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  Dicembre 2012

Articoli n° 08
OTTOBRE 2009
 


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Edifici e certificazione energetica

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VITA ASSOCIATIVA

Edifici e certificazione energetica

Lo scorso luglio è entrato in vigore il decreto che contiene le Linee guida nazionali

Tra i principali contenuti delle linee guida si segnalano la determinazione della prestazione energetica degli edifici, la metodologia di classificazione degli edifici, i metodi di calcolo, la rappresentazione grafica delle prestazioni, il modello di attestato energetico, l’autodichiarazione del proprietario, le categorie di edifici interessate e la classificazione energetica per singoli appartamenti

di Antonio Lombardi, Presidente Ance Salerno

È entrato in vigore lo scorso 25 luglio il Decreto del 26 giugno 2009 contenente le Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici. Si tratta di uno degli attesi provvedimenti attuativi del Decreto legislativo 192/05 sul rendimento energetico in edilizia. Di recente è stato pubblicato anche il DPR 59/2009, che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti, mentre a breve un ulteriore DPR fisserà i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione.
Il decreto, oltre a definire gli strumenti che rendono uniforme e confrontabile la qualità energetica degli immobili, definisce gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione che però si dovranno integrare alla normativa nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione.
Gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica, non derogabili dai sistemi regionali, sono rappresentati dai dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, dai valori vigenti a norma di legge e dalle classi prestazionali. Tali elementi consentiranno agli utenti di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio, e gli interventi più efficaci ed economicamente convenienti per migliorarla. Le normative locali non potranno derogare alle norme tecniche di riferimento, alle metodologie di calcolo della prestazione energetica, ai requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione, alla validità temporale massima dell’attestato, alle prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, purché di entità significativa.
La validità dell’attestato è fissata in dieci anni. La durata tuttavia è confermata solo se vengono rispettate le prescrizioni riguardanti i controlli di efficienza energetica degli impianti, altrimenti l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo.
A tal fine, i libretti di impianto o di centrale devono essere allegati, in originale o in copia, all’attestato di certificazione energetica.
L’aggiornamento dell’attestato è previsto a seguito di ogni intervento di ristrutturazione edilizia o impiantistica che riguardi almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile, e che migliori la prestazione energetica; a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; a seguito di sostituzione di componenti o apparecchi che possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio.
L’aggiornamento rimane quindi facoltativo in tutti gli altri casi.
Tra i principali contenuti delle Linee guida si segnalano la determinazione della prestazione energetica degli edifici, la metodologia di classificazione degli edifici, i metodi di calcolo, la rappresentazione grafica delle prestazioni, il modello di attestato energetico, l’autodichiarazione del proprietario, le categorie di edifici interessate e la classificazione energetica per singoli appartamenti.
Per quanto riguarda la prestazione energetica degli edifici, ai fini della certificazione, nella fase di avvio, la determinazione dell’indice di prestazione considera solamente la climatizzazione invernale e la preparazione dell’acqua calda sanitaria. Per la climatizzazione estiva si fa riferimento ad una valutazione qualitativa dell’involucro. Con nuovi provvedimenti, la certificazione verrà estesa anche alla determinazione dell’indice di illuminazione degli ambienti.
Quanto alle metodologie per determinare la prestazione energetica di uno stabile, le Linee guida ne prevedono due: la prima (Metodo calcolato di progetto) per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati; la seconda (Metodo di calcolo da rilievo o standard) per gli edifici esistenti.
L’attestato di certificazione deve contenere l’informazione sintetica in termine di classe energetica globale definita secondo le modalità riportate nell’Allegato 4 per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale allegato definisce le classi in base alla situazione climatica del luogo dove l’edificio è realizzato ed al suo rapporto di forma (S/V) parametrandoli ai valori limite definiti dal Decreto legislativo 192/05 a partire da gennaio 2010.
Per l’acqua calda sanitaria invece la classe limite di riferimento è definita sulla base dei valori delle norme tecniche nazionali. Le classi migliori (A, B e C) sono legate ad una riduzione di fabbisogno di energia dovuta all’uso di fonti rinnovabili.
La rappresentazione grafica globale delle prestazioni energetiche (tachimetro) e della classificazione energetica è identificata come sommatoria delle prestazioni parziali relative alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Per gli edifici esistenti con una superficie utile inferiore o pari a 1000 metri quadrati, in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile, l’attestato di certificazione energetica può essere sostituito da un’autodichiarazione del proprietario in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. Una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa dal proprietario alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro quindici giorni dal rilascio.
Le categorie di edifici interessate sono, sinteticamente, le seguenti: edifici e abitazioni adibite a residenza con carattere sia continuativo che saltuario; alberghi, pensioni ed attività similari; edifici adibiti a uffici pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili ai fini dell’isolamento termico; ospedali, cliniche e case di cura nonché le strutture per l’assistenza ed il recupero di soggetti affidati a servizi sociali pubblici; cinema, teatri, sale di riunione per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo; edifici adibiti ad attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio; edifici adibiti ad attività sportive; scuole a tutti i livelli; edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.
Nelle categorie suddette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, eccetera, se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Se coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) e non è tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento, indipendentemente dal fatto che l’impianto sia centralizzato o individuale.

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