RIFORMA BIAGI
DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS. 276/2003
Le modifiche apportate ai Cfl e ai contratti di inserimento
Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it
Dopo aver analizzato, nel corso dei precedenti articoli, alcuni dei diversi istituti rivisti o inseriti ex novo dalla Riforma Biagi, appare doveroso illustrare i cambiamenti recentemente introdotti all'intervento riformatore dal decreto che ha apportato disposizioni modificative e correttive del d.lgs. 276/2003 (d'ora in poi "decreto correttivo"). Il 3 settembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il suddetto decreto correttivo che, allo stato, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Certamente non possiamo sottacere che le modifiche introdotte e che illustreremo di seguito hanno creato non pochi dubbi anche tra i tecnici della materia. In particolare, tra le diverse disposizioni correttive, ci preme evidenziare quanto avvenuto sul regime transitorio dei CFL e sui benefici contributivi previsti per i contratti di inserimento. Come è noto, la Riforma Biagi ha abolito l'istituto del contratto di formazione e lavoro nel settore privato, riconoscendo però piena validità ed efficacia sul piano civilistico a quei contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore (24 ottobre 2003) in forza di progetti approvati entro il 23 ottobre 2003. In base all'Accordo Interconfederale del 18 dicembre 1988, le assunzioni programmate nei progetti per i quali era espletata la procedura di verifica di conformità disciplinata dall'accordo medesimo, andavano effettuate entro 9 mesi, quindi, il termine entro cui stipulare i contratti in discorso è scaduto lo scorso mese di luglio. Il decreto correttivo, nel confermare la piena validità dei CFL autorizzati entro il 23 ottobre 2003 e stipulati dopo l'entrata in vigore della legge Biagi, ha previsto il riconoscimento dei benefici economici in forza della disciplina previgente per questa tipologia contrattuale (particolare regime contributivo consistente nel solo versamento del contributo settimanale previsto per gli apprendisti), però, entro un limite numerico massimo di 16000 contratti e con una determinata procedura di autorizzazione. Detta procedura comporta che i datori di lavoro debbano presentare all'INPS, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo (data che sarà nota solo successivamente alla pubblicazione in GU), una domanda contenente il numero di CFL stipulati e le relative autorizzazioni. L'INPS riconoscerà i benefici contributivi entro il prossimo 30 novembre, ma dovrà tener conto del suddetto limite numerico massimo e, comunque, dovrà assegnare la priorità in base alla data di stipula; l'accesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti territoriali. Il decreto correttivo non ha recepito integralmente l'accordo interconfederale del 13 novembre 2003, con il quale le parti sociali prevedevano che i CFL stipulati successivamente all'entrata in vigore della Riforma Biagi esplicassero i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista conformemente alla disciplina previgente (e quindi anche in relazione ai benefici contributivi previsti). È evidente che la previsione di un limite al numero di soggetti ammessi ai benefici assume un carattere estremamente restrittivo per le imprese, in particolare per quelle che abbiano fatto ricorso tardivamente a quest'opportunità o che non operino in aree particolari. A parere di chi scrive, il suddetto limite appare troppo esiguo se raffrontato al numero di contratti di formazione e lavoro che, presumibilmente, sono stati stipulati dopo il 24 ottobre 2003, data in cui, si ricorda, quest'istituto veniva a scomparire per il settore privato. Per non parlare poi dell'indiscutibile riflesso negativo sulla pianificazione finanziaria di tutte quelle aziende che hanno assunto personale con CFL, e che hanno considerato tali assunzioni accompagnate dal particolare regime contributivo (agevolativo) previsto dalla disciplina previgente, e si trovano allo stato dei fatti a dover rinunciare a tale agevolazione se non rientranti nel limite dei 16000. Il decreto correttivo ha poi anche influito sulla disciplina dei contratti di inserimento, in particolare, ha inserito nel testo dell'art. 59 del D.Lgs. 276/2003, il riferimento al Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002, contenente ulteriori requisiti da soddisfare per l'ottenimento dei benefici contributivi. In un nostro precedente intervento sul contratto di inserimento, avevamo evidenziato che le assunzioni fatte con tale tipologia contrattuale erano accompagnate da agevolazioni contributive qualora fossero rivolte ai seguenti soggetti: disoccupati di lunga durata (soggetti che siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi) che abbiano dai 29 ai 32 anni; ai lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro; ai lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni (anche se tali soggetti abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni) ed alle persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Per quanto concerne le agevolazioni connesse alle assunzioni di donne di qualunque età, la disposizione è ferma in quanto, per la sua operatività si attende l'emanazione di un apposito decreto. Ora, invece, alla luce del riferimento al sopraindicato Reg. CE, inserito nel corpo dell'art. 59 del D.Lgs. 276/03, gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia di CFL (fermo restando la riduzione contributiva del 25%), sono applicabili ai contratti di inserimento se vengono soddisfatti anche i seguenti requisiti oggettivi: 1) l'ammontare dell'aiuto non deve essere superiore per ogni rapporto di lavoro al 50% (60% per i disabili) del costo salariale annuo del lavoratore (per costo salariale si intende la retribuzione lorda ed i contributi di sicurezza sociale obbligatoria); 2) l'assunzione deve determinare un incremento netto dei dipendenti nello stabilimento in cui si effettua; 3) nel caso in cui non si determini un incremento netto, i posti devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa (e non per riduzione di personale). Inoltre il contratto deve avere una durata minima di almeno 12 mesi. Poiché l'elenco dei "lavoratori svantaggiati" contenuto nel citato regolamento comunitario comprende anche altre categorie, le agevolazioni sono concesse se, oltre ai requisiti oggettivi sopra visti, sono presenti i requisiti soggettivi previsti dal decreto e dal regolamento. In altri termini, per individuare i soggetti per i quali è possibile usufruire delle agevolazioni contributive è necessario fare un "incrocio" tra i due elenchi di soggetti: quello dell'art. 54 del D.Lgs. 276 (sopra illustrato), e quello contenuto nel regolamento UE ovvero:1) lavoratori extracomunitari; 2) disoccupati da oltre due anni che in tale periodo non abbiano seguito corsi di formazione; 3) soggetti che vivono da soli con uno o più figli a carico; 4) soggetti con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; 5) soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; 6) disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; 7) lavoratori disabili. Tali ultime indicazioni fornite dal Regolamento non coincidono con quelle fornite in precedenza dall'INPS con la circolare n. 51 del 16 marzo 2004, per cui si attende un intervento dell'Istituto di Previdenza che si adegui alle nuove disposizioni.
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