CAPITALE DI
RISCHIO
OPERATIVA UNA NUOVA MISURA
Requisiti e modalità per la concessione
di anticipazioni finanziarie
a cura dell’Area Legislativa Assindustria Salerno
Marcella
Villano
Area Legislativa
m.villano@assindustria.sa.it
Favorire l'accesso al capitale di rischio delle nuove imprese innovative
e delle PMI localizzate nelle aree svantaggiate, mediante la concessione
di anticipazioni finanziarie pubbliche a banche e intermediari finanziari,
finalizzate alla acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza: è questo
l'obiettivo dell'intervento, operativo dallo scorso 30 gennaio, istituito
dagli articoli 103 e 106 della Finanziaria 2001 (Legge 23 dicembre
2000, n.388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato").
Criteri, modalità di gestione e disposizioni di carattere generale
dello strumento sono stati definiti dai decreti del Ministero Attività Produttive
(MAP) del 19 gennaio 2004, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 22
e 23 del 28 e 29 gennaio 2004. Nello specifico, la misura consiste nel
conferimento, da parte del Ministero, mediante il Gestore convenzionato
Mediocredito Centrale s.p.a., di anticipazioni finanziarie a: banche,
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli
106 e 107 del testo unico bancario, Società Gestione Risparmio
(SGR), in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse
gestite, Società Finanziarie per l'Innovazione e lo Sviluppo
(SFIS); soggetti, che se interessati all'intervento in questione, dovranno
preventivamente accreditarsi presso il MAP sulla base di appositi criteri
definiti dai citati provvedimenti ministeriali.
Primi fra tutti, le esperienze e la professionalità maturata
oltre che alla valutazione della loro propensione e capacità ad
intervenire nel capitale di PMI, all'adeguatezza della struttura organizzativa
interna adibita in via ordinaria all'attività di assunzione di
partecipazioni, all'ammontare delle somme acquisite e dismesse, alla
conoscenza del mercato, alla validità del programma pluriennale.
In merito a quest'ultimo punto, infatti, gli intermediari finanziari
dovranno presentare un dettagliato e minuzioso piano di attività,
di durata almeno triennale, che espliciti tempi e modalità delle
procedure di contatto e selezione delle aziende potenzialmente interessate
alla misura.
Le partecipazioni possono essere acquisite in:
- piccole e medie imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2;
- nuove imprese, nate da non oltre tre anni alla data di presentazione
della richiesta di intervento, operanti sull'intero territorio nazionale;
costituite in forma di società di capitali (sono incluse le società cooperative)
e tenute a dimostrare la capacità di far fronte agli impegni
finanziari previsti dai programmi di investimento.
Per la prima fattispecie, l'iniziativa ammissibile all'intervento è il
rafforzamento patrimoniale delle imprese mentre, per la seconda, le
anticipazioni finanziarie potranno essere attivate a fronte di progetti
innovativi e ad elevato impatto tecnologico, iniziative di sviluppo
di prodotti e servizi nel campo delle tecniche dell'informazione e della
comunicazione (ICT), comprese applicazioni di rete, software innovativo,
formazione interattiva a distanza. L'ammontare delle risorse disponibile
per la concessione delle anticipazioni agli intermediari finanziari
ammonta a 202 milioni di euro, di cui:
- 70 milioni per nuove imprese, per la realizzazione di programmi
pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti o servizi nel
campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT),
web applications, software innovativo, sviluppo di contenuti multimediali
(art. 103, L. 388/00);
- 132 milioni a nuove imprese e PMI localizzate nelle aree dell'obiettivo
1 e 2, impegnate nell'attuazione di piani pluriennali di sviluppo innovativi
e ad elevato impatto tecnologico.
L'importo dell'anticipazione pubblica è pari al 50% del valore
di acquisizione della partecipazione fino ad un limite di poco più di
2 milioni di euro per singola operazione. Le azioni sottoscritte dagli
intermediari devono essere di nuova emissione e possedere le seguenti
caratteristiche:
- rappresentare almeno il 20% del capitale sociale dell'azienda;
- essere di minoranza in misura tale da non consentire, neanche in
via indiretta, il controllo dell'impresa;
- avere una durata massima di 7 anni, a decorrere dalla data di acquisizione
della parte- cipazione risultante dall'estratto notarile del libro soci.
Per la quota non coperta dall'anticipazione, le partecipazioni nel
capitale di PMI possono essere assistite dalla garanzia del Fondo centrale
disciplinato dalla Legge 662/96. Gli intermediari sono tenuti, inoltre,
a disinvestire entro un termine massimo di sette anni dalla data di
acquisizione, restituendo allo Stato il 50% del valore di dismissione
della partecipazione, al netto di una commissione annua di gestione
e, in caso l'investimento abbia fatto registrare un buon rendimento,
di un premio, riconosciuto dal Ministero in ragione della particolare
efficienza dimostrata dall'intermediario. A copertura dei costi sostenuti
da quest’ultimo per le attività di selezione delle imprese
partecipate e per la gestione delle anticipazioni, agli investitori
sarà attribuita una commissione (management fee), che costituisce
una parte della remunerazione, cui si aggiunge anche il premio (success
fee) calcolato sulla quota del capital gain eccedente il rendimento
minimo prefissato. Allo stato attuale, gli intermediari finanziari stanno
provvedendo, nel rispetto delle procedure previste e che brevemente
abbiamo sopra esposto, all'accreditamento, con l'obiettivo di inoltrare
successivamente richiesta di anticipazioni direttamente al Gestore MCC
spa. Solo dopo il completamento di questa fase, le imprese potranno
avere accesso alla misura e godere del beneficio a condizione che siano
considerate economicamente e finanziariamente sane dai soggetti accreditati,
nonché in grado di far fronte agli impegni finanziaria previsti
dal programma per il quale è stata richiesta l'anticipazione.
Ulteriori dettagli circa le modalità di gestione dello strumento
saranno, comunque, fornite direttamente dal Mediocredito durante una
serie di seminari in programma su tutto il territorio nazionale e di
cui certamente daremo notizia. Nel frattempo, invitiamo le aziende interessate
ad approfondire i più svariati aspetti di questa misura a prendere
visione dei provvedimenti applicativi dell'intervento e dei moduli per
la presentazione delle domande, disponibili sul sito web www.mcc.it,
sezione Servizi per lo Sviluppo - Capitale di rischio.
Inoltre, a completamento di quanto sinora detto e al fine di garantire
un quadro informativo più esaustivo, ricordiamo di seguito anche
le fonti normative di riferimento:
- Legge 2 dicembre 2000, n. 388, articoli 103 e 106.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001.
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273.
- Direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 3 febbraio
2003.
- Decreti Ministero delle Attività Produttive del 19 gennaio
2004.
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