I PATTI PARASOCIALI
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LOGICA AZIENDALE
E TUTELA DELLA SALUTE
QUANDO IL GIUDICE SMENTISCE IL MEDICO
LA RIFORMA
URBANISTICA IN CAMPANIA
A BREVE LE NUOVE REGOLE
LA RIFORMA URBANISTICA IN CAMPANIA
A BREVE LE NUOVE REGOLE
È necessario dare più spazio
agli economisti in questo settore
LUIGI
D’ANGIOLELLA
Avvocato Amministrativista
studiodangiolella@tin.it
E' in corso, presso la Regione Campania, un articolato
approfondimento del disegno di legge riguardante la nuova normativa urbanistica
regionale. Lo scopo è far approdare in tempi brevi in Consiglio una
legge che si attende da anni, nello strategico settore della programmazione
del territorio. Tenuto conto della nota difficoltà del Consiglio
Regionale attuale nel legiferare, non sarà un'impresa facile aprire
la discussione su di un tema che solo apparentemente è tecnico, ma
che invece coinvolge i settori più disparati ed è capace,
altresì, di modificare il tradizionale assetto dei rapporti tra i
diversi livelli istituzionali locali. Bisogna dare atto all'Assessorato
regionale all'Urbanistica di spingere forte in questa direzione, con
un’effervescenza
sul piano delle proposte, sicuramente inusuale nello scenario degli ultimi
anni. E infatti, la Regione Campania, pur avendo la potestà legislativa
in materie decisive per la nostra società (turismo, urbanistica,
trasporti, sanità), non brilla certo per produzione legislativa,
tanto che da anni si attendono riforme che non arrivano. Né la riforma
del titolo V della Costituzione - con rinnovate competenze alle Regioni
- ha migliorato questo trend storico negativo. In questo panorama, dunque,
l'iniziativa promossa dall'Assessorato all’Urbanistica della Regione
Campania sicuramente si nota, e segue le già approvate leggi in tema
di edilizia (n. 19/01) che ha accelerato e snellito i procedimenti per
giungere al rilascio dei titoli abilitativi, e la legge in tema di controllo
dell'attività edilizia
nelle zone a rischio Vesuvio (n. 21/03), uno dei pochi esempi italiani
di prevenzione legislativa in materia di protezione civile. A quasi vent'anni
dalla sua approvazione, la precedente normativa regionale in materia
urbanistica (L.R. 14/82), pur essendo stata per anni valida, perché scritta
bene e razionale nel suo impianto, figlia del resto di un brillante tecnico
come il professor Guido D'Angelo, presenta oggi i suoi limiti. La velocizzazione
dei processi decisionali, la riforma dell'organizzazione degli enti locali,
introdotta dalla L.142/90, hanno indubbiamente inciso. Ad esempio, la
nuova legge sugli enti locali ha relegato ad un ruolo più marginale
il Consiglio Comunale, organo, invece, che la L.R. 14/82 pone sempre al
centro di ogni passaggio urbanistico. Inoltre, la legge è ormai datata
anche per la circostanza, ineludibile, di non prevedere strumenti che sono
stati introdotti successivamente. Le lacune odierne, infatti, riguardano
anche istituti che sono entrati di forza nel settore dell'urbanistica, quali,
ad esempio, gli accordi di programma, le società di trasformazione
urbana o le procedure accelerate di variante ai piani regolatori previste
nel decreto legislativo 112/98 che ha introdotto lo "sportello unico
per le imprese". Inoltre, si avverte l'esigenza di disciplinare gli
strumenti per armonizzare la pianificazione con ben tre leggi di condono
edilizio che si sono alternate nell'ultimo ventennio. Una "rispolverata" sul
delicatissimo settore della pianificazione del territorio è, dunque,
necessaria. Il testo del disegno di legge oggi all'attenzione della competente
Commissione consiliare regionale, presenta importanti novità. Vengono,
innanzitutto, disciplinati e separati i diversi livelli di programmazione
territoriale, con ampio e rinnovato potere ai Comuni, che sono poi gli
unici enti esponenziali delle relative collettività (art. 1 T.U.
