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  Dicembre 2012

Articoli n° 2
MARZO 2006
 

relazioni industriali - Home Page
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Alla ricerca dei Contratti
a contenuto formativo


Laura LANZARA

Tra incertezze e vuoti normativi si fa largo il Tirocinio Formativo come veicolo
per l’occupazione

Lo stage consente alle imprese di valutare sul campo le capacità e le attitudini dei giovani e a questi ultimi di varcare la soglia del mondo del lavoro


Contratti a contenuto formativo: certamente uno dei temi più discussi soprattutto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 che solo per maggiore comprensione dei più possiamo apostrofare come Legge Biagi, non essendo così stretta e pregnante, a parere di chi scrive, la correlazione tra le tesi originarie del professore Marco Biagi e i risultati a tutti noti e confluiti nella normativa di riforma del mercato del lavoro, scritta in un momento successivo e in maniera anche molto frettolosa.
Dicevamo, contratti a contenuto formativo e loro sorte dopo il 24 ottobre 2003.
Facendo una rapida panoramica ci accorgiamo che le Aziende si trovano oggi a poter disporre di ben poco. Il contratto di formazione e lavoro aveva riscosso tanto successo e contribuito a dare una spinta all'occupazione non limitandola alla sola parentesi del contratto a termine ma rappresentando un trampolino per forme successive di inserimento in pianta stabile nell'organico aziendale. È ormai storia che il CFL non esiste più, anche se ci ha pensato la sentenza della Corte di Giustizia Europea in tema di aiuti di stato a lasciare vivo il ricordo nelle aziende che si stanno districando tra recuperi contributivi e contenziosi con l'INPS. L'Apprendistato, nelle intenzioni del legislatore, è destinato finalmente, dopo oltre cinquant'anni dalla sua istituzione, a ricoprire un posto di primo piano nel panorama dei contratti a contenuto formativo. Dopo il restyling che ne ha certamente snellito le procedure e limitato i vincoli, soltanto adesso, forse, cominceremo a vederne una pratica attuazione. Sì, perché nel silenzio della maggior parte delle Regioni italiane, deputate a regolamentare taluni aspetti indispensabili per dare piena operatività allo strumento, è stato necessario un nuovo intervento legislativo, il decreto competitività, che ha trasferito alla contrattazione collettiva, seppur in via transitoria, il compito di regolamentare gli ulteriori elementi dell'apprendistato. Per fortuna gli ultimi rinnovi contrattuali hanno raccolto l'invito.
Il contratto di inserimento…Questo sconosciuto…La formazione perde il carattere centrale, divenendo eventuale, per lasciare spazio all'obiettivo principe dell'inserimento professionale. Solo timidi tentativi hanno accompagnato l'avvio di questa tipologia contrattuale; le aziende, che non disdegnano qualche forma di agevolazione all'assunzione, hanno riscontrato una certa difficoltà nelle condizioni poste dalla norma e nei requisiti richiesti per poter accedere al regime agevolativo. Proseguendo, ci accorgiamo che non dobbiamo scavare tanto a fondo per scoprire il tirocinio formativo. Non è ovviamente annoverabile tra i contratti, dato che non determina l'instaurarsi di un rapporto di lavoro, ma ha certamente contenuto formativo. Osteggiato neanche tanto velatamente già all'indomani della sua comparsa nel pacchetto Treu del 1997, questo strumento ha, invece, saputo farsi strada resistendo contro quanti gridavano allo scandalo della flessibilità esasperata non controbilanciata da sostegno all'occupazione. Oggi, a qualche anno di distanza, possiamo testimoniare la genuinità dell'istituto, il favore che incontra presso gli utilizzatori, la sua validità in termini di politica attiva del lavoro. Forse è proprio per colmare la lacuna determinatasi nell'ambito dei contratti a contenuto formativo che si è registrato negli ultimi anni un incremento nel ricorso al Tirocinio Formativo e di Orientamento. Le imprese si stanno avvalendo dello strumento dello stage per consentire ai giovani un primo approccio alla realtà aziendale e per valutarne concretamente sul campo le capacità e le attitudini. Per i giovani costituisce, senza dubbio, un'importante opportunità per varcare la soglia del mondo del lavoro. Il sistema di Confindustria, attraverso le sue articolazioni territoriali, da tempo è soggetto proponente, insieme alle Agenzie Regionali per il Lavoro, di Convenzioni finalizzate ad agevolare il ricorso al Tirocinio formativo anche grazie ad un iter di approvazione semplificato e garantito in tempi brevi. Proprio nel corso del mese di gennaio abbiamo proceduto a rinnovare la Convenzione Quadro con l'Agenzia della Campania apportando qualche modifica che contribuisce ad elevare ancora di più l'istituto. Per esempio, si è introdotto il concetto di borsa di studio da erogare ai tirocinanti; secondo prassi ormai consolidata le aziende già corrispondevano ai giovani un quantum a titolo di rimborso spese, pur non vigendo alcun obbligo retributivo non sussistendo il presupposto giuridico del rapporto di lavoro. Sono state predisposte delle schede di valutazione; è prevista una relazione sugli esiti dell'attività formativa svolta; occorrerà curare la tenuta di un diario formativo. Le novità non intendono certamente costituire un aggravio di adempimenti amministrativi, anche perché resta sempre salvaguardato il principio di flessibilità e semplificazione dell'iter, ma si prefiggono di conferire ancora maggiore “dignità giuridica” ad uno strumento che sta dando risultati molto soddisfacenti. A riprova di quanto sostenuto in questo articolo, ci fa piacere diffondere i risultati di un'indagine condotta su di un campione di aziende della provincia di Salerno e relativa proprio all'utilizzo del Tirocinio formativo ma, soprattutto, ciò che più interessa, a quel che accade alla naturale scadenza dello stage. Bene, dai dati raccolti emerge che nell'arco temporale di riferimento, che abbraccia l'anno 2005, se escludiamo il 15% dei tirocini attualmente in corso, il 18% non è stato portato a termine per rinuncia del tirocinante, il 23% si è regolarmente concluso senza sviluppi successivi, mentre ben il 44% dei tirocini attivati si è evoluto in rapporti di lavoro. Tra le tipologie contrattuali prescelte prevalgono apprendistato e contratto a tempo determinato, seguite da assunzioni a tempo indeterminato, contratto di inserimento e collaborazione nella modalità a progetto. Niente male, possiamo concludere, per un istituto che troppo spesso è stato etichettato come strumento eccessivamente favorevole alle aziende e soltanto a loro. I dati, invece, testimoniano un ruolo non secondario proprio nella direzione della promozione dell'occupazione e, nello specifico, verso quei contratti a contenuto formativo di cui si sente fortemente il bisogno. E si legga anche bisogno di certezza del diritto.

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