A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Ispesl
Ruolo e compiti del tecnico competente
in acustica ambientale
Maggiori dettagli su di un’attività professionale con competenza esclusiva che non avverte crisi
di Mario Mariani, Direttore del Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici
e di Augusto Papa, Responsabile Segreteria tecnico-scientifica dei corsi ECM
Il rumore da sempre rappresenta una componente importante del degrado ambientale. Infatti un habitat immerso in un clima acustico sfavorevole si trova in una condizione che pregiudica una buona qualità della vita in quanto può dar luogo a diversi effetti negativi sullo stato psico-fisico dell’uomo.
Si osserva da alcuni anni, rispetto al passato, una crescente attenzione alle problematiche ambientali connesse con il rumore. Tale attenzione è dovuta all’aumento degli autoveicoli in circolazione, del traffico aereo, dei treni alta velocità, e al generale caos legato allo sviluppo industriale e alle manifestazioni socio-culturali della società moderna.
Gli studi sull’inquinamento acustico delle aree metropolitane evidenziano che gli ambienti di vita appaiono compromessi e che pertanto necessitano di un opportuno risanamento ambientale. A tal riguardo la legge quadro 447/95 sull’inquinamento acustico prevede una specifica figura professionale esperta in acustica ambientale, cioè il «tecnico competente», che annovera fra i suoi compiti misurazioni, controlli, verifiche, pianificazioni e progettazioni inerenti l’impatto acustico ambientale.
Esercizio della professione
Il “tecnico competente”, per poter svolgere la professione, dovrebbe possedere innanzitutto conoscenze e competenze sulla tutela e salvaguardia dell’ambiente e della salute umana con particolare riferimento agli effetti dannosi prodotti dal rumore.
Nello specifico, i requisiti di legge utili allo svolgimento della professione di tecnico competente sono:
a) essere in possesso di un diploma di laurea o di un diploma universitario a indirizzo “scientifico” ovvero di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo “tecnico”. Tra i titoli di studio universitari “ad indirizzo scientifico” (diplomi di laurea e diplomi universitari), sono da ritenere validi quelli afferenti alle aree di formazione scientifica (facoltà di scienze, facoltà di agraria, facoltà di medicina) e, in forza di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 31/3/98 anche i diplomi universitari di laurea in ingegneria ed architettura. Tra i titoli di studio medio-superiori sono validi i diplomi rilasciati dagli “Istituti Tecnici” (perito industriale, perito agrario, perito commerciale, geometra, ecc.) e, per effetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 31/3/98, la maturità scientifica. A questi vanno aggiunti i diplomi di maturità professionale rilasciati dagli “Istituti Professionali di Stato”, atteso che questi ultimi, in base al D.P.R. 23/7/98, n. 323 (art. 15, comma 8), sono ritenuti equipollenti a quelli rilasciati dai citati Istituti Tecnici.
b) aver svolto “in modo non occasionale” attività nel campo dell'acustica ambientale: almeno quattro anni, per i diplomati; almeno due anni, per i laureati o per i possessori di un diploma universitario. Tale periodo deve essere certificato da un tecnico/i competente già iscritto all’elenco regionale con il quale il futuro tecnico competente collabora e sottoscrive in affiancamento i lavori svolti. Circa la “non occasionalità” dell'attività svolta, si deve tenere conto sia della durata che della rilevanza delle prestazioni svolte in ogni singolo anno. Alcune Regioni prevedono che “l’attività svolta” nel settore dell’acustica ambientale possa essere sostituita con la partecipazione con profitto a corsi di formazione post- universitari per laureati, ovvero a corsi di formazione post-diploma per diplomati. Tali corsi di formazione debbono prevedere attività teoriche e pratiche nel campo dell’acustica.
c) presentare apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata di documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti di cui all’art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95.
Attività del tecnico competente
Nella normativa vigente non si rileva un elenco completo delle attività che devono essere svolte, con competenza esclusiva, dal tecnico competente.
Tuttavia l’art. 2, comma 6, della Legge 447/95 e l’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 31/3/98, indicano alcune prestazioni sicuramente riconducibili alla sfera di competenza del professionista qualificato in acustica ambientale. A queste attività devono aggiungersi anche quelle previste da alcuni decreti attuativi delle legge quadro (D.P.C.M. 16/04/99, n. 215, D.M. 3/12/99, D.M. 29/11/00), oltre a quelle individuate da leggi regionali in materia di inquinamento acustico (v. tabella). Accanto a queste prestazioni, anche senza un espresso riferimento nella legislazione nazionale vigente, appare scontato che, per la loro natura, le attività inerenti la predisposizione degli studi previsionali di impatto acustico e di clima acustico rientrano nella sfera delle attribuzioni del tecnico competente.
Le opportunità formative
Alcune università hanno istituito corsi ad hoc, come la Scuola di acustica dell’Università di Ferrara, l’Università degli studi di Parma, l'Università di Padova, e la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli.
Anche il DIPIA/ISPESL al fine di promuovere la tutela della salute negli ambienti di vita effettua attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento nel campo dell’acustica ambientale, proponendo corsi di formazione periodici accreditati ECM.
Le tre edizioni svolte nell’anno 2008 hanno visto la partecipazione di più di 100 iscritti che, anche con esercitazioni pratiche, hanno avuto la possibilità di acquisire competenze di base sulle metodologie di misura e valutazione dei valori limite acustici del rumore ambientale.
La validità di detti corsi è stata acclarata tramite questionari di gradimento, che chiedevano agli interessati una valutazione sulla qualità del corso, sui docenti, sui contenuti, sui materiali forniti e sulla accoglienza.
A tal proposito si evidenzia il corso di formazione e aggiornamento che vede la partecipazione del DIPIA/ISPESL: “Il tecnico competente in acustica Ambientale” che si terrà dal 3 al 5 Febbraio 2009, nell’ambito del Master di secondo Livello “Ingegneria della Sicurezza - Prevenzione e Protezione dei Rischi” dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
L’attestato del corso e delle esercitazioni pratiche, come previsto da alcune delibere Regionali, saranno ricompresi tra i lavori utili a dimostrare il possesso del requisito dell’attività svolta, per l’iscrizione all’elenco di tecnico competente in acustica ambientale.
Per maggiori informazioni si consulti il sito www.ispesl.it nella apposita area: corsi e seminari.
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