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  Dicembre 2012

Articoli - n° 4 Maggio 2004
 



OSSERVATORIO ISPESL - Home Page
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LE FIGURE PROFESSIONALI NEI CANTIERI EDILI
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le misure di prevenzione devono coinvolgere tutti gli operatori presenti

di Luca Rossi
Ricercatore Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ISPESL


L’evoluzione normativa tra i decreti delegati degli anni 50 e le direttive europee, recepite in Italia con i DLgs 626/94 e 494/96, evidenzia come l'orientamento del legislatore sia cambiato per favorire misure di carattere generale che pongono al centro dell'attenzione la valutazione dei rischi e la loro eliminazione in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo. Il settore delle costruzioni risulta, dopo l'estrazione dei minerali e dei trasporti, quello più soggetto al rischio di infortunio mortale in quanto un quarto circa delle morti bianche che si verificano nel nostro paese avvengono in questo comparto. Le cadute dall'alto, causa principale di incidenti nell'edilizia, provocano più di 100 infortuni mortali all'anno (dati INAIL). Il DLgs 494/96 rispecchia in pieno queste caratteristiche, non individuando metodiche antinfortunistiche ma identificando strumenti e soggetti responsabili o coinvolti nelle diverse fasi dell'opera da realizzare, che sono: Committente (C), Responsabile del Lavori (RdL), Datore di Lavoro (DdL), Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Lavoratore (L), Medico Competente (MC), Coordinatore per la Progettazione (CP), e il Coordinatore per l'Esecuzione (CE).
I loro compiti sono stati elaborati tenendo conto degli adempimenti previsti dai DLgs 626/94 (con particolare attenzione al titolo IV) - come modificato dal DLgs 242/96 - e DLgs 494/96 - come modificato dal DLgs 528/99. Il Committente è la figura chiave del sistema di gestione della sicurezza in cantiere, prima dell'avvento del DLgs 494/96 era "solamente" la persona giuridica o fisica per conto della quale veniva realizzata l'opera in quanto la maggior parte delle responsabilità riguardanti la salute e la sicurezza erano a carico dell'appaltatore. Dai riscontri avuti si evince come questa figura sia poco coinvolta nelle problematiche di salute e sicurezza, non conosca bene la normativa e soprattutto sia poco al corrente dei suoi nuovi obblighi. Il C è molto più interessato all'esecuzione materiale del cantiere e delega spesso le proprie incombenze al progettista dei lavori, che rimane una delle figure cardine talvolta anche per quanto attiene le problematiche di sicurezza. Il Responsabile dei Lavori è uno dei soggetti meno visibili fra quelli che operano nel settore dei cantieri temporanei o mobili in quanto è quel professionista che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione o del controllo dell'opera. Il RdL è particolarmente importante negli appalti pubblici ove coincide con il Responsabile del Procedimento; in questo caso il C è esonerato dalle responsabilità connesse dall'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al RdL. Il Datore di Lavoro è, nei confronti dell'impresa appaltatrice, il primo destinatario degli obblighi di sicurezza e una fra le figure cardine del sistema in quanto redige il POS ed effettua l'analisi dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità. È una delle professionalità più colpite in quanto la maggior parte delle sanzioni che l'autorità di vigilanza emette sono rivolte alle imprese, che risultano essere spesso in regola per la parte burocratico-cartacea ma non in quella "sostanziale". Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il coordinatore del sistema di gestione della sicurezza dell'azienda; non si sostituisce al Datore di Lavoro per compiti, obblighi e funzioni ma può concorrere assieme a lui riguardo le responsabilità verso le leggi. Il RSPP è una figura di tipo consulenziale, non necessariamente dipendente (in metà dei casi non lo è) chiamata a partecipare alla redazione del POS, all'individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la salute e la sicurezza. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato introdotto dal DLgs 626/94 con lo scopo di rendere ancora più evidente la necessità, stabilita dai nuovi orientamenti normativi, di una maggiore collaborazione e un maggior confronto tra Datore di Lavoro e Lavoratori. È l'elemento di raccordo tra queste due realtà, costituisce un riferimento essenziale per i Lavoratori e l'impresa e necessita di tutte le informazioni possibili in merito al contesto aziendale per favorire sempre più la partecipazione alle attività di prevenzione. Il Lavoratore è parte integrante del sistema di gestione della sicurezza in cantiere e come tale deve auroresponsabilizzarsi riguardo la propria sicurezza dopo aver ricevuto una adeguata formazione e informazione. La normativa riguardante la salute e la sicurezza sui cantieri ha provocato indirettamente la nascita di tante imprese individuali, basate in teoria sulla professonalità del Lavoratore, che mascherano molto spesso un rapporto di subordinazione. Il Medico Competente è, fra le professionalità esaminate, la meno inserita nel contesto aziendale e ancor più nel sistema di gestione della sicurezza in cantiere, perché di fatto, è quella meno coinvolta nelle varie politiche, e questo nonostante il proprio ruolo centrale di sorveglianza sanitaria sui Lavoratori e, soprattutto, di figura indispensabile nell'attività di prevenzione. La sorveglianza sanitaria del Lavoratore è elemento fondamentale per una corretta gestione della sicurezza, in quanto nessuno più del MC può pronunciarsi riguardo alla valutazione del rischio connessa con le caratteristiche fisiche dei soggetti e alla diminuzione delle prestazioni dell'organismo umano in virtù del lavoro effettuato. I due Coordinatori - per la Progettazione e per l'Esecuzione - sono i professionisti con il maggior numero di sanzioni a carico da parte dell'autorità giudiziaria. In particolare il Coordinatore per l'Esecuzione qualche volta è nominato troppo frettolosamente a cantiere avviato e non gli vengono consegnati tutti i POS da parte delle imprese esecutrici. Molto spesso gli vengono attribuiti compiti che non fanno parte del suo ruolo che fanno diventare insostenibili le responsabilità e le mansioni reali. A tal fine è stata quanto mai opportuna la modifica stabilita dal DLgs 528/99 che specifica come il CE non debba più "adeguare, assicurare od organizzare" ma "verificare". Le costruzioni sono da sempre uno dei comparti in cui le problematiche di sicurezza sono più difficili da affrontare, alcuni degli interventi necessari per favorire una più efficace applicazione delle direttive sono:
- il miglioramento del coordinamento fra i soggetti;
- la formazione da effettuare nei confronti del Committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la definizione ulteriore di competenze, obblighi e responsabilità dei Coordinatori con particolare riferimento al CE;
- una maggior definizione delle categorie professionali coinvolte nel ruolo di Coordinatore;
- il miglioramento dei corsi di formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- il maggiore coinvolgimento del Medico Competente in riferimento all'analisi dei rischi, alla diminuzione delle prestazioni del corpo umano in virtù del lavoro svolto, alla formazione specifica verso i Lavoratori;
- la formazione, l'informazione e, se necessario, l'addestramento del Lavoratore;
- la redazione di linee guida per una gestione "concreta" della sicurezza in cantiere;
- la redazione da parte delle imprese di Piani Operativi di Sicurezza aderenti alle esigenze del cantiere e non generici e incompleti.

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