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  Dicembre 2012

Articoli n° 10
DICEMBRE 2008
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Codice Appalti,
le novitÀ del terzo decreto correttivo

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Codice Appalti,
le novitÀ del terzo decreto correttivo


Recepite molte delle istanze portate avanti dall’Ance

Permangono alcuni motivi di perplessità su cui l’Ance continuerà a rivendicare ulteriori interventi correttivi, in particolare per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione fortemente gravosi per le imprese e che rischiano di frenare gli investimenti



 Antonio Lombardi
Presidente ANCE Salerno


Il 15 ottobre scorso si è svolto, presso la sala Conferenze dell’Ance, il seminario dal titolo “Codice Appalti, le novità del terzo correttivo”. In particolare si sono trattate le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici in tema di qualificazione e affidamento lavori e di esecuzione dei lavori.
Nelle ulteriori modifiche introdotte dal Governo con il terzo decreto correttivo sono state recepite molte delle istanze portate avanti dall’Associazione Costruttori: permangono, però, alcuni motivi di perplessità sui quali l’associazione continuerà a rivendicare ulteriori interventi modificativi, segnatamente per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione, fortemente gravosi per le imprese e che rischiano di frenare gli investimenti.
Vi è da dire che il quadro normativo risulta nel complesso semplificato relativamente ad alcuni interventi e ad alcune procedure (ad esempio in materia di project financing) di enorme valenza strategica per il rilancio infrastrutturale del territorio.
Questo lascia ben sperare giacché gli ultimi dati nazionali e provinciali sull’andamento del settore delle costruzioni, se da un lato rimarcano la crescente valenza strategica del comparto nella produzione del Prodotto Interno Lordo, dall’altro evidenziano i primi segnali di crisi che, proprio in realtà come Salerno dove l’edilizia ha un ruolo determinante nell’andamento congiunturale, non vanno assolutamente trascurati o sottovalutati.
Buoni auspici vengono indubbiamente proprio dalla nuova e più spedita regolamentazione in materia di project financing.
È stato eliminato quello che l’Ance non ha mai esitato a definire un vero e proprio controsenso: la mancata previsione, cioè, di adeguate forme di tutela, sottoforma di prelazione, per i soggetti proponenti.
Non è un caso del resto che i bandi in project abbiano registrato, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, un vero e proprio crollo quali-quantitativo. Nessun imprenditore in un siffatto contesto assolutamente privo di tutele e di garanzie, poteva mai rendersi disponibile ad investire sul territorio.
Il nuovo decreto, già in vigore, prevede invece per il soggetto un diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario della gara, delle spese di progettazione sostenute per la predisposizione dell’offerta. Ma ulteriori importanti modifiche riguardano anche l’aspetto procedurale: viene prevista una gara unica per la scelta del promotore-concessionario, al posto delle tre fasi precedenti e il progetto vincitore andrà direttamente in Conferenza dei Servizi. I piani economico-finanziari che accompagnano i progetti potranno inoltre essere asseverati soltanto dalle banche e non più da intermediari finanziari e da società di revisione.
Ulteriori novità rilevanti concernono i piani triennali.
Le imprese avranno modo di “pungolare” le pubbliche amministrazioni inadempienti o ritardatarie. Per le opere previste in project nei piani, gli enti avranno sei mesi di tempo per approntare i relativi bandi di gara. Se non lo faranno, pur in assenza di bando l’imprenditore può elaborare e presentare una proposta. L’ente, dopo la richiesta, avrà quattro mesi di tempo per attivarsi. Insomma, almeno sulla carta, niente più piani triennali destinati a rimanere nel novero delle belle ma inattuate intenzioni.
Il terzo decreto correttivo, anche a seguito di una sentenza della Corte di giustizia, ha uniformato le disposizioni per i contratti sotto soglia alla disciplina prevista per gli appalti sopra soglia: pertanto le offerte ritenute anomale saranno sempre da verificare in contraddittorio e non varrà più l’esclusione automatica sotto i cinque milioni di euro.
È stato inoltre chiarito che la riduzione del 20 per cento sui corrispettivi professionali a favore degli enti locali non è più applicabile in sede di calcolo dell’importo a base di gara, ma rientra nel ribasso che i concorrenti applicheranno in sede di offerta.
Viene anche chiarito che alle gare di progettazione possono partecipare anche soggetti stabiliti in altri paesi membri dell’Unione europea, evitando possibili discriminazioni in base alla nazionalità dei concorrenti. Sui collaudi affidati all’interno delle stazioni appaltanti (a soggetti «con competenze relative all’oggetto contrattuale»), il provvedimento precisa che devono essere preventivamente definiti dei criteri che tengano conto della necessità di rispettare i principi di rotazione e trasparenza. Per l’affidamento di collaudi all’esterno si rinvia alla disciplina dei servizi di ingegneria e, quindi, all’obbligo di procedure di gara.
In materia di subappalto le novità sono state praticamente imposte dalla Commissione europea, che aveva chiesto modifiche all’articolo 37 del Codice degli Appalti che vietava il subappalto delle opere specialistiche e ad elevato contenuto tecnologico, imponendo una forma giuridica determinata (raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale). Il nuovo decreto elimina l’obbligo di associazione e, per garantire una maggiore tutela per i subappaltatori di queste categorie di opere, prevede che il corrispettivo del subappalto corrisponda ad un ribasso non superiore all’8 per cento rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. In questo caso viene anche stabilito l’obbligo di corresponsione diretta da parte della stazione appaltante dell’importo delle prestazioni eseguite dai subappaltatori.
Il decreto, per la garanzia globale di esecuzione (performance bond), chiarisce che non è applicabile alle concessioni di lavori pubblici ma soltanto agli appalti, in quanto l’intervento di un garante non può essere richiesto per l’attività di gestione che può essere anche di durata pluriennale.
Rimanendo al tema delle garanzie il testo chiarisce poi che la presentazione delle due dichiarazioni bancarie deve avvenire in fase di offerta anche nei servizi e nelle forniture. Ammessa inoltre la riduzione del 50 per cento delle cauzioni anche per gli appalti di forniture e servizi in caso di possesso della certificazione di qualità.
Per la qualificazione delle imprese di costruzioni si consente, fino al 2010, di documentare i requisiti della cifra di affari in lavori utilizzando i migliori cinque anni del decennio precedente alla gara, tutelando le piccole e medie imprese e nell’auspicio che questa agevolazione scoraggi il fenomeno delle offerte di eccessivo ribasso effettuate per acquisire lavori a tutti i costi per mantenere invariata la cifra d’affari globale.

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