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  Dicembre 2012

Articoli n° 2
MARZO 2006
 

diritto e impresa - Home Page
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Patti di famiglia,
approvato il disegno di legge

Lo storno dei dipendenti
Quando si rimane nel lecito

La responsabilità “da contatto” della Pubblica Amministrazione

I vincoli preordinati
all’espropriazione

Patti di famiglia,
approvato il disegno di legge

Gennaro STELLATO*

Diventano leciti gli atti per regolamentare
la successione dell'imprenditore

Dire oggi, alla luce della freschissima approvazione del pacchetto di norme, in che modo le stesse possano incidere sui rapporti socio-economici è molto difficile

In extremis, esattamente in data 31/1/06, la Commissione Giustizia del Senato ha definitivamente licenziato, in sede deliberante, il disegno di legge relativo a "Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia". Con il predetto provvedimento, formato da un solo articolo, vengono introdotte, nel codice civile nuove norme regolanti la possibilità per l'imprenditore di trasferire azienda o partecipazioni societarie. Il tutto è stato effettuato aggiungendo all'art. 458 c.c., che esplicitamente vietava i cosiddetti patti successori, una addenda nella quale si precisa "salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e seguenti". Cosa prevedono in sostanza i nuovi articoli. Il 768 bis da la nozione dell'istituto: «É patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendenti». In sostanza è un vero e proprio contratto al quale, art. 768 quater, «devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione del patrimonio dell'imprenditore». Il predetto contratto, che deve avere forma pubblica, prevede anche che «gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss., i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura». Come ulteriore conseguenza la norma prevede esplicitamente che «i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti». Inoltre, particolare molto importante, si stabilisce altresì che «quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione». Particolare attenzione viene poi prestata ai termini di una eventuale impugnativa che, limitatamente ai partecipanti, si prescrive in un anno. Tutto quanto sopra comporta quindi che, all'apertura della successione dell'imprenditore «il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma indicata in precedenza gravata degli interessi legali». Infine, per lo scioglimento del contratto, l'art.768 septies prevede che lo stesso «può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei seguenti modi: 1)mediante diverso tipo di contratto, con le medesime caratteristiche, e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto dal contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un Notaio». Esaurita l'analisi della normativa approvata, a prescindere dalle problematiche interpretative, occorre chiedersi quale possa essere la valenza del predetto istituto sotto un profilo strettamente pratico ed economico. Va detto che la norma distingue tra contraenti assegnatari e partecipanti non assegnatari dove ai primi viene assegnata l'azienda o la quota e ai secondi beni o denaro equivalente. La ratio è stata individuata nella possibilità concessa all'imprenditore di vedersi garantita, in modo legittimo, la propria successione nell'interesse dell'azienda direttamente ai propri familiari stretti. Il tutto finalizzato, anche attraverso l'assegnazione di somme o altri beni a equilibrare i rapporti interni, mirando a mantenere l'omogeneità dell'azienda. Dire oggi, alla luce della freschissima approvazione del pacchetto di norme, in che modo le stesse possano incidere sui rapporti socio-economici è molto difficile in quanto la nuova legislazione dovrà essere necessariamente analizzata nel contesto delle disposizioni in materia societaria con le ovvie distinzioni fra società di persone e società di capitali. Altre zone d'ombra sono poi ravvisabili in diversi punti che riguardano la natura del contratto e la possibile impugnativa. É, però, indubbio, che trattasi di un tentativo apprezzabile per quanto attiene alle finalità perseguite, volte cioè ad evitare uno smembramento dell'azienda, una eccessiva conflittualità fra gli eredi e, particolare non trascurabile in questi tempi di difficili rapporti con le banche, dare la certezza di continuità dell'attività. Va detto, quindi, al di là delle problematiche interpretative che certamente fioriranno in rilevante quantità, che la norma ha una finalità di tipo economico e un impatto sociale di estrema importanza. L'imprenditore può, sia pure nei limiti della normativa attuale, decidere a chi trasmettere in tutto o in parte la propria azienda e le proprie partecipazioni societarie nel rispetto della legge che regola comunque la successione evitando contenziosi spesso lunghissimi e snervanti. É vero, tanto per fare un esempio estremamente semplice, che la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda al momento della sottoscrizione del patto può essere diversa rispetto al momento dell'apertura della successione, con tutte le conseguenze che ne possono derivare, ma è anche vero che questo è un aspetto strettamente connaturato all'attività imprenditoriale. Si vedrà in seguito, anche alla luce delle inevitabili pronunce giurisprudenziali, se le certezze prevarranno sui dubbi o viceversa. L'importante comunque è sempre tentare di dare chiarezza regolamentando in modo semplice delle situazioni che meritano di avere certezze in un contesto economico sempre più difficile.

*Avvocato - studiostellato@tiscalinet.it

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