NUOVA POLITICA ENERGETICA
LA LEGGE SUL RIORDINO DEL SETTORE
Il testo è finalizzato alla
liberalizzazione del mercato e al riassetto normativo
Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it
Nopo
un lungo e tormentato iter, durato oltre due anni, il disegno
di legge sul riordino del settore energetico, varato dal Governo
nel Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002 e definitivamente
approvato dalla Camera dei Deputati il 30 luglio 2004, è diventato
legge dello Stato. Il lungo iter parlamentare, determinato
dalla complessità degli argomenti toccati e dalla presenza
di interessi contrastanti, ha portato alla redazione di un
testo di legge volto a trattare organicamente le problematiche
relative al riassetto di tutto il settore energetico, attraverso
una nuova sistemazione della variegata normativa dei diversi
settori dell'energia. L'adozione di una "nuova politica
energetica", infatti, non poteva che muovere da un'attenta
e obiettiva valutazione economica e ambientale delle condizioni
strutturali del nostro sistema energetico. La legge è,
dunque, finalizzata alla riforma, alla completa liberalizzazione
e al complessivo riordino del settore dell'energia, sulla base
degli orientamenti emersi nel corso dell'indagine conoscitiva
svoltasi presso la Commissione Attività Produttive della
Camera nel novembre del 2001. Il testo della nuova legge si
presenta, tuttavia, molto più leggero rispetto al provvedimento
varato a luglio di due anni fa dal Governo, poiché molte
disposizioni sono state anticipate e assorbite da diversi decreti
legge, tra cui il noto anti-black out, che aveva il fine, non
del tutto riuscito, di assicurare la copertura del fabbisogno
nazionale di energia elettrica e garantire la sicurezza e il
recupero di potenza del sistema a fronte sia degli anomali
eventi climatici, sia della diminuita importazione da fornitori
stranieri. Le linee di intervento di riordino del settore energetico,
prevedono in particolare:
- il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici
dal primo luglio 2007, al fine di promuovere la concorrenza
e ridurre i prezzi;
- forme di indennizzi ai Comuni che ospiteranno nuovi impianti
di produzione di energia elettrica non inferiore a 300 Megawatt.
I proprietari di questi impianti daranno alla Regione 0,20
euro per ogni MWh di energia prodotta, per i primi sette anni
di servizio dell'impianto. La Regione dovrà ripartire
il contributo tra il Comune sede dell'impianto, quelli limitrofi
e la Provincia;
- una clausola di reciprocità nel caso di operazioni
di acquisizione da parte di imprese straniere, la quale stabilisce
limiti strutturali alla presenza delle aziende pubbliche di
quei Paesi che non garantiscano la stessa opportunità.
Inoltre, il Governo, in attesa della realizzazione del mercato
unico dell'energia elettrica e del gas, potrà definire
condizioni e vincoli cui dovranno conformarsi le imprese o
gli enti degli Stati membri per tutelare la sicurezza degli
approvvigionamenti nazionali di energia e la concorrenza nei
mercati;
- che i membri dell'Authority per l'energia passeranno da tre
a cinque: l'organismo diventerà un organo collegiale
composto da un presidente e quattro membri. L'Autorità avrà funzioni
consultive, ma se non si esprimerà entro 60 giorni dal
ricevimento dei provvedimenti, il Ministro per le Attività Produttive
potrà comunque adottare i provvedimenti di competenza.
Il testo prevede, inoltre:
- misure sblocca-reti per potenziare il trasporto di energia
e incentivi a chi realizza nuovi gasdotti di interconnessione
estera o terminali di rigassificazione, e a questo proposito
sarà prevista una procedura semplificata per le autorizzazioni
attraverso il via libera unico entro 180 giorni dalla domanda;
- incentivi per la realizzazione di nuovi gasdotti e di terminali
di rigassificazione all'estero: per 20 anni, chi investe in
questo comparto, avrà l'uso esclusivo dell'80% della
capacità realizzata;
- il potenziamento delle fonti rinnovabili: sarà previsto
il diritto alle emissioni di certificati verdi all'energia
prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno.
Tra le questioni di maggior interesse della legge spiccano,
quindi, le norme sul rapporto Stato-Regioni e sui poteri dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la legge "Marzano" ha
trovato un punto d'equilibrio tra poteri statali e locali,
sotto la spinta della necessità della pianificazione
e gestione unitaria del sistema, che presenta esigenze di coordinamento
sconosciute ad altri settori industriali, attribuendo allo
Stato il compito di elaborare e definire gli obiettivi e le
linee della politica energetica, nonché i criteri generali
per la sua attuazione a livello territoriale, mentre resteranno
di competenza delle Regioni le materie non specificatamente
attribuite allo Stato dagli articoli della nuova legge. Rispetto
al secondo punto, la legge sul riordino del settore energetico,
definisce un nuovo modello organizzativo dei rapporti tra il
Governo e l'Autorità di regolazione, disponendo che
sia il Governo ad indicare all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria, le linee fondamentali di sviluppo dei
servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia
elettrica e del gas, in conformità agli interessi generali
del Paese. Inoltre, ai fini del perseguimento degli obiettivi
generali di politica energetica del Paese, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle Attività Produttive,
può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
gli indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio
delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia
elettrica. Per parte sua, l'Autorità di regolazione è tenuta
a presentare alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione
sullo stato dei servizi e sull'attività svolta oltre
alle iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo
dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli
indirizzi di politica generale del settore. Il nuovo testo
di legge disciplina, inoltre, la materia relativa al settore
del gas naturale disponendo da una parte, una semplificazione
dei procedimenti per la coltivazione degli idrocarburi in terraferma
e la realizzazione delle infrastrutture connesse e dall'altra,
operando una distinzione fra competenze nell'ambito del processo
di conferimento dei titoli minerari che diviene, però,
unico a mezzo della Conferenza dei servizi cui partecipano
contestualmente le amministrazioni statali, regionali e locali
interessate. La legge sul riordino energetico affronta, altresì,
la questione della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi
integrando il "decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368" e in particolare prevede l'aumento dei poteri
della società Sogin e la realizzazione di un deposito
specifico per le scorie più pericolose. Nonostante ci
siano voluti due anni per approvare il disegno di legge Marzano,
il nuovo testo presta il fianco a molteplici accuse di incostituzionalità;
sono infatti prevedibili ricorsi sia da parte delle Regioni,
che si vedono sottrarre poteri a favore del Ministro delle
Attività Produttive, sia da parte dei distributori del
gas, sia degli operatori di fonti rinnovabili. Particolarmente
criticato è l'ultimo articolo della legge che prevede
una delega in bianco al Governo per rimettere mano nei prossimi
due anni alla politica energetica.
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