267/00), anche se sono previsti decisi snellimenti ai procedimenti per giungere
all'approvazione dei Piani regolatori generali (che si chiameranno P.U.C.
- Piani urbanistici comunali), con termini più stretti e maggiore
assunzione di responsabilità da
parte dei protagonisti. Il nuovo disegno di legge regola e disciplina
le possibili interferenze tra le diverse pianificazioni, anche quelle di
tipo paesaggistico, che hanno provocato tante occasioni di dibattito e di… lavoro
per avvocati. Viene per la prima volta affrontato e disciplinato l'innovativo
istituto della "perequazione urbanistica", e cioè quella
forma di equità, che in passato ha trovato sfogo solo in sparute
sentenze, secondo cui bisogna distribuire tra i proprietari di immobili
interessati dalla trasformazione urbanistica, diritti edificatori e obblighi
nei confronti del Comune o di altri enti aventi titolo. Si tratta in
altre parole di un sistema - speriamo efficace - che dovrebbe limitare quella
ingiusta pratica secondo cui, specie nei piccoli centri, l'introduzione
del piano regolatore è una maniera per colpire taluni e favorire
altri, creando quei contrasti che sono, probabilmente, la vera causa
della enorme lentezza e difficoltà ad approvare i nuovi piani urbanistici.
Per la prima volta, poi, viene data decisiva importanza alla qualità architettonica
dei progetti e alla valorizzazione dell'ambiente, elementi questi di
grande importanza in una Regione che, purtroppo, in passato si è distinta
per il contrario. In questo senso vi sarà grande attenzione alle
specifiche realtà territoriali e di questo saranno senz'altro contenti
coloro che vedono nella mancanza di regole certe e di precisi riferimenti
normativi il degrado delle nostre città. Infine, vengono disciplinati
dettagliatamente gli Accordi di programma - che possono comportare anche
varianti ai piani regolatori - e le società di trasformazione urbana,
e cioè le due forme più importanti di "urbanistica" contrattata,
con l'intervento dei privati nei processi di pianificazione del territorio.
Naturalmente, non sono tutte rose e fiori. Infatti, una critica che si
può muovere
all'attuale (e provvisorio) impianto della legge, è quella di inquadrare
in maniera troppo tradizionale gli strumenti urbanistici. Oggi il governo
del territorio non può solo essere materia per urbanisti in senso
classico (giuristi, architetti, ingegneri) ma richiede altre e diverse
competenze, perché la società è diventata più complessa.
Accanto agli specialisti dell'ambiente (materia questa valorizzata dal
disegno di legge attuale) c'è bisogno, però, anche di una
visione da economisti, perché sempre di più il piano regolatore
del territorio è, o dovrebbe essere, il programma economico di una
collettività.
Spero non si perda l'occasione della nuova legge per un ulteriore cambio
di passo rispetto al passato, rendendosi conto che un buon piano regolatore
può essere il volano economico di una città. Non basta snellire
i procedimenti e prevedere forme di tutela più accorte. Il piano
urbanistico deve immaginare anche il futuro economico delle comunità e
regolarne le vocazioni. Bisogna riflettere e motivare con specifiche
competenze economiche prima di prevedere aree industriali nelle città a
vocazione solo turistica, o piuttosto per alberghi ove, invece, c'è bisogno
di fabbriche o di suoli agricoli. Forse basterebbe inserire tra gli allegati
al futuro PUC anche quello delle indagini di mercato e delle vocazioni
economiche delle comunità, dei veri e propri business plan, facilitando,
così,
sotto il profilo urbanistico, eventuali dismissioni aziendali oppure
nuove iniziative imprenditoriali che il territorio è capace di intuire
prima e, quindi, di favorire programmando. Ovviamente, tenendo conto
della velocità che governa gli odierni processi economici, si tratta
di prevedere strumenti flessibili e non vincolanti. Sotto questo profilo,
la Campania avrebbe una legislazione assolutamente d'avanguardia in linea,
del resto, con quella di molti paesi europei. |