliente
danneggiato, la truffa non è, quindi, rivolta solo ai
professionisti in regola, che vedono usurpati il proprio titolo
e la loro attività, ma vede coinvolti anche i cittadini
e lo Stato: i primi truffati dall'abusivo, il secondo che vede
evadere una cospicua quota di imposte. Tra tutte le branche
delle professioni, la più colpita dal fenomeno dell'abusivismo
risulta essere proprio quella sanitaria dove si trova di tutto,
dagli odontotecnici che fanno i dentisti, agli ottici che fanno
gli oculisti, dai massaggiatori che fanno gli ortopedici alle
ostetriche che fanno i ginecologi, per finire con gli erboristi
che fanno diagnosi, prescrivono e vendono palliativi come fossero
medicine, per non parlare poi dei pranoterapeuti, dei guaritori
e dei maghi. Gli atti di questi pseudo-medici spesso provocano
danni irreversibili agli apparati e agli organi "curati",
raffigurando quindi anche il reato di lesioni colpose. Nella
maggior parte dei casi, inoltre, gli atti medici vengono effettuati
in carenza di consenso all'effettuazione delle cure, o con
un consenso giuridicamente nullo, dato che l'abusivo nasconde
al paziente la sua carenza di qualificazione professionale.
Le lesioni provocate diventano quindi da colpose a volontarie,
con un forte aggravio del reato. Purtroppo in Italia la "professione
di abusivo" è molto diffusa perché trova
nella ingenuità popolare un terreno fertile per raggirare
il cittadino. Le istituzioni, poi, si trovano impotenti di
fronte a un fenomeno che, quando denunciato, viene sanzionato
in modo lieve e, dato il persistere del fenomeno, del tutto
insufficiente. Negli altri Stati europei, invece, fatti del
genere non accadono così massicciamente visto che la
legislazione più repressiva infligge pene molto severe
che vengono applicate e fatte rispettare. L'osservanza delle
leggi deve essere alla base di uno Stato civile che, se le
promulga, deve fornire i mezzi per la loro applicazione, e
fare in modo che vengano attuate e non aggirate come purtroppo
accade per l'abuso di professione. La proposta di legge in
esame vuole intervenire su uno degli articoli del codice penale
che più necessita di essere rivisitato e aggiornato,
ovvero l'articolo 348 del codice (abusivo esercizio di una
professione) volto alla tutela degli interessi generali, cui è legato
l'esercizio di talune professioni, subordinato a una speciale
abilitazione. Per l'esercizio della professione medica, per
esempio, l'abilitazione richiesta dallo Stato prevede, oltre
al diploma di laurea in medicina o in odontoiatria, il superamento
del relativo esame di Stato e l'iscrizione all'albo. É sufficiente,
quindi, la mancanza di uno dei tre requisiti perché trovi
immediatamente applicazione l'articolo 348 del codice penale.
Negli anni, inoltre, numerose sentenze della Corte di Cassazione
hanno contribuito a meglio identificare il delitto di esercizio
abusivo della professione medica, per cui basta un solo atto
professionale, anche non retribuito, o con il consenso del
destinatario, per integrare la fattispecie di cui al citato
articolo 348 del codice penale. L'articolo in questione tuttavia
prevede, a oggi, delle pene irrisorie se si pensa che l'abusivo è punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da duecentomila
a un milione delle vecchie lire; accade quindi che l'abusivo
venga condannato a zero giorni di reclusione o a una multa
di pochi euro. Se poi si sceglie il patteggiamento, si assiste
a una farsa giudiziaria ove il reo se la cava con pochi minuti
di udienza e con il pagamento della parcella del proprio legale.
La reclusione dovrebbe invece prevedere, oltre a un massimo,
anche un minimo al fine di avere la certezza che non siano
effettuati sconti di pena che azzerano, in pratica, la condanna.
Mentre la multa, oggi irrisoria, andrebbe quantomeno portata
a livello della presumibile evasione fiscale che l'abusivo
perpetra ai danni dallo Stato. Inoltre si dovrebbe inibire
l'accesso al patteggiamento e al rito abbreviato, come pure
si dovrebbe inasprire la pena per il recidivo. Gli strumenti
e i macchinari che a oggi vengono sequestrati per poi essere
riconsegnati dopo un breve periodo al proprietario, dovrebbero
venire confiscati obbligatoriamente per impedire all'abusivo
di perpetrare il reato di esercizio illegale della professione
medica, come ormai la Suprema corte di Cassazione ha stabilito
per l'odontoiatria. Il dover acquistare nuovamente tutto lo
strumentario e i macchinari, oltre al pagamento di una multa
salatissima, potrebbe essere un ottimo deterrente a questi
atti fuorilegge con un enorme guadagno per la salute della
collettività. Con la proposta di legge in oggetto, quindi,
si introducono una serie di ipotesi di aggravamento della pena
e delle sanzioni con la dichiarata finalità di realizzare
un livello più sostenuto di deterrenza.
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