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  Dicembre 2012

Articoli n° 8
OTTOBRE 2004
 

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BASILEA 2: L’EROGAZIONE DEL CREDITO
QUALE RAPPORTO TRA BANCA E IMPRESA?

Una corretta applicazione dell’accordo può migliorare la collaborazione

Silvio Varagnolo
Dirigente Unionfidi Piemonte
varagnolo.s@unionfidi.com

Il mercato dei servizi finanziari per le PMI sta attraversando un periodo di cambiamenti. La privatizzazione delle banche pubbliche e la concentrazione dei gruppi bancari ha determinato lo spostamento del focus del sistema bancario dalla ricerca della massimizzazione degli impieghi a quella della redditività. La stessa Banca d'Italia ha recentemente posto attenzione sul fenomeno della concentrazione del sistema bancario e del correlato rischio relazionale: «Analisi teoriche ed empiriche indicano che al crescere della dimensione media delle banche potrebbe accompagnarsi una contrazione della quota dei finanziamenti alle imprese di minori dimensioni, per la propensione degli intermediari più grandi a intrattenere relazioni di clientela con imprese anch'esse grandi». Stiamo in sostanza passando da un sistema polarizzato, per cui l'impresa richiede e la banca eroga credito, a un sistema contestuale, in cui l'azienda sostiene il proprio sviluppo rivolgendosi a una molteplicità di interlocutori: istituti di credito, investitori, risparmiatori società finanziarie e di rating. Rischia pertanto di prodursi una dinamica da molti individuata come insita in Basilea 2: processi che nascono per migliorare il rapporto banca impresa finiscono con il generare, nel breve termine, fenomeni di contrazione dell'attività economica delle imprese meno strutturate e preparate ad un cambiamento così radicale. Tra banca e PMI si colloca un altro organismo: il Confidi. Il Confidi ha da sempre rappresentato uno strumento essenziale per le PMI e i numeri, fino ad oggi, lo confermano. I Confidi non rappresentano una peculiarità esclusivamente italiana, ma sono strutture presenti da anni in Germania, Francia, Spagna e Belgio. In linea generale, la maggior parte dei Confidi italiani è stata promossa dalle associazioni di categoria, non solo per fornire un servizio di accesso al credito per i propri soci, ma per garantire un'occasione di contatto e fidelizzazione con le imprese. In Italia operano oltre 1000 Confidi con dimensioni strutturali, in alcuni casi veramente irrisori. L'estrema proliferazione dei confidi è dovuta principalmente a due fattori:
- la mancanza di una normativa al riguardo;
- la divisione provincia e per settore, in quanto sono espressione delle associazioni imprenditoriali locali.
I Confidi italiani si sono quindi sviluppati in assenza di un quadro giuridico di riferimento; solo con l'art.13 del d.l. 269/2003 (maxi emendamento finanziaria 2004), convertito con l. 326/2003 si è arrivati finalmente a una legge quadro che disciplini l'attività di garanzia collettiva dei fidi esercitata dai Confidi. Nonostante queste limitazioni, la presenza delle strutture di garanzia in Italia assume rilevanza numerica sia in termini di volumi che di basse percentuali di insolvenze; ma non solo, relativamente ai Confidi più strutturati, la sinergia e compenetrazione tra banca e Confidi ha permesso di erogare credito a fronte di garanzie di qualità, grazie a processi di analisi nella concessione del credito di elevato standing. L'interesse ad acquisire garanzie da parte delle banche rimane prevalente: il 29% del credito bancario alle imprese è assicurato da garanzie reali, percentuale che sale al 78% nel caso di microimprese. I Confidi hanno una quota pari al 10% del mercato delle garanzie personali che ammonta complessivamente a 160 miliardi di euro. Pertanto anche con l'avvento di Basilea 2, le banche chiederanno sempre più alle imprese garanzie di qualità, escutibili a prima richiesta. Di conseguenza la quota di mercato dei Confidi è destinata inevitabilmente a crescere. Dall'altra parte Basilea 2 impone ai Confidi una rivisitazione delle proprie strategie. Volendo cogliere quindi Basilea 2 come opportunità per crescere, per i Confidi