Un nuovo reato:
l’infedeltÀ patrimoniale
Lo scarso rendimento
del lavoratore
Il nuovo Codice
degli Appalti “europeo”
Gli interventi
di ristrutturazione edilizia
Il nuovo Codice
degli Appalti “europeo”
Luigi D'ANGIOLELLA
Riunite in maniera organica tutte le
regolamentazioni relative agli appalti
con significative novità
Due le nuove norme più interessanti: l’ampliamento della trattativa privata e il dialogo competitivo
Il 23 marzo 2006 il Governo ha approvato un importantissimo testo che è stato rapidamente battezzato il “Nuovo Codice degli Appalti”.
E infatti, sono state recepite le Direttive Comunitarie 2004/17 e 2004/18 che hanno - opportunamente - raggruppato le differenti discipline afferenti i contratti pubblici. Prima delle direttive 2004/17 e 2004/18, il diritto comunitario disciplinava, con quattro distinte direttive, gli appalti e concessioni di lavori, servizi, forniture, nonché gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei cosiddetti “settori esclusi”.
La direttiva 2004/18 unifica ora la disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi, forniture nei “settori ordinari”, mentre la direttiva 2004/17 disciplina gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori cosiddetti “esclusi”, e che si possono oggi definire “settori speciali” (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). La direttiva 2004/18 introduce nuovi istituti e strumenti, volti a rendere più flessibile e moderna l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione che deve essere sempre più dinamica e attenta all'evolversi dell'economia.
I nuovi testi non si sono limitati ad un mero raggruppamento di norme già esistenti, dunque, ma hanno introdotto novità e addirittura nuovi istituti nell'ambito dei contratti con la Pubblica Amministrazione. Ecco perché il doveroso recepimento nell'Ordinamento italiano ha suscitato un forte dibattito che è partito ben prima della definizione del testo e si è rinfocolato con l'annuncio dell'approvazione con il D.Lgs. del 26 marzo 2006.
Le questioni affrontate sono molteplici, per cui sarà necessario ritornare in futuro su questo tema che è decisivo per l'economia italiana. Intanto, si possono sintetizzare per il lettore di questa rubrica alcune delle norme più interessanti.
Un primo punto è stato accolto con gran favore, ed è la disciplina per l'utilizzo degli strumenti informatici. Sarà possibile, con l'approvazione del nuovo testo, provvedere non soltanto alla pubblicazione di avvisi e capitolati sul sito della stazione appaltante, ma entrerà a regime il meccanismo delle aste elettroniche, il che permetterà un'attività di contrattazione più veloce e sicura.
Altra novità riguarda un maggiore rigore nel valutare i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come pure è previsto un più articolato contraddittorio nella fase di verifica delle offerte anomale. Nel testo unico sono disciplinati gli aspetti organizzativi del mercato degli appalti pubblici e del modus operandi delle stazioni appaltanti, mediante specificazione dei poteri dell'Autorità di vigilanza, le cui competenze, in attuazione del diritto comunitario, sono estese a servizi e forniture, come pure l'Osservatorio, già esistente per i lavori pubblici, le cui competenze sono estese a servizi e forniture. La figura del responsabile del procedimento, in ossequio alla L. n. 241 del 1990, è prevista ora anche per servizi e forniture (la l. n. 109 del 1994 la prevedeva solo per i lavori).
Nel testo unico, poi, sono disciplinati in maniera unitaria per gli appalti sopra e sotto soglia, e per tutti i settori, i profili relativi al contenzioso, mediante generalizzazione e unificazione dell'attuale disciplina in tema di transazione, arbitrato, giurisdizione sugli appalti pubblici, rito speciale appalti, accordo bonario.
É stata, poi, precisata per i processi in materia di procedure di affidamento, la tutela cautelare ante causam, la cui mancanza è stata fortemente avvertita dalle imprese in passato.
Due, però, mi sembrano le nuove norme che susciteranno maggiore interesse tra gli operatori del settore. Si tratta dell'ampliamento delle possibilità di applicazione della trattativa privata e il cosiddetto “dialogo competitivo”. Sulla trattativa privata, la chiusura netta che vi era prima è oggi finalmente venuta meno. Vi era il pregiudizio, infatti, che tale modalità di aggiudicazione fosse di per sé sospetta, foriera di pericolose collusioni, che rendesse la trattativa privata praticamente inapplicata o comunque indice di “necessità” o di “coraggio” dell'azione amministrativa. Ad essa è data oggi una maggiore dignità, responsabilizzando maggiormente la stazione appaltante e permettendo una contrattazione più snella e veloce.
Il nuovo istituto del “dialogo competitivo”, invece, avrà bisogno certamente di un periodo di rodaggio. Tale strumento viene presentato come alternativo al ricorso alle “ordinarie” procedure aperte o ristrette. Quando si è di fronte ad appalti particolarmente complessi (la norma prevede delle ipotesi tipizzate di “complessità” dell'appalto e, quindi, di legittimità del ricorso al cosiddetto “dialogo”), la stazione appaltante pubblicherà un Bando, con l'indicazione degli obiettivi che s'intende conseguire.
L'appalto dovrà essere aggiudicato ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante avvierà, quindi, con i candidati ammessi alla Gara un “dialogo”, con obbligo di tenere segreto il contenuto del dialogo stesso e delle soluzioni via via proposte. Dopo che sarà stata individuata una soluzione, la stazione appaltante invita i partecipanti a presentare la loro offerta.
La norma dà adito a dubbi: non si comprende, infatti, il contenuto del dialogo, quanto esso debba durare, come si possa pretendere il segreto assoluto sul suo contenuto (circostanza che appare quantomeno utopica a chiunque abbia un minimo di pratica in materia), su cosa debba essere formulata l'offerta dei partecipanti, come e in che limiti possa essere successivamente modificata l'offerta, eccetera.
Non mancheranno, quindi, difficoltà interpretative e forse uno sforzo di chiarezza maggiore poteva essere fatto.
Ma tant'è: come ogni riforma, solo il tempo e la pratica applicazione sapranno dire se essa sarà efficace e se avrà bisogno di correttivi.
Avvocato - studiodangiolella@tin.it
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