ARCHIVIO COSTOZERO

 
Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Dicembre 2012

Articoli - n° 4 Maggio 2004
 



S.O.S. IMPRESE - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

I PATTI PARASOCIALI
NUOVI ASPETTI E VECCHI PROBLEMI

LOGICA AZIENDALE E TUTELA DELLA SALUTE
QUANDO IL GIUDICE SMENTISCE IL MEDICO

LA RIFORMA URBANISTICA IN CAMPANIA
A BREVE LE NUOVE REGOLE

I PATTI PARASOCIALI
NUOVI ASPETTI E VECCHI PROBLEMI
Finalmente inseriti nel codice gli accordi per la stabilizzazione delle società

di Gennaro Stellato
Avvocato civilista

studiostellato@tiscalinet.it

Con la riforma del diritto societario hanno trovato finalmente veste giuridica i patti parasociali. Essi, come è ben conosciuto dalla maggioranza degli operatori, sono costituiti da accordi stipulati fra i soci o solo da una parte degli stessi, con i quali interviene un'ipotesi di tutela degli interessi personali e sociali attraverso un'azione comune. Rispetto alla disciplina precedente, la riforma ha introdotto per la prima volta la disciplina dei patti parasociali inserendoli in una nuova sezione, la III bis del codice civile, nella quale vengono indicati i criteri e soprattutto l'esigenza di trasparenza. Va preliminarmente precisato che vi è una netta distinzione fra i patti parasociali e l'atto costitutivo e lo statuto in quanto i patti non possono produrre effetti esterni e sono validi solo fra i soci mentre i primi sono vincolanti sia nei confronti dei soci che dei terzi. La nostra analisi si riferisce esclusivamente alle società che non fanno ricorso al mercato, ergo quotate, anche se la finalità della codificazione è assolutamente identica nel senso di rendere trasparenti i poteri di controllo della società e la durata dei patti fissando, nel caso in cui fosse indicato una durata indeterminata, la facoltà di recesso del socio. Va ricordato che, in genere, attraverso i patti i soci si impegnano reciprocamente a esercitare determinati diritti secondo modalità prestabilite. Come già detto essi sono vincolanti solo fra i soci sottoscrittori con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto del patto da parte di uno di questi, l'operato dello stesso sarà valido nei confronti della società e dei terzi ma potrà incorrere in una richiesta di risarcimento danni o pagamento di penali previste dal patto. Con la novella il Legislatore non ha ovviamente considerato tutte le ipotesi che possono costituire oggetto di accordo, ma solo quelle che per esperienza sono le più note ed usate sulla base dell'esperienza di tanti anni. In particolare si fa riferimento a quei patti stipulati in qualsiasi forma che sono finalizzati a stabilizzare gli assetti della proprietà della società o il suo governo. In particolare: 1) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; 2) pongono limiti al trasferimento delle azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; 3) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di "un'influenza anche dominante" su tali società. Nell'ipotesi sub 1) si parla di sindacato di voto e, ad esempio, può impegnare i contraenti a consultarsi prima del voto in assemblea o a votare secondo quanto stabilito dalla maggioranza dei sottoscrittori del patto. Ovviamente si può anche limitare tale esercizio ad alcune materie (ad esempio nomina degli amministratori) oppure allargarlo a tutte le ipotesi. Nell'ipotesi sub 2) si definisce come sindacato di blocco al fine di far rimanere compatto il corpo sociale evitando ingressi indesiderati o scalate. Nell'ultima si parla invece di patto di concentrazione ed è finalizzato a mantenere un'influenza dominante sulla società sulla base della partecipazione complessiva dei soci sottoscrittori evitando così che qualcuno degli stessi possa esercitare di fatto il controllo della società. L'indicazione dei patti presuppone, secondo la definizione della norma, che gli stessi siano considerati "rilevanti" con l'ovvia conseguenza che tutti gli eventuali accordi fra soci che abbiano un contenuto diverso rispetto a quello indicato nell'art. 2341 bis c.c. non