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  Dicembre 2012

Articoli n° 8
OTTOBRE 2004
 

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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
LICEITÀ DEI PATTI PARASOCIALI

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
LICEITÀ DEI PATTI PARASOCIALI
Da questo numero parte un’analisi giuridica su molteplici accordi

Francesco Pezone
Avvocato
fpezone@luiss.it

 

Per patti parasociali devono intendersi, in genere, tutti quegli accordi stipulati dai soci (da alcuni ovvero anche dalla totalità di essi), fuori dell'atto costitutivo e dello statuto, per regolare inter se o anche nei rapporti con la società, con organi sociali o con terzi, un loro interesse o una loro condotta sociale (cfr., per tutti, Oppo, "Contratti parasociali", Milano, 1942, p. 96 e ss.; Id., "Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società", in Riv. Dir. Civ. 1987, p. 571 e ss.). L'espressione "patti parasociali" è di origine dottrinaria, e identificava una «multiforme categoria di contratti atipici mediante i quali uno o più soci dispongono di diritti derivanti dal contratto di società impegnandosi ad esercitarli in modo predeterminato». Essi, in sostanza, sono accordi che tutti o alcuni soci, stipulano a latere dell'atto costitutivo e che sono funzionali a regolamentare il loro comportamento nelle dinamiche del governo societario (cfr., per tutti, Di Sabato, "Manuale delle società", Torino, 1999, p. 147), con modalità e termini tali da salvaguardare gli interessi particolari degli aderenti; i patti parasociali in discorso, dunque, sono espressione dell'autonomia privata e possono essere giuridicamente ricondotti all'ampia categoria dei contratti atipici (cfr., per tutti, Farenga, "I contratti parasociali", in Nuova Giur. Comm., 1989, II, p. 63 e ss.), con l'unico limite della eventuale immeritevolezza degli interessi in concreto perseguiti (cfr., per tutti, Ascarelli, "In tema di sindacati azionari", in Banca Borsa e Titoli di credito, 1958, II, p. 550; Farenga, "I contratti parasociali", Milano, 1987, p. 471; Buttaro, voce "Sindacati azionari", in NNDI, vol. XII, Torino, 1970, p. 428; Carbone, "Le convenzioni di voto e la teoria generale del contratto", in NGCC, 1992, p. 49 e ss.; Massera, "Note in tema di nuove regole per le imprese quotate", in Giur. Comm., 1997, I, p. 807). Connotati essenziali dei patti parasociali sono: da un lato, la loro coesistenza con il rapporto sociale, poiché regolamentano situazioni giuridiche originanti dal contratto di società; dall'altro, la loro separazione dal regolamento legale e statutario del rapporto, dal momento che si collocano al di fuori del contratto di società (cfr., Rescio, "La distinzione del sociale dal parasociale", in Riv. Società, 1991, p. 596 e ss.; del medesimo orientamento, Oppo, "Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società", cit., p. 571 e ss.; Farenga, "I contratti parasociali", cit., p. 63 e ss.; da ultimo, "La legge Draghi e le società quotate in borsa" diretto da Gastone Cottino, Torino, 1999, p. 116). Il primo elemento postula che almeno una delle parti del negozio parasociale sia un socio (cfr., così, Farenga, "I contratti parasociali", cit., p. 64). Il secondo elemento - la riconducibilità, cioè, degli accordi parasociali a negozi distinti dal contratto di società - spiega la particolare disciplina che li caratterizza e che li assoggetta alle regole generali dei contratti e delle obbligazioni, anziché a quelle del diritto delle società (cfr., per tutti, Oppo, "Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società", cit., p. 517 e ss.). E ancora, sul piano dell'efficacia, i patti parasociali si distinguono dal contratto sociale, data la loro efficacia meramente obbligatoria. Cosicché, l'eventuale inadempimento rileva unicamente quale fonte di responsabilità contrattuale e, sulla validità delle delibere (in caso di sindacato di voto) o delle alienazioni a terzi delle azioni o quote bloccate (in caso di sindacato di