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  Dicembre 2012

Articoli - n° 4 Maggio 2004
 



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CAPITALE DI RISCHIO
OPERATIVA UNA NUOVA MISURA

Requisiti e modalità per la concessione di anticipazioni finanziarie

a cura dell’Area Legislativa Assindustria Salerno


Marcella Villano
Area Legislativa
m.villano@assindustria.sa.it

Favorire l'accesso al capitale di rischio delle nuove imprese innovative e delle PMI localizzate nelle aree svantaggiate, mediante la concessione di anticipazioni finanziarie pubbliche a banche e intermediari finanziari, finalizzate alla acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza: è questo l'obiettivo dell'intervento, operativo dallo scorso 30 gennaio, istituito dagli articoli 103 e 106 della Finanziaria 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n.388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato").
Criteri, modalità di gestione e disposizioni di carattere generale dello strumento sono stati definiti dai decreti del Ministero Attività Produttive (MAP) del 19 gennaio 2004, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 22 e 23 del 28 e 29 gennaio 2004. Nello specifico, la misura consiste nel conferimento, da parte del Ministero, mediante il Gestore convenzionato Mediocredito Centrale s.p.a., di anticipazioni finanziarie a: banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, Società Gestione Risparmio (SGR), in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestite, Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo (SFIS); soggetti, che se interessati all'intervento in questione, dovranno preventivamente accreditarsi presso il MAP sulla base di appositi criteri definiti dai citati provvedimenti ministeriali.
Primi fra tutti, le esperienze e la professionalità maturata oltre che alla valutazione della loro propensione e capacità ad intervenire nel capitale di PMI, all'adeguatezza della struttura organizzativa interna adibita in via ordinaria all'attività di assunzione di partecipazioni, all'ammontare delle somme acquisite e dismesse, alla conoscenza del mercato, alla validità del programma pluriennale. In merito a quest'ultimo punto, infatti, gli intermediari finanziari dovranno presentare un dettagliato e minuzioso piano di attività, di durata almeno triennale, che espliciti tempi e modalità delle procedure di contatto e selezione delle aziende potenzialmente interessate alla misura.
Le partecipazioni possono essere acquisite in:
- piccole e medie imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2;
- nuove imprese, nate da non oltre tre anni alla data di presentazione della richiesta di intervento, operanti sull'intero territorio nazionale;
costituite in forma di società di capitali (sono incluse le società cooperative) e tenute a dimostrare la capacità di far fronte agli impegni finanziari previsti dai programmi di investimento.
Per la prima fattispecie, l'iniziativa ammissibile all'intervento è il rafforzamento patrimoniale delle imprese mentre, per la seconda, le anticipazioni finanziarie potranno essere attivate a fronte di progetti innovativi e ad elevato impatto tecnologico, iniziative di sviluppo di prodotti e servizi nel campo delle tecniche dell'informazione e della comunicazione (ICT), comprese applicazioni di rete, software innovativo, formazione interattiva a distanza. L'ammontare delle risorse disponibile per la concessione delle anticipazioni agli intermediari finanziari ammonta a 202 milioni di euro, di cui:
- 70 milioni per nuove imprese, per la realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti o servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), web applications, software innovativo, sviluppo di contenuti multimediali (art. 103, L. 388/00);
- 132 milioni a nuove imprese e PMI localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e 2, impegnate nell'attuazione di piani pluriennali di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico.
L'importo dell'anticipazione pubblica è pari al 50% del valore di acquisizione della partecipazione fino ad un limite di poco più di 2 milioni di euro per singola operazione. Le azioni sottoscritte dagli intermediari devono essere di nuova emissione e possedere le seguenti caratteristiche:
- rappresentare almeno il 20% del capitale sociale dell'azienda;
- essere di minoranza in misura tale da non consentire, neanche in via indiretta, il controllo dell'impresa;
- avere una durata massima di 7 anni, a decorrere dalla data di acquisizione della parte- cipazione risultante dall'estratto notarile del libro soci.
Per la quota non coperta dall'anticipazione, le partecipazioni nel capitale di PMI possono essere assistite dalla garanzia del Fondo centrale disciplinato dalla Legge 662/96. Gli intermediari sono tenuti, inoltre, a disinvestire entro un termine massimo di sette anni dalla data di acquisizione, restituendo allo Stato il 50% del valore di dismissione della partecipazione, al netto di una commissione annua di gestione e, in caso l'investimento abbia fatto registrare un buon rendimento, di un premio, riconosciuto dal Ministero in ragione della particolare efficienza dimostrata dall'intermediario. A copertura dei costi sostenuti da quest’ultimo per le attività di selezione delle imprese partecipate e per la gestione delle anticipazioni, agli investitori sarà attribuita una commissione (management fee), che costituisce una parte della remunerazione, cui si aggiunge anche il premio (success fee) calcolato sulla quota del capital gain eccedente il rendimento minimo prefissato. Allo stato attuale, gli intermediari finanziari stanno provvedendo, nel rispetto delle procedure previste e che brevemente abbiamo sopra esposto, all'accreditamento, con l'obiettivo di inoltrare successivamente richiesta di anticipazioni direttamente al Gestore MCC spa. Solo dopo il completamento di questa fase, le imprese potranno avere accesso alla misura e godere del beneficio a condizione che siano considerate economicamente e finanziariamente sane dai soggetti accreditati, nonché in grado di far fronte agli impegni finanziaria previsti dal programma per il quale è stata richiesta l'anticipazione. Ulteriori dettagli circa le modalità di gestione dello strumento saranno, comunque, fornite direttamente dal Mediocredito durante una serie di seminari in programma su tutto il territorio nazionale e di cui certamente daremo notizia. Nel frattempo, invitiamo le aziende interessate ad approfondire i più svariati aspetti di questa misura a prendere visione dei provvedimenti applicativi dell'intervento e dei moduli per la presentazione delle domande, disponibili sul sito web www.mcc.it, sezione Servizi per lo Sviluppo - Capitale di rischio.
Inoltre, a completamento di quanto sinora detto e al fine di garantire un quadro informativo più esaustivo, ricordiamo di seguito anche le fonti normative di riferimento:
- Legge 2 dicembre 2000, n. 388, articoli 103 e 106.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001.
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273.
- Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 3 febbraio 2003.
- Decreti Ministero delle Attività Produttive del 19 gennaio 2004.

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