Alla ricerca dei Contratti
a contenuto formativo
Laura
LANZARA
Tra incertezze e vuoti normativi si fa largo il Tirocinio Formativo come
veicolo
per l’occupazione
Lo stage consente alle imprese di valutare sul campo
le capacità e le
attitudini dei giovani e a questi ultimi di varcare la soglia del mondo del lavoro
Contratti a contenuto formativo: certamente uno dei
temi più discussi soprattutto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
276/2003 che solo per maggiore comprensione dei più possiamo apostrofare
come Legge Biagi, non essendo così stretta e pregnante, a parere
di chi scrive, la correlazione tra le tesi originarie del professore
Marco Biagi e i risultati a tutti noti e confluiti nella normativa di
riforma del mercato del lavoro, scritta in un momento successivo e in
maniera anche molto frettolosa.
Dicevamo, contratti a contenuto formativo e loro sorte dopo il 24 ottobre
2003.
Facendo una rapida panoramica ci accorgiamo che le Aziende si trovano
oggi a poter disporre di ben poco. Il contratto di formazione e lavoro
aveva riscosso tanto successo e contribuito a dare una spinta all'occupazione
non limitandola alla sola parentesi del contratto a termine ma rappresentando
un trampolino per forme successive di inserimento in pianta stabile nell'organico
aziendale. È ormai storia che il CFL non esiste più, anche
se ci ha pensato la sentenza della Corte di Giustizia Europea in tema
di aiuti di stato a lasciare vivo il ricordo nelle aziende che si stanno
districando tra recuperi contributivi e contenziosi con l'INPS. L'Apprendistato,
nelle intenzioni del legislatore, è destinato finalmente, dopo
oltre cinquant'anni dalla sua istituzione, a ricoprire un posto di primo
piano nel panorama dei contratti a contenuto formativo. Dopo il restyling
che ne ha certamente snellito le procedure e limitato i vincoli, soltanto
adesso, forse, cominceremo a vederne una pratica attuazione. Sì,
perché nel silenzio della maggior parte delle Regioni italiane,
deputate a regolamentare taluni aspetti indispensabili per dare piena
operatività allo strumento, è stato necessario un nuovo
intervento legislativo, il decreto competitività, che ha trasferito
alla contrattazione collettiva, seppur in via transitoria, il compito
di regolamentare gli ulteriori elementi dell'apprendistato. Per fortuna
gli ultimi rinnovi contrattuali hanno raccolto l'invito.
Il contratto di inserimento…Questo sconosciuto…La formazione
perde il carattere centrale, divenendo eventuale, per lasciare spazio
all'obiettivo principe dell'inserimento professionale. Solo timidi tentativi
hanno accompagnato l'avvio di questa tipologia contrattuale; le aziende,
che non disdegnano qualche forma di agevolazione all'assunzione, hanno
riscontrato una certa difficoltà nelle condizioni poste dalla
norma e nei requisiti richiesti per poter accedere al regime agevolativo.
Proseguendo, ci accorgiamo che non dobbiamo scavare tanto a fondo per
scoprire il tirocinio formativo. Non è ovviamente annoverabile
tra i contratti, dato che non determina l'instaurarsi di un rapporto
di lavoro, ma ha certamente contenuto formativo. Osteggiato neanche tanto
velatamente già all'indomani della sua comparsa nel pacchetto
Treu del 1997, questo strumento ha, invece, saputo farsi strada resistendo
contro quanti gridavano allo scandalo della flessibilità esasperata
non controbilanciata da sostegno all'occupazione. Oggi, a qualche anno
di distanza, possiamo testimoniare la genuinità dell'istituto,
il favore che incontra presso gli utilizzatori, la sua validità in
termini di politica attiva del lavoro. Forse è proprio per colmare
la lacuna determinatasi nell'ambito dei contratti a contenuto formativo
che si è registrato negli ultimi anni un incremento nel ricorso
al Tirocinio Formativo e di Orientamento. Le imprese si stanno avvalendo
dello strumento dello stage per consentire ai giovani un primo approccio
alla realtà aziendale e per valutarne concretamente sul campo
le capacità e le attitudini. Per i giovani costituisce, senza
dubbio, un'importante opportunità per varcare la soglia del mondo
del lavoro. Il sistema di Confindustria, attraverso le sue articolazioni
territoriali, da tempo è soggetto proponente, insieme alle Agenzie
Regionali per il Lavoro, di Convenzioni finalizzate ad agevolare il ricorso
al Tirocinio formativo anche grazie ad un iter di approvazione semplificato
e garantito in tempi brevi. Proprio nel corso del mese di gennaio abbiamo
proceduto a rinnovare la Convenzione Quadro con l'Agenzia della Campania
apportando qualche modifica che contribuisce ad elevare ancora di più l'istituto.
Per esempio, si è introdotto il concetto di borsa di studio da
erogare ai tirocinanti; secondo prassi ormai consolidata le aziende già corrispondevano
ai giovani un quantum a titolo di rimborso spese, pur non vigendo alcun
obbligo retributivo non sussistendo il presupposto giuridico del rapporto
di lavoro. Sono state predisposte delle schede di valutazione; è prevista
una relazione sugli esiti dell'attività formativa svolta; occorrerà curare
la tenuta di un diario formativo. Le novità non intendono certamente
costituire un aggravio di adempimenti amministrativi, anche perché resta
sempre salvaguardato il principio di flessibilità e semplificazione
dell'iter, ma si prefiggono di conferire ancora maggiore “dignità giuridica” ad
uno strumento che sta dando risultati molto soddisfacenti. A riprova
di quanto sostenuto in questo articolo, ci fa piacere diffondere i risultati
di un'indagine condotta su di un campione di aziende della provincia
di Salerno e relativa proprio all'utilizzo del Tirocinio formativo ma,
soprattutto, ciò che più interessa, a quel che accade alla
naturale scadenza dello stage. Bene, dai dati raccolti emerge che nell'arco
temporale di riferimento, che abbraccia l'anno 2005, se escludiamo il
15% dei tirocini attualmente in corso, il 18% non è stato portato
a termine per rinuncia del tirocinante, il 23% si è regolarmente
concluso senza sviluppi successivi, mentre ben il 44% dei tirocini attivati
si è evoluto in rapporti di lavoro. Tra le tipologie contrattuali
prescelte prevalgono apprendistato e contratto a tempo determinato, seguite
da assunzioni a tempo indeterminato, contratto di inserimento e collaborazione
nella modalità a progetto. Niente male, possiamo concludere, per
un istituto che troppo spesso è stato etichettato come strumento
eccessivamente favorevole alle aziende e soltanto a loro. I dati, invece,
testimoniano un ruolo non secondario proprio nella direzione della promozione
dell'occupazione e, nello specifico, verso quei contratti a contenuto
formativo di cui si sente fortemente il bisogno. E si legga anche bisogno
di certezza del diritto.
|