Patti di famiglia,
approvato il disegno di legge
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all’espropriazione
Patti di famiglia,
approvato il disegno di legge
Gennaro STELLATO*
Diventano leciti gli atti per regolamentare
la successione dell'imprenditore
Dire oggi, alla luce della freschissima approvazione del pacchetto di norme,
in che modo le stesse possano incidere sui rapporti socio-economici è molto
difficile
In extremis, esattamente in data 31/1/06, la Commissione
Giustizia del Senato ha definitivamente licenziato, in sede deliberante, il disegno
di legge relativo a "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia".
Con il predetto provvedimento, formato da un solo articolo, vengono introdotte,
nel codice civile nuove norme regolanti la possibilità per l'imprenditore
di trasferire azienda o partecipazioni societarie. Il tutto è stato effettuato
aggiungendo all'art. 458 c.c., che esplicitamente vietava i cosiddetti patti
successori, una addenda nella quale si precisa "salvo quanto disposto dagli
artt. 768 bis e seguenti". Cosa prevedono in sostanza i nuovi articoli.
Il 768 bis da la nozione dell'istituto: «É patto di famiglia il
contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa
familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore
trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni
societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendenti».
In sostanza è un vero e proprio contratto al quale, art. 768 quater, «devono
partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in
quel momento si aprisse la successione del patrimonio dell'imprenditore».
Il predetto contratto, che deve avere forma pubblica, prevede anche che «gli
assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli
altri partecipanti al contratto, ove questi rinuncino in tutto o in parte, con
il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli
artt. 536 e ss., i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto
o in parte, avvenga in natura». Come ulteriore conseguenza la norma prevede
esplicitamente che «i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri
partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto,
sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere
disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato
al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato
al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti». Inoltre, particolare
molto importante, si stabilisce altresì che «quanto ricevuto dai
contraenti non è soggetto a collazione o riduzione». Particolare
attenzione viene poi prestata ai termini di una eventuale impugnativa che, limitatamente
ai partecipanti, si prescrive in un anno. Tutto quanto sopra comporta quindi
che, all'apertura della successione dell'imprenditore «il coniuge e gli
altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai
beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma indicata in precedenza
gravata degli interessi legali». Infine, per lo scioglimento del contratto,
l'art.768 septies prevede che lo stesso «può essere sciolto o modificato
dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei seguenti modi:
1)mediante diverso tipo di contratto, con le medesime caratteristiche, e i medesimi
presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto
dal contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri
contraenti certificata da un Notaio». Esaurita l'analisi della normativa
approvata, a prescindere dalle problematiche interpretative, occorre chiedersi
quale possa essere la valenza del predetto istituto sotto un profilo strettamente
pratico ed economico. Va detto che la norma distingue tra contraenti assegnatari
e partecipanti non assegnatari dove ai primi viene assegnata l'azienda o la quota
e ai secondi beni o denaro equivalente. La ratio è stata individuata nella
possibilità concessa all'imprenditore di vedersi garantita, in modo legittimo,
la propria successione nell'interesse dell'azienda direttamente ai propri familiari
stretti. Il tutto finalizzato, anche attraverso l'assegnazione di somme o altri
beni a equilibrare i rapporti interni, mirando a mantenere l'omogeneità dell'azienda.
Dire oggi, alla luce della freschissima approvazione del pacchetto di norme,
in che modo le stesse possano incidere sui rapporti socio-economici è molto
difficile in quanto la nuova legislazione dovrà essere necessariamente
analizzata nel contesto delle disposizioni in materia societaria con le ovvie
distinzioni fra società di persone e società di capitali. Altre
zone d'ombra sono poi ravvisabili in diversi punti che riguardano la natura del
contratto e la possibile impugnativa. É, però, indubbio, che trattasi
di un tentativo apprezzabile per quanto attiene alle finalità perseguite,
volte cioè ad evitare uno smembramento dell'azienda, una eccessiva conflittualità fra
gli eredi e, particolare non trascurabile in questi tempi di difficili rapporti
con le banche, dare la certezza di continuità dell'attività. Va
detto, quindi, al di là delle problematiche interpretative che certamente
fioriranno in rilevante quantità, che la norma ha una finalità di
tipo economico e un impatto sociale di estrema importanza. L'imprenditore può,
sia pure nei limiti della normativa attuale, decidere a chi trasmettere in tutto
o in parte la propria azienda e le proprie partecipazioni societarie nel rispetto
della legge che regola comunque la successione evitando contenziosi spesso lunghissimi
e snervanti. É vero, tanto per fare un esempio estremamente semplice,
che la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda al momento della sottoscrizione
del patto può essere diversa rispetto al momento dell'apertura della successione,
con tutte le conseguenze che ne possono derivare, ma è anche vero che
questo è un aspetto strettamente connaturato all'attività imprenditoriale.
Si vedrà in seguito, anche alla luce delle inevitabili pronunce giurisprudenziali,
se le certezze prevarranno sui dubbi o viceversa. L'importante comunque è sempre
tentare di dare chiarezza regolamentando in modo semplice delle situazioni che
meritano di avere certezze in un contesto economico sempre più difficile.
*Avvocato - studiostellato@tiscalinet.it
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