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LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
NUOVE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
NUOVE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO
Da gennaio regole rinnovate per azioni, strumenti finanziari e obbligazioni
Fabrizio Carotti
Direttore Area Strategica Fisco e Diritto d'Impresa Confindustria
f.carotti@confindustria.it
Dal 1° gennaio 2004, per le imprese si aprono nuove possibilità di finanziamento. La riforma del diritto societario ha, infatti, introdotto importanti novità in tema di strumenti finanziari, che lasciano ampio spazio all'autonomia privata, consentendo di ampliare le fonti di finanziamento e di aumentare la capitalizzazione delle aziende. Le nuove regole riservano agli statuti la possibilità di prevedere titoli azionari e strumenti finanziari partecipativi in cui si combinano e si modulano diversamente diritti patrimoniali e amministrativi. Il risultato è che si generano forme variegate di partecipazione sociale: la tradizionale suddivisione tra capitale proprio e capitale di debito, secondo il principio della partecipazione al rischio d'impresa, non è più così netta, e anche le differenze tra il concetto di "azione" e quello di "obbligazione" vengono sfumate, essendo prevista la possibilità di spostare il rischio di impresa sugli obbligazionisti attraverso l'emissione di particolari titoli di debito.
Le azioni
Le azioni potranno essere emesse senza valore nominale o, più precisamente, con un valore nominale che non viene espresso e che può essere calcolato dividendo il capitale per il numero delle azioni emesse. Inoltre, lo statuto può prevedere l'emissione di azioni dematerializzate, escludendo l'emissione dei titoli rappresentativi delle azioni, o forme diverse di legittimazione e circolazione. Agli statuti è attribuita ampia autonomia e, posto che le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori medesimi diritti, la società può creare diverse categorie di azioni fornite di differenti diritti:
- azioni con diversa incidenza delle perdite: si riconosce la possibilità di emettere azioni postergate nelle perdite, che determinano una forma di privilegio patrimoniale per l'azionista e consentono all'impresa di finanziarsi in particolari periodi di crisi o nell'ambito di processi di ristruttura-
zione;
- riscattabili: azioni o categorie di esse che possono essere riscattate dalla società e dai soci. Questa novità sembra particolarmente importante per garantire la stabilità della compagine sociale, consentendo il riacquisto delle azioni nel caso in cui l'elemento soggettivo su cui si basa il legame tra azionista e società viene a mancare (ad esempio, azioni conferite in corrispondenza di rapporti di lavoro e fornitura);
- correlate: conosciute in altri ordinamenti con il nome di tracking shares attribuiscono diritti patrimoniali correlati agli utili prodotti da un particolare settore della società. Per evitare il rischio che una divisione aziendale in settori possa favorire forme di indebolimento patrimoniale della società, il codice stabilisce che i dividendi ai possessori delle azioni correlate possano essere pagati nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società;
- azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti e con voto subordinato al verificarsi di determinate condizioni: il diritto di voto potrà essere limitato anche se le azioni non saranno privilegiate nei diritti patrimoniali (finora era prevista la possibilità di limitare il voto alle assemblee straordinarie solo per le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili). Per evitare una eccessiva concentrazione di potere nelle mani degli azionisti a voto pieno queste azioni non possono superare il 50% del capitale sociale.
Strumenti finanziari
Le società possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea, in seguito all'apporto da parte di soci anche di opere e servizi. Anche in questo caso il codice rinvia allo statuto per la determinazione delle modalità e condizioni di emissione, dei diritti che tali strumenti conferiscono nonché di eventuali sanzioni e modalità di circolazione (se ammessa). Tra i titoli "speciali" particolare attenzione è stata posta alle azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro: la novità consiste nella possibilità di assegnare ai dipendenti (anche delle società controllate e non solo a quelli della emittente) strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti). Nel caso di assegnazione di strumenti finanziari possono essere previste norme particolari per la definizione delle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, delle possibilità di trasferimento e delle eventuali cause di decadenza o riscatto. Infine, con riferimento agli strumenti finanziari emessi a favore di soci e di terzi e di prestatori di lavoro è previsto che possano essere dotati di diritto di voto su argomenti indicati dallo statuto e, in particolare, possa essere ad essi riservata la nomina di un componente indipendente del CdA o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.
Le obbligazioni
Le principali novità relativamente alle obbligazioni riguardano l'organo deputato a deliberare l'emissione, i diritti degli obbligazionisti e i limiti all'emissione. Secondo il nuovo codice, il potere di emettere obbligazioni spetta agli amministratori salvo diversa previsione dello statuto (finora tale potere era appannaggio dell'assemblea straordinaria e, solo se previsto dall'atto costitutivo, esso poteva essere esercitato dagli amministratori entro limiti precisi). Il prestito obbligazionario può assumere anche profili di subordinazione e partecipare giuridicamente al rischio d'impresa: il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. Inoltre, i tempi e l'entità del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi relativi all'andamento economico della società. In questo modo la società può definire il piano di ammortamento che meglio si adatta alle concrete possibilità di rimborso e ai flussi economico-finanziari previsti. Queste norme innovano profondamente la disciplina delle obbligazioni e sfumano le differenze tra capitale di rischio e di debito. Viene modificato, infatti, il principio fondamentale che caratterizzava le obbligazioni, ovvero il diritto agli interessi indipendentemente dai risultati d'esercizio e il diritto di credito nei confronti della società, che implicava il diritto al rimborso integrale del capitale (prima di qualsiasi ripartizione del capitale tra i soci).
Con riferimento all'emissione è previsto un notevole innalzamento dei limiti: il limite del capitale sociale versato ed esistente è stato sostituito dal doppio del capitale sociale più riserva legale più riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questo limite può essere superato nei casi seguenti:
- se le obbligazioni emesse in eccedenza sono sottoscritte da investitori professionali, che rispondono della solvenza della società in caso di successivo trasferimento a soggetti che non siano investitori professionali;
- se le stesse sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà della società, fino a due terzi del valore di questi;
- se sono emesse da società quotate in mercati regolamentati e se queste obbligazioni vengono quotate: è da sottolineare che, di fatto, per queste società non esistono più limiti all'emissione di obbligazioni.
Infine, un'importante innovazione è l'estensione alle Società a Responsabilità Limitata (SRL) della facoltà di emettere strumenti di debito: il potere di deliberare l'emissione spetta ai soci o agli amministratori a seconda di quanto previsto dallo statuto societario, nel quale dovranno essere individuati anche eventuali limiti, oltre che le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. Cercando di conciliare l'esigenza di ampliamento delle fonti di finanziamento di queste società con la necessità di tutela degli interessi dei risparmiatori, il nuovo codice consente la sottoscrizione di questi titoli di debito esclusivamente ad investitori qualificati in grado di valutare il rischio effettivo: le obbligazioni potranno essere sottoscritte solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, i quali risponderanno della solvenza dell'emittente nel caso di trasferimento dei titoli stessi ad altri soggetti diversi dai soci e dagli investitori professionali. |