ARCHIVIO COSTOZERO

 
Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Dicembre 2012

Articoli n° 2
MARZO 2006
 

privacy - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

Informazioni aziendali:
divulgazione o segretezza?


Rosario IMPERIALI*

Il patrimonio informativo dell’azienda
nel quadro delle tutele applicabili


Brevetto, diritto d’autore e misure di secretazione tutelano il know how tecnologico dell’impresa

Mantenere riservata una informazione aziendale, piuttosto che divulgarla, costituisce un dilemma per qualsiasi azienda. Non si può essere impresa avendo sempre la bocca cucita sui propri meccanismi di produzione, sui propri sistemi remunerativi, sui propri obiettivi di business. Però, chi si scopre con un interlocutore commerciale, rischia. In genere ci si difende con gli accordi di confidenzialità, ma non si può fare un contratto al giorno. Dunque, come conciliare le necessità di circolazione delle informazioni aziendali con le cautele imposte dai principi di segretezza?
Informazioni segrete
Se l'azienda intende mantenere segrete le proprie informazioni, il nuovo codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005) le offre uno strumento di tutela. Si tratta di un asset aziendale strategico che - a differenza del brevetto per invenzioni industriali - non presuppone particolari qualità intrinseche dell'informazione tutelata, né esso viene incorporato in un autonomo titolo di protezione. Piuttosto, la tutela accordata alle informazioni riservate si caratterizza per la valenza economica del fattore "segretezza" e per il fatto che tale informazione non sia agevolmente accessibile agli altri operatori del settore. Ciò non esclude che - in funzione di diverse strategie di business e sussistendone i presupposti - la stessa tipologia di dato, ad esempio un metodo di produzione industriale, possa essere tutelata col brevetto o, viceversa, come segreto aziendale.
Brevetti e segreti
Le tutele del brevetto e del segreto aziendale sono necessariamente alternative. Il regime di pubblicità previsto per il brevetto, impedisce che un'informazione contenuta in un'idea brevettata possa essere mantenuta segreta, al fine di scontare anche la tutela attribuita alle informazioni aziendali riservate. Tuttavia, l'imprenditore potrebbe decidere di scegliere la via della segretezza per tutelare la propria idea innovativa suscettibile di brevetto. Qual è, quindi, la differenza tra il brevettare un'invenzione e tenerla segreta? Con il brevetto, l'azienda rende pubblico - mediante il deposito presso l'ufficio brevetti - un processo produttivo originale e sconosciuto agli esperti del settore. Per questo, viene premiata con un vantaggio concorrenziale: per vent'anni avrà il monopolio dello sfruttamento in ogni paese in cui è stato registrato il brevetto, senza curarsi d'altro per ottenere protezione. Se, invece, l'invenzione viene mantenuta segreta, l'azienda potrà sfruttarla a tempo indeterminato: il segreto non scade come il brevetto. In pratica, la differenza è frutto del rischio legato alla difficoltà di tenere segrete determinate informazioni, soprattutto quando da esse si intenda ricavare un reddito attraverso il loro sfruttamento ad opera di terzi licenziatari. In questo ultimo caso, quando si intende "filtrare" contrattualmente a chi rendere note informazioni riservate, un limite importante è legato alla intrinseca natura giuridica del contratto che vincola solo le parti che lo hanno sottoscritto, a differenza del brevetto che vincola chiunque: un concorrente, terzo rispetto al patto di segretezza, potrà liberamente avvalersi delle informazioni che ne formano oggetto - nei limiti della correttezza concorrenziale - azzerando così il margine di competitività su cui contava l'inventore.
Ambito divulgativo e relazione economica
In generale, brevetto e segretezza sono strumenti di tutela che soddisfano logiche diverse, legate alle modalità di sfruttamento economico delle informazioni che ne formano oggetto. Le informazioni brevettate sono protette durante la loro circolazione fra il pubblico, proprio in quanto la diffusione delle stesse costituisce il presupposto necessario per il loro sfruttamento economico. Il brevetto, quindi, costituisce uno strumento di tutela finalizzato ad un'ampia diffusione di tali informazioni. Le informazioni riservate, viceversa, ricevono tutela solo in quanto vengano mantenute segrete, per cui l'assenza di divulgazione costituisce il presupposto fondamentale sia della tutela sia del loro valore economico.
Misure di secretazione “industriale”
Ecco perché, per la tutela delle informazioni aziendali riservate, il nuovo codice della proprietà industriale non richiede alcun requisito qualitativo per l'informazione, ma solo l'adozione di «misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete»: l'uso di una password o di archivi chiusi a chiave per la custodia, renderà più elevato, in azienda, il tasso di consapevolezza sulla confidenzialità dei dati; chiunque li divulga o utilizza al di fuori degli accordi aziendali, lede il diritto di proprietà industriale dell'impresa. E ciò a prescindere dalla violazione di eventuali accordi di segretezza o da altri profili di responsabilità del dipendente infedele o del concorrente sleale.
Tutela e qualità dell'informazione aziendale
La più interessante novità della recente tutela delle informazioni aziendali riservate è l'assenza di qualsiasi requisito sulla qualità delle informazioni. Anche informazioni apparentemente banali - come liste di anagrafiche o dei prezzi di acquisto delle materie prime - ma alle quali l'impresa attribuisce un valore, tanto da giustificare il costo delle modalità di secretazione, meritano tutela, anche in mancanza di uno specifico contratto. Ciò comporta che la protezione riconosciuta alle informazioni riservate rappresenta, nella scala ideale dei valori qualitativi della informazione, la forma di tutela di "prima soglia".
Sovrapposizione di tutele
L'assenza di presupposti qualitativi per l'attribuzione di tutela alle informazioni riservate, consente di ipotizzare una sovrapposizione di questo strumento di protezione con altre forme di tutela, specie nei riguardi di quelle informazioni che posseggano i requisiti qualitativi eventualmente richiesti da altri regimi, come nel caso dei brevetti o del diritto d'autore. Di fatti, il campo di elezione del segreto aziendale è generalmente costituito dal know how, un insieme di regole tecniche e metodi di produzione ignoti agli esperti del ramo e che concretizzano i margini concorrenziali di uno specifico imprenditore.
In sintesi, le informazioni che rappresentano l'intelaiatura del know how tecnologico di un'impresa, sono tutelabili con:
- un brevetto, se si qualificano come idee inventive suscettibili di applicazione industriale (ad es. un procedimento industriale innovativo);
- il diritto d'autore, se rappresentano forme espressive dell'ingegno umano (ad es., il codice di un software).
Oppure, qualora si voglia mantenerle segrete, con efficacia verso chiunque, è attivabile:
- la tutela riconosciuta alle informazioni riservate, in quanto sottoposte a misure di secretazione (art.98, d.lgs. 80/2005).
Se invece la riservatezza è imposta soltanto alla controparte contrattuale, si potrà adottare una clausola di "non-disclosure" contenuta in un contratto, ad esempio, di trasferimento di tecnologia.

Avvocato - rosario.imperiali@imperiali.com

Download PDF
Costozero: scarica la rivista in formato .pdf
Marzo - 4,05 Mb
 

Cheap oakleys sunglassesReplica Watcheswholesale soccer jerseyswholesale jerseysnike free 3.0nike free runautocadtrx suspension trainingbuy backlinks
Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it