si è posto un problema di adeguamento, dovuto sia alle regole dettate dal Comitato, sia al mutamento di congiuntura. Affinché la garanzia possa entrare con un proprio peso specifico nella determinazione dei rating, i Confidi devono necessariamente "accreditarsi", dimostrando di possedere un preciso status giuridico e requisiti sostanziali nella gestione del rapporto creditizio. Considerando che il sistema dei Confidi ha come scopo principale quello di rafforzare le garanzie dell'impresa, attenuandone il rischio, ne dovrebbe conseguire che la banca cui si rivolge tale azienda accolga con maggior favore le sue richieste di risorse finanziarie. La garanzia del Confidi ha valore solo nella misura in cui permette il miglioramento della valutazione del rischio. Perciò il Confidi deve possedere un rating più elevato di quello dell'impresa assistita e riuscire a trasmetterlo a beneficio di quest'ultima nel rapporto debitore. Status giuridico definito e rating elevato al fine della trasmissione di questo alle aziende associate significa sancire, in termini pratici, la necessità di una dimensione consistente di pratiche di fido, di rapporti con le imprese associate, di specializzazione e diversificazione dei servizi finanziari prestati, con correlato aumento dei fondi rischi e dei mezzi propri, oltre che a un'elevata gestione di contributi e sovvenzioni locali, sfruttando sempre al meglio quel plus di conoscenza sulle imprese socie e contemporaneamente esercitando il tradizionale mestiere di garanti. In questo cammino di crescita ai Confidi è venuto incontro il legislatore. Come già detto è stato finalmente dato corpo alla disciplina organica dei Confidi: la legge 326/2003. Le nuove regole hanno molteplici finalità. Innanzitutto, regolamentare sotto il profilo societario l'organizzazione e il funzionamento dei Confidi, fissando delle soglie di capitale minime sotto le quali il Confidi non potrà più esistere. Inoltre, considerando il fatto che avendo goduto di una disciplina ad hoc, che sottraeva i Confidi alla vigilanza di Banca d'Italia ma che contemporaneamente li limitava nell'azione, la nuova normativa incentiva le trasformazioni in forme giuridiche più avanzate, proponendo la possibilità di scelta tra l'ingresso nel mondo degli iscritti all'elenco degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB o la trasformazione in Banca di Credito Cooperativo. La finanziaria vigilata ex art. 107 è un soggetto la cui garanzia sarebbe considerata valida per lo scarico del capitale di vigilanza, rimanendo comunque l'interrogativo sul valore numerico della ponderazione da attribuire con Basilea 2. La trasformazione diretta in BCC, d'altro canto, comporterebbe il riconoscimento della ponderazione al 75% (paragonata alla banca retail). La conclusione è che l'appetibilità delle garanzie da parte del settore bancario non dipenderà solo dalla qualità di protezione dal rischio incorporata nelle fideiussioni, ma anche della protezione stessa. I Confidi italiani devono pertanto scegliere come recepire al meglio le direttive di Basilea 2, ognuno deve individuare la propria strada e percorrerla coerentemente. Riteniamo infine che una corretta applicazione dell'accordo possa contribuire a far evolvere i rapporti Banca/Impresa, se questi si baseranno su una stretta collaborazione di tipo informativo, che consenta alla banca di valutare i rischi inerenti all'erogazione del credito, e all'impresa di ottenere un aiuto anche nelle fasi delicate del ciclo economico. Ecco allora esplicitato il nostro obiettivo finale: il colloquio Banca/Impresa - mediato dal Confidi - deve portare con sé un maggiore grado di conoscenza, da parte della banca, delle potenzialità di crescita e dei piani di sviluppo strategico di chi, da sempre, ha rappresentato il cuore della nostra attività, e vale a dire l'impresa. I Confidi in generale, e Unionfidi in particolare, stanno investendo sensibili risorse economiche per mettere a punto sistemi di rating interni per rendere ancora più attente e puntuali le metodologie sulla concessione e il monitoraggio del credito.

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