LE FIGURE PROFESSIONALI NEI CANTIERI EDILI
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Le misure di prevenzione devono coinvolgere
tutti gli operatori presenti
di
Luca Rossi
Ricercatore Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ISPESL
L’evoluzione normativa tra i decreti delegati degli anni 50 e
le direttive europee, recepite in Italia con i DLgs 626/94 e 494/96,
evidenzia come l'orientamento del legislatore sia cambiato per favorire
misure di carattere generale che pongono al centro dell'attenzione la
valutazione dei rischi e la loro eliminazione in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile,
la loro riduzione al minimo. Il settore delle costruzioni risulta, dopo
l'estrazione dei minerali e dei trasporti, quello più soggetto
al rischio di infortunio mortale in quanto un quarto circa delle morti
bianche che si verificano nel nostro paese avvengono in questo comparto.
Le cadute dall'alto, causa principale di incidenti nell'edilizia, provocano
più di 100 infortuni mortali all'anno (dati INAIL). Il DLgs 494/96
rispecchia in pieno queste caratteristiche, non individuando metodiche
antinfortunistiche ma identificando strumenti e soggetti responsabili
o coinvolti nelle diverse fasi dell'opera da realizzare, che sono: Committente
(C), Responsabile del Lavori (RdL), Datore di Lavoro (DdL), Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Lavoratore (L), Medico Competente
(MC), Coordinatore per la Progettazione (CP), e il Coordinatore per
l'Esecuzione (CE).
I loro compiti sono stati elaborati tenendo conto degli adempimenti
previsti dai DLgs 626/94 (con particolare attenzione al titolo IV) -
come modificato dal DLgs 242/96 - e DLgs 494/96 - come modificato dal
DLgs 528/99. Il Committente è la figura chiave del sistema di
gestione della sicurezza in cantiere, prima dell'avvento del DLgs 494/96
era "solamente" la persona giuridica o fisica per conto della
quale veniva realizzata l'opera in quanto la maggior parte delle responsabilità riguardanti
la salute e la sicurezza erano a carico dell'appaltatore. Dai riscontri
avuti si evince come questa figura sia poco coinvolta nelle problematiche
di salute e sicurezza, non conosca bene la normativa e soprattutto sia
poco al corrente dei suoi nuovi obblighi. Il C è molto più interessato
all'esecuzione materiale del cantiere e delega spesso le proprie incombenze
al progettista dei lavori, che rimane una delle figure cardine talvolta
anche per quanto attiene le problematiche di sicurezza. Il Responsabile
dei Lavori è uno dei soggetti meno visibili fra quelli che operano
nel settore dei cantieri temporanei o mobili in quanto è quel
professionista che può essere incaricato dal Committente ai fini
della progettazione o del controllo dell'opera. Il RdL è particolarmente
importante negli appalti pubblici ove coincide con il Responsabile del
Procedimento; in questo caso il C è esonerato dalle responsabilità connesse
dall'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito
al RdL. Il Datore di Lavoro è, nei confronti dell'impresa appaltatrice,
il primo destinatario degli obblighi di sicurezza e una fra le figure
cardine del sistema in quanto redige il POS ed effettua l'analisi dei
fattori di rischio, la valutazione dei rischi e individua le misure
per la sicurezza e la salubrità. È una delle professionalità più colpite
in quanto la maggior parte delle sanzioni che l'autorità di vigilanza
emette sono rivolte alle imprese, che risultano essere spesso in regola
per la parte burocratico-cartacea ma non in quella "sostanziale".
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il
coordinatore del sistema di gestione della sicurezza dell'azienda; non
si sostituisce al Datore di Lavoro per compiti, obblighi e funzioni
ma può concorrere assieme a lui riguardo le responsabilità verso
le leggi. Il RSPP è una figura di tipo consulenziale, non necessariamente
dipendente (in metà dei casi non lo è) chiamata a partecipare
alla redazione del POS, all'individuazione dei fattori di rischio e
delle misure per la salute e la sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza è stato introdotto dal DLgs 626/94 con lo scopo
di rendere ancora più evidente la necessità, stabilita
dai nuovi orientamenti normativi, di una maggiore collaborazione e un
maggior confronto tra Datore di Lavoro e Lavoratori. È l'elemento
di raccordo tra queste due realtà, costituisce un riferimento
essenziale per i Lavoratori e l'impresa e necessita di tutte le informazioni
possibili in merito al contesto aziendale per favorire sempre più la
partecipazione alle attività di prevenzione. Il Lavoratore è parte
integrante del sistema di gestione della sicurezza in cantiere e come
tale deve auroresponsabilizzarsi riguardo la propria sicurezza dopo
aver ricevuto una adeguata formazione e informazione. La normativa riguardante
la salute e la sicurezza sui cantieri ha provocato indirettamente la
nascita di tante imprese individuali, basate in teoria sulla professonalità del
Lavoratore, che mascherano molto spesso un rapporto di subordinazione.
Il Medico Competente è, fra le professionalità esaminate,
la meno inserita nel contesto aziendale e ancor più nel sistema
di gestione della sicurezza in cantiere, perché di fatto, è quella
meno coinvolta nelle varie politiche, e questo nonostante il proprio
ruolo centrale di sorveglianza sanitaria sui Lavoratori e, soprattutto,
di figura indispensabile nell'attività di prevenzione. La sorveglianza
sanitaria del Lavoratore è elemento fondamentale per una corretta
gestione della sicurezza, in quanto nessuno più del MC può pronunciarsi
riguardo alla valutazione del rischio connessa con le caratteristiche
fisiche dei soggetti e alla diminuzione delle prestazioni dell'organismo
umano in virtù del lavoro effettuato. I due Coordinatori - per
la Progettazione e per l'Esecuzione - sono i professionisti con il maggior
numero di sanzioni a carico da parte dell'autorità giudiziaria.
In particolare il Coordinatore per l'Esecuzione qualche volta è nominato
troppo frettolosamente a cantiere avviato e non gli vengono consegnati
tutti i POS da parte delle imprese esecutrici. Molto spesso gli vengono
attribuiti compiti che non fanno parte del suo ruolo che fanno diventare
insostenibili le responsabilità e le mansioni reali. A tal fine è stata
quanto mai opportuna la modifica stabilita dal DLgs 528/99 che specifica
come il CE non debba più "adeguare, assicurare od organizzare" ma "verificare".
Le costruzioni sono da sempre uno dei comparti in cui le problematiche
di sicurezza sono più difficili da affrontare, alcuni degli interventi
necessari per favorire una più efficace applicazione delle direttive
sono:
- il miglioramento del coordinamento fra i soggetti;
- la formazione da effettuare nei confronti del Committente in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;
- la definizione ulteriore di competenze, obblighi e responsabilità dei
Coordinatori con particolare riferimento al CE;
- una maggior definizione delle categorie professionali coinvolte
nel ruolo di Coordinatore;
- il miglioramento dei corsi di formazione per il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza;
- il maggiore coinvolgimento del Medico Competente in riferimento
all'analisi dei rischi, alla diminuzione delle prestazioni del corpo
umano in virtù del lavoro svolto, alla formazione specifica verso
i Lavoratori;
- la formazione, l'informazione e, se necessario, l'addestramento
del Lavoratore;
- la redazione di linee guida per una gestione "concreta" della
sicurezza in cantiere;
- la redazione da parte delle imprese di Piani Operativi di Sicurezza
aderenti alle esigenze del cantiere e non generici e incompleti. |