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  Dicembre 2012

Articoli n° 8
OTTOBRE 2004
 

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NUOVA POLITICA ENERGETICA
LA LEGGE SUL RIORDINO DEL SETTORE
Il testo è finalizzato alla liberalizzazione del mercato e al riassetto normativo

Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it

Nopo un lungo e tormentato iter, durato oltre due anni, il disegno di legge sul riordino del settore energetico, varato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002 e definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 30 luglio 2004, è diventato legge dello Stato. Il lungo iter parlamentare, determinato dalla complessità degli argomenti toccati e dalla presenza di interessi contrastanti, ha portato alla redazione di un testo di legge volto a trattare organicamente le problematiche relative al riassetto di tutto il settore energetico, attraverso una nuova sistemazione della variegata normativa dei diversi settori dell'energia. L'adozione di una "nuova politica energetica", infatti, non poteva che muovere da un'attenta e obiettiva valutazione economica e ambientale delle condizioni strutturali del nostro sistema energetico. La legge è, dunque, finalizzata alla riforma, alla completa liberalizzazione e al complessivo riordino del settore dell'energia, sulla base degli orientamenti emersi nel corso dell'indagine conoscitiva svoltasi presso la Commissione Attività Produttive della Camera nel novembre del 2001. Il testo della nuova legge si presenta, tuttavia, molto più leggero rispetto al provvedimento varato a luglio di due anni fa dal Governo, poiché molte disposizioni sono state anticipate e assorbite da diversi decreti legge, tra cui il noto anti-black out, che aveva il fine, non del tutto riuscito, di assicurare la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica e garantire la sicurezza e il recupero di potenza del sistema a fronte sia degli anomali eventi climatici, sia della diminuita importazione da fornitori stranieri. Le linee di intervento di riordino del settore energetico, prevedono in particolare:
- il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici dal primo luglio 2007, al fine di promuovere la concorrenza e ridurre i prezzi;
- forme di indennizzi ai Comuni che ospiteranno nuovi impianti di produzione di energia elettrica non inferiore a 300 Megawatt. I proprietari di questi impianti daranno alla Regione 0,20 euro per ogni MWh di energia prodotta, per i primi sette anni di servizio dell'impianto. La Regione dovrà ripartire il contributo tra il Comune sede dell'impianto, quelli limitrofi e la Provincia;
- una clausola di reciprocità nel caso di operazioni di acquisizione da parte di imprese straniere, la quale stabilisce limiti strutturali alla presenza delle aziende pubbliche di quei Paesi che non garantiscano la stessa opportunità. Inoltre, il Governo, in attesa della realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas, potrà definire condizioni e vincoli cui dovranno conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri per tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia e la concorrenza nei mercati;
- che i membri dell'Authority per l'energia passeranno da tre a cinque: l'organismo diventerà un organo collegiale composto da un presidente e quattro membri. L'Autorità avrà funzioni consultive, ma se non si esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento dei provvedimenti, il Ministro per le Attività Produttive potrà comunque adottare i provvedimenti di competenza.
Il testo prevede, inoltre:
- misure sblocca-reti per potenziare il trasporto di energia e incentivi a chi realizza nuovi gasdotti di interconnessione estera o terminali di rigassificazione, e a questo proposito sarà prevista una procedura semplificata per le autorizzazioni attraverso il via libera unico entro 180 giorni dalla domanda;
- incentivi per la realizzazione di nuovi gasdotti e di terminali di rigassificazione all'estero: per 20 anni, chi investe in questo comparto, avrà l'uso esclusivo dell'80% della capacità realizzata;
- il potenziamento delle fonti rinnovabili: sarà previsto il diritto alle emissioni di certificati verdi all'energia prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno.
Tra le questioni di maggior interesse della legge spiccano, quindi, le norme sul rapporto Stato-Regioni e sui poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la legge "Marzano" ha trovato un punto d'equilibrio tra poteri statali e locali, sotto la spinta della necessità della pianificazione e gestione unitaria del sistema, che presenta esigenze di coordinamento sconosciute ad altri settori industriali, attribuendo allo Stato il compito di elaborare e definire gli obiettivi e le linee della politica energetica, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, mentre resteranno di competenza delle Regioni le materie non specificatamente attribuite allo Stato dagli articoli della nuova legge. Rispetto al secondo punto, la legge sul riordino del settore energetico, definisce un nuovo modello organizzativo dei rapporti tra il Governo e l'Autorità di regolazione, disponendo che sia il Governo ad indicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, le linee fondamentali di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas, in conformità agli interessi generali del Paese. Inoltre, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, gli indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica. Per parte sua, l'Autorità di regolazione è tenuta a presentare alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta oltre alle iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore. Il nuovo testo di legge disciplina, inoltre, la materia relativa al settore del gas naturale disponendo da una parte, una semplificazione dei procedimenti per la coltivazione degli idrocarburi in terraferma e la realizzazione delle infrastrutture connesse e dall'altra, operando una distinzione fra competenze nell'ambito del processo di conferimento dei titoli minerari che diviene, però, unico a mezzo della Conferenza dei servizi cui partecipano contestualmente le amministrazioni statali, regionali e locali interessate. La legge sul riordino energetico affronta, altresì, la questione della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi integrando il "decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368" e in particolare prevede l'aumento dei poteri della società Sogin e la realizzazione di un deposito specifico per le scorie più pericolose. Nonostante ci siano voluti due anni per approvare il disegno di legge Marzano, il nuovo testo presta il fianco a molteplici accuse di incostituzionalità; sono infatti prevedibili ricorsi sia da parte delle Regioni, che si vedono sottrarre poteri a favore del Ministro delle Attività Produttive, sia da parte dei distributori del gas, sia degli operatori di fonti rinnovabili. Particolarmente criticato è l'ultimo articolo della legge che prevede una delega in bianco al Governo per rimettere mano nei prossimi due anni alla politica energetica.

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