blocco). Del resto, come è stato efficacemente puntualizzato dalla ormai nota e innovativa sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9975 del 20 settembre 1995, «il vincolo nascente da un sindacato di voto…opera su un terreno esterno all'organizzazione sociale - donde, appunto, il carattere parasociale del patto - e non impedisce in alcun modo al socio di determinarsi liberamente nell'esercizio del voto in assemblea; sicché il funzionamento dell'organo assembleare non è in questione e non sarebbe dunque esatto sostenere che, vincolando con dei patti parasociali la propria libertà di voto, i soci finirebbero per svuotare l'assemblea delle funzioni e dei poteri che ad essa la legge attribuisce». La circostanza che il socio medesimo si sia, in altra sede, impegnato a votare in un determinato modo, rileva solo per l'eventuale responsabilità contrattuale nella quale egli incorrerebbe - ma unicamente verso gli altri firmatari del patto parasociale - violando quell'accordo. Il vincolo obbligatorio assunto, opera, cioè, né più né meno che come qualsiasi altro possibile motivo soggettivo e individuale che possa spingere un socio ad assumere in assemblea un certo atteggiamento e ad esprimere un determinato voto. Ma nessuno potrebbe impedire a quel socio di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qual volta, a suo personale giudizio, l'interesse a un certo esito della votazione assembleare prevalga in maniera netta sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento verso gli altri partecipanti al patto di sindacato (cfr., in giurisprudenza, Cass. 20 settembre 1995 n.9975 in Riv. Not. 1996, p. 626 e in Giur. It., 1996, I, 164; in dottrina, testualmente, Atelli, in "Il Testo Unico della intermediazione finanziaria", Commentario al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Rabitti Bedogni (a cura di), Milano, 1998, sub artt.122-124, p. 668). Nello stesso senso è, altresì, orientata la più recente giurisprudenza di merito, laddove sostiene che i patti sindacali hanno efficacia soltanto obbligatoria fra i contraenti ed esterna alla società, di cui non alterano struttura e ordinamento istituzionali, e, pertanto, se disattesi, non incidono negativamente sulla validità delle delibere assembleari. Nel contrasto fra l'obbligo parasociale e il diritto del socio di libera partecipazione alla formazione della volontà sociale, resta perciò inalterata la libertà dei singoli soci di votare anche in difformità dei patti parasociali, salve le conseguenze dell'inadempimento (cfr., Trib. Roma 20 dicembre 1996, in Giur. Comm., 1997, II, 119, nota Sonnino). Nell'ambito del genus dei patti parasociali, la species che ha avuto maggiore diffusione nella pratica è rappresentata dalle convenzioni di voto (per un'ampia rassegna di norme legislative e amministrative facenti esplicito riferimento ai sindacati di voto, cfr., Costi, "I sindacati di voto nella legislazione più recente", estratto dal Testo della relazione tenuta al Convegno su "Sindacati di voto e di blocco" organizzata a Portofino nei giorni 8 e 9 giugno 1991 dalle Riviste Giurisprudenza commerciale e Diritto del commercio internazionale), ossia dagli accordi con i quali i soci (alcuni o tutti) si alleano, vincolandosi reciprocamente in ordine al modo con cui eserciteranno il voto nell'assemblea della società (cfr., per tutti, Schlesinger, "Sindacati di voto: oggetto delle clausole", in Giur. Comm., 1992, p. 424; Atelli, "Recesso ed inadempimento nelle convenzioni di voto" in Contratto e impresa, 1997, p. 68 e ss.). Accanto alle convenzioni di voto, hanno, peraltro, proliferato molti altri accordi, eterogenei nei contenuti, finalizzati ad adeguare lo schema societario all'intento e agli interessi concreti delle parti (cfr., "La legge Draghi" cit., Torino, 1999, p. 117). Per ciascuno di tali accordi proveremo a effettuare un'analisi giuridica, anche alla luce della riforma del diritto societario, nei prossimi numeri di questa rivista.

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