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  Dicembre 2012

Articoli n° 2
MARZO 2006
 

diritto e impresa - Home Page
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Patti di famiglia,
approvato il disegno di legge

Lo storno dei dipendenti
Quando si rimane nel lecito

La responsabilitÀ “da contatto” della Pubblica Amministrazione

I vincoli preordinati
all’espropriazione

La responsabilitÀ “da contatto” della Pubblica Amministrazione

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Luigi D'ANGIOLELLA*

A volte le errate comunicazioni della P.A. producono danno all’impresa

L’obbligo di correttezza nelle trattative precontrattuali vale sia per l’amministrazione aggiudicatrice sia per l’aspirante contraente privato

Una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia (29.8.2005 n. 573) è l'occasione per ritornare su di un tema ancora dibattuto e attuale, e cioè quello della responsabilità pre-contrattuale dell'amministrazione aggiudicatrice in una gara di appalto. Nella fattispecie all'esame dell'organo di Giustizia Amministrativa siciliano, l'amministrazione aveva inviato ai partecipanti un capitolato speciale difforme da quello approvato dagli organi comunali. A seguito dell'aggiudicazione, l'Amministrazione intendeva stipulare il contratto secondo quanto previsto dal testo del capitolato effettivamente approvato, ma l'impresa aggiudicataria si opponeva basandosi sul testo del capitolato speciale che le era stato trasmesso e su cui aveva fatto affidamento e formulato la propria offerta, unico testo che essa riteneva valido e che prevedeva una particolare forma di revisione del prezzo. Il Supremo Consesso ha ritenuto che il rifiuto dell'Amministrazione di sottoporre a revisione il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria e la conseguente dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione, seppure da considerare atti legittimi, non escludono che la mancata stipulazione del contratto sia dovuta a un errore in cui è incorsa l'amministrazione aggiudicatrice provvedendo alla gara. Tale errore configura una responsabilità civile dell'amministrazione aggiudicatrice, per l'inadempimento dell'obbligo di correttezza nella fase delle trattative preordinate alla stipulazione del contratto, ove l'inadempimento può consistere anche in un comportamento che ingeneri nel destinatario degli atti un legittimo affidamento disatteso da una successiva decisione dell'amministrazione appaltante. La decisione in commento riafferma la qualificazione precontrattuale della responsabilità civile dell'amministrazione per il comportamento complessivamente da questa tenuto nel corso della procedura (invio di un capitolato non conforme a quello effettivamente approvato per quella procedura) e si distacca da molte altre decisioni le quali hanno sempre richiesto la prova dell'elemento colposo dell'amministrazione aggiudicatrice. Si tratta di una novità importante perché, come visto, si prescinde dalla illegittimità dell'atto e dalla colpa della P.A. per riconoscere una forma di responsabilità pre-contrattuale "da contatto". E infatti si va, fortunatamente, affermando, sulla scia anche di rilevanti decisioni dei Giudici comunitari, una responsabilità da “contatto”, e cioè quella particolare forma di responsabilità insita in chiunque si “apra” al pubblico, agendo attraverso forme pubbliche rivolte ad una molteplicità di destinatari. L'inadempimento conclamato ha sempre come oggetto immediato l'obbligo generale di correttezza, specificato e precisato nelle regole di gara, ed esprime la violazione delle clausole generali (e indeterminate anche dopo la definizione del regolamento di gara) di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1337 e 1175 c.c., ma con questa particolare specificazione. É peraltro pacifico che sono tenuti all'obbligo di correttezza nelle trattative precontrattuali tanto l'amministrazione aggiudicatrice quanto l'aspirante contraente privato: in una vicenda in qualche modo simile alla presente, era stato ravvisato l'inadempimento dell'aggiudicatario provvisorio che aveva omesso di richiedere e di procurarsi il capitolato generale, non consegnato dall'amministrazione appaltante ai partecipanti, incorrendo in un provvedimento di esclusione per violazione della clausola di gara che richiedeva l'allegazione del capitolato generale all'offerta: «non è giustificata l'inerzia (dell'aggiudicataria) cui faceva carico un obbligo di legale collaborazione in linea con il comportamento di buona fede cui debbono conformarsi i contraenti nel corso della trattativa ai sensi dell'art. 1337 c.c.» ove «anche la minima diligenza avrebbe comportato che l'impresa si facesse quantomeno carico di reperire copia del documento che gli era necessario per formulare l'offerta» (Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2003 n. 843). Circa la quantificazione del danno, poi, nel caso di acclarata responsabilità pre-contrattuale, è risarcibile il cosiddetto interesse negativo, e cioè l'interesse “a non essere coinvolti in trattative scorrette” e, pertanto, infruttuose. L'interesse negativo comprende le due componenti del danno emergente (spese sostenute per la partecipazione alla procedura) e del lucro cessante (il mancato guadagno connesso a un più fruttuoso impiego delle risorse utilizzate per la partecipazione alla procedura o alla perdita di occasioni di guadagno). La stessa quantificazione del danno dipende ovviamente da quanto la parte è in grado di provare. Ove l'impresa sia in grado di provare che sarebbe risultata aggiudicataria in assenza di scorrettezze nella procedura, essendo, ad esempio, sufficiente un'applicazione matematica dei criteri di aggiudicazione, o in quanto aggiudicataria decaduta o esclusa, l'ammontare del risarcimento può coincidere con il guadagno che sarebbe conseguito all'adempimento del contratto e tendenzialmente è il 10% pari all'utile d'impresa.
Ove invece si provi il pregiudizio subito, ma non che, senza la scorrettezza, si sarebbe addivenuti all'aggiudicazione, l'ammontare del risarcimento comprenderà solo le spese sostenute e, a limite, il mancato guadagno conseguibile ove si fossero altrimenti impiegate le risorse.
In conclusione, la pronuncia dei Giudici Amministrativi siciliani è l'ulteriore conferma di una linea di tendenza favorevole all'impresa, con un principio di responsabilità della P.A, ove sempre più la posizione dei due contraenti è paritaria, anche se uno di essi è la P.A., il tutto corroborato da una precisa responsabilità di chi crea un affidamento nel destinatario, che non viene meno se l'atto conseguente è legittimo oppure la condotta incolpevole, ragioni formali che spesso sono divenute uno schermo per coprire errori e inefficienze.

Avvocato - studiodangiolella@tin.it

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