Patti di famiglia,
approvato il disegno di legge
Lo storno dei
dipendenti
Quando si rimane nel lecito
La responsabilitÀ “da
contatto” della Pubblica Amministrazione
I vincoli preordinati
all’espropriazione
Lo storno dei dipendenti
Quando si rimane nel lecito
Lorenzo IOELE*
L’argomento assume rilievo per i lavoratori in possesso di particolari
cognizioni, persino strategiche, nel contesto di un certo mercato
Può essere funzionale allo sviamento di clientela, se si utilizzano notizie
acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa
Con l'espressione “storno dei dipendenti” ci
si riferisce all'iniziativa di un imprenditore finalizzata ad assumere soggetti
dipendenti di altra impresa concorrente assicurandosene le prestazioni di lavoro.
É chiaro che l'argomento assume rilievo per i lavoratori dotati di particolare
professionalità, ovvero in possesso di particolari cognizioni, persino
strategiche, nel contesto di un certo mercato. Si tratta, insomma di quel personale
per il quale, dal lato dell'impresa che potrebbe subirne lo storno, si pone il
problema della fidelizzazione (attraverso ad es. azionariato, forme di incentivi,
patto di non concorrenza o di riservatezza) e che nel contesto del mercato del
lavoro, è portatore di una notevole forza contrattuale derivante dal patrimonio
di conoscenza di cui è titolare. Lo storno dei dipendenti è argomento
di confine tra diritto del lavoro e diritto commerciale: esso coinvolge l'interesse
del lavoratore a sfruttare la propria professionalità e le conoscenze
acquisite ottenendo un lavoro a migliori condizioni, e l'interesse alla libera
iniziativa economica nel rispetto di una corretta concorrenza tra le imprese.
Evidentemente lo storno di dipendenti di un'impresa da parte di un concorrente è vietato
laddove possa essere qualificato in termini di atto di concorrenza sleale ai
sensi dell'art. 2958, n. 3, c.c..
A tali fini rileva che esso sia attuato non solo con la consapevolezza della
sua idoneità a danneggiare l'altrui impresa, ma, altresì con la
precisa intenzione di conseguire siffatto risultato (animus nocendi); tale intenzione
sussiste ogni volta che lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali
da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale.
Il divieto di concorrenza sleale non è in contrasto con gli artt. 41 e
35 Cost. poiché la tutela costituzionale della libertà di iniziativa
economica e del diritto al lavoro è subordinata alla salvaguardia dell'unità sociale
e di una corretta economia di mercato.
Affinché lo storno dei dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza
sleale si richiede innanzitutto che i dipendenti medesimi siano particolarmente
qualificati e utili per la gestione dell'impresa concorrente, tant'è che
la Giurisprudenza ha precisato che l'idoneità dell'atto di concorrenza
sleale a danneggiare l'altra azienda, nell'ipotesi di storno di personale, si
concreta con il passaggio dei dipendenti all'impresa concorrente, e acquista
rilievo in base all'importanza dei ruoli dagli stessi svolti nell'azienda. Evidentemente
non è sufficiente il mero passaggio di lavoratori da una ad altra azienda
che promette miglioramenti economici e di carriera, vicenda che non è per
sé qualificabile come storno illecito di dipendenti. Per il verificarsi
di questa fattispecie è necessario avere riguardo ad una serie di elementi,
quali la qualità e il numero dei soggetti stornati, i metodi usati per
convincere i lavoratori a passare alle proprie dipendenze: occorre, in sintesi,
l'esistenza di un disegno volto a disorganizzare e disgregare l'azienda del concorrente. É lecito,
invece, lo storno che rientri nella normale ricerca delle professionalità necessarie
sul mercato del lavoro che qualsiasi azienda pone in essere in occasione di nuove
assunzioni. Insomma lo storno è lecito, ed è espressione della
libera circolazione del lavoro, quando non abbia lo scopo di danneggiare l'altrui
azienda oltre il normale danno che l'azienda subisce dalla perdita delle prestazioni
di un dipendente che ha scelto di dimettersi e di lavorare con altro datore di
lavoro. Il nuovo datore di lavoro inoltre può fruire non solo della professionalità ma
anche della conoscenza di tecniche, metodologie, di rapporti commerciali che
il lavoratore ha acquisito nel pregresso rapporto di lavoro. Lo storno di dipendenti
potrebbe anche essere funzionale allo sviamento di clientela, che venga posto
in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore,
acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze.
In tal caso la configurabilità della concorrenza sleale deve essere riconosciuta
ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano
per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di
fuori dell'azienda. In linea teorica lo storno quale atto di concorrenza sleale,
per quanto detto, si caratterizza per le modalità della condotta non conformi
a correttezza professionale e per la finalità di danneggiare l'azienda
concorrente e dunque non solo dall'intento di rafforzare la propria organizzazione,
obiettivo di per sé lecito anche attraverso la promessa di migliori condizioni
di lavoro.
L'elemento teleologico qualifica dunque la vicenda anche se appare di difficile
dimostrazione sul piano concreto. La linea di confine è dunque chiara
in teoria ma è di difficile individuazione nella valutazione delle fattispecie
che si verificano in fatto, variamente articolate e complesse. Al riguardo la
Giurisprudenza ha individuato una serie di elementi sintomatici quali la denigrazione
del datore di lavoro che subisce lo storno attraverso la diffusione di notizie
allarmistiche sulla sua situazione economica; la sollecitazioni del dipendente
a dimettersi senza preavviso; il proselitismo svolto da altro dipendente dell'impresa
concorrente; il numero dei dipendenti stornati e le difficoltà create
all'azienda concorrente sul piano organizzativo e della sua attività (rapporti
con la clientela e perdita del volume di affari); il ruolo strategico dei dipendenti
stornati e la difficoltà nella loro sostituzione; la stipula di accordi
tra lavoratore e nuovo datore di lavoro prima delle dimissioni.
Un elemento rilevante per escludere lo storno di dipendenti quale atto di concorrenza
sleale, è la insussistenza dello sviamento di clientela nel senso che
l'assunzione del personale non è stata la condizione per acquisire certe
commesse, ma è finalizzata a fare fronte a esigenze organizzative aziendali
sia per coprire deficienze professionali sia per incrementare quelle esistenti.
Avvocato -
avvocato.ioelelorenzo@tin.it
|