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  Dicembre 2012

Articoli n° 08
OTTOBRE 2009
 


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La riqualificazione del territorio urbano

Dipendente infortunato, datore di lavoro sempre responsabile


La riqualificazione
del territorio urbano


Quando basta la D.I.A. per la demolizione e ricostruzione di un immobile.
Chiarimenti dei Giudici Amministrativio

Luigi D’Angiolella
Avvocato
studiodangiolella@tin.it



Le imprese del settore edilizio ed immobiliare si trovano molto spesso in difficoltà ad inquadrare nella giusta misura i progetti che prevedono l’abbattimento e la conseguente demolizione di fabbricati assentiti, trovando inutile e farraginoso l’obbligo di dotarsi di un permesso di costruire quando si va a ripetere integralmente, con la ricostruzione, il fabbricato preesistente come spessissimo imposto dagli strumenti urbanistici dei Comuni, specie nelle zone centrali delle città.
Una recente pronuncia del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia (n. 481 del 25 maggio 2009) dà una mano in tal senso, perchè permette una rapida disamina di questo fenomeno, molto comune, e cioè il corretto regime autorizzatorio in caso di demolizione e ricostruzione, proponendo una più articolata e completa visione di questo tipo di intervento edilizio. Si tratta di un classico terreno di scontro tra uffici comunali ed imprese, molto spesso perché, talvolta, si confonde l’invasività della tecnica costruttiva - abbattere e ricostruire un fabbricato fa sempre “rumore” - con l’esito finale e sulle conseguenze sul carico urbanistico.
Sotto questo profilo, la recente decisione in commento del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliano si discosta dall’orientamento tradizionale ed offre un contributo nella definizione del concetto della demolizione e successiva ricostruzione di un preesistente fabbricato, da sempre oggetto di opinioni spesso contrastanti.
Per la giurisprudenza finora prevalente la demolizione e ricostruzione di un fabbricato concretizzerebbe quasi sempre un intervento di «ristrutturazione edilizia» e, come tale, soggetto al permesso di costruire. Ciò perché, a ben vedere, si tende a considerare la demolizione e ricostruzione come una mera tecnica costruttiva che fa rientrare tale ipotesi nell’ambito della frequente ipotesi, appunto, della «ristrutturazione edilizia» soggetta a permesso di costruire.
Ma la tesi del Giudice d’Appello siciliano chiarisce ed amplia tale opinione offrendo una diversa lettura del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. c) e 10, comma 1, lett. c) e 22 del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/01).
Con tale pronuncia viene acclarato, conferendo così il giusto valore all’art. 10 co. 1 Testo Unico cit., che ciò che conta è il risultato finale dell’intervento. Ed infatti nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile uguale per sagoma, volume e destinazione, l’incidenza sul territorio, di fatto, è nulla, non modificandosi la situazione urbanistica. Nella valutazione che si deve svolgere per inquadrare la tipologia dell’intervento non può incidere solo la modalità tecnica e la denominazione dell’intervento e ben altri devono essere gli approfondimenti al fine di scegliere il più corretto ed appropriato regime autorizzatorio.
Qualora i lavori non comportano un aumento delle unità immobiliari, una modifica della sagoma, del volume, dei prospetti o delle superfici esistenti che non modificano la destinazione d’uso, anche attraverso una demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio, ci si trova comunque di fronte a un’ipotesi di intervento assoggettata a denuncia di inizio attività (c.d. D.I.A.) ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico sull’Edilizia, norma che essendo di “chiusura” («sono realizzabili mediante D.I.A. gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 ed all’art. 6») crea problemi all’interprete.
Un notevole passo avanti, dunque, che dovrebbe rendere più semplice l’esame da parte degli uffici tecnici di pratiche di tal fatta, la cui facilitazione sarebbe una spinta decisiva per la riqualificazione del nostro territorio urbano.
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