sono considerati tali e quindi non soggetti alla disciplina del codice civile. Inoltre la disciplina dei patti parasociali non trova ingresso nel caso di patti strumentali e accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni e servizi e relative a società possedute interamente dai partecipanti all'accordo. L'art. 2341 bis disciplina poi la durata dei patti. Se nel patto si stabilisce una durata a tempo determinato, essa non può andare oltre i cinque anni e, nel caso sia indicata una durata maggiore, viene comunque limitata a cinque anni fermo restando che alla scadenza si può procedere al rinnovo del patto.
Nel caso in cui si indicasse una durata indeterminata ciascun contraente potrà recedere con un preavviso di sei mesi. La norma prevede altresì che il limite di cinque anni si applica ai patti parasociali stipulati prima del primo gennaio 2004 e decorre dalla medesima data. Per quanto attiene alla pubblicità, con riferimento ovviamente alle società non quotate, la legge non prevede alcun obbligo contrariamente alle quotate, per le quali la normativa è particolarmente analitica e importante. Esaurita l'esposizione relativa alla nuova disciplina dei patti parasociali, va ora approfondita la tematica in ordine alla convenienza o meno di procedere alla sottoscrizione degli stessi. Il punto importante già sottolineato è che finalmente ai predetti patti è stata conferita dignità giuridica. Fino a qualche tempo fa dottrina e giurisprudenza litigavano ancora sulla liceità dei patti stessi con conseguenti sentenze spesso contraddittorie. Oggi, con la riforma, si è regolata la materia ma, come spesso succede quando si intende disciplinare una problematica così importante, si corre il rischio di ridurne l'impatto e gli effetti. Indubbiamente l'aspetto più importante della nuova normativa è la riduzione ex lege della durata del patto nel termine di cinque anni. Tale termine è stato così determinato tenendo conto dell'attuale realtà dell'imprenditoria italiana, delle sue peculiarità e dell'evoluzione dei fenomeni alla stessa connessi. Dire oggi che è un termine breve o lungo è difficile in quanto bisognerà verificarne l'impatto sul campo. A prima vista comunque appare alquanto difficile che i soci si impegnino in un patto di tale durata, a prescindere dal tipo di sindacato che si intende sottoscrivere, a meno che si stabiliscano finalità a medio tempore per le quali può essere importante un patto. Vale a dire che, molto probabilmente, si procederà alla sottoscrizione di patti che abbiano una valenza specifica e non più generalizzata come prima soprattutto in considerazione del fatto che, almeno come prima conseguenza della riforma, sembra imporsi un nuovo modello culturale nell'approccio alla vita sociale.
Sembra emergere una sempre maggior tendenza alla liberalizzazione, all'eliminazione di vincoli e lacci, a rendere, attraverso lo statuto, un iter più semplice alla vita della società facendo in modo che gli interessi dei soci siano tutelati in modo più forte. L'impressione comunque è che la nuova disciplina sia stata inserita soprattutto per le società quotate. Tale circostanza emerge chiaramente dall'accentuazione conferita al regime della pubblicità ed alle sanzione conseguenti in caso di inosservanza dei predetti obblighi.
Sarà interessante seguire, anche sotto il profilo statistico, l'applicazione dell'istituto in questione alle realtà societarie più piccole verificando sul campo quanto, sotto il profilo culturale, sia cambiato nell'uso di uno strumento che sino ad oggi appariva sempre ammantato di mistero. Attraverso tale analisi sarà anche possibile capire in quale direzione potranno essere indirizzate eventuali modifiche e miglioramenti che non potranno comunque prescindere dal principio di autonomia e libertà emergente dalla riforma.

Download PDF
scarica il files
Maggio - 3.542 Kb
 

Cheap oakleys sunglassesReplica Watcheswholesale soccer jerseyswholesale jerseysnike free 3.0nike free runautocadtrx suspension trainingbuy backlinks
Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it