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  Dicembre 2012

Articoli n° 4
maggio 2006
 

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Codice delle assicurazioni
private e regole privacy


Rosario IMPERIALI

La gestione dei dati degli assicurati
al crocevia tra disciplina privacy
e tutela dei consumatori


Regole contrattuali chiare e trasparenti: un’esigenza sempre più avvertita dalla clientela

Sulla scia delle novità normative che hanno investito, già nel 2005, l'ambito della proprietà industriale, la tutela dei consumatori e l'e-government, il quadro delle codificazioni di settore si è arricchito ulteriormente. Dal 1° gennaio 2006, è in vigore il nuovo codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005) che pone le compagnie dinanzi a nuove sfide di compliance orientate alla protezione "globale" degli assicurati.
Indennizzo diretto - Il varo del Testo Unico è stato preceduto da aspre polemiche, quasi tutte incentrate sul tema dell'indennizzo diretto: la triangolazione tra danneggiato, assicurazione e compagnia del danneggiante - nella liquidazione dei danni da circolazione stradale - tende, in effetti, a ridimensionare cospicue nicchie di mercato. Ciò avverrebbe - stando alle dichiarazioni governative - a tutto vantaggio dei consumatori, beneficiari di una progressiva riduzione delle tariffe Rc Auto. Senza entrare nel merito della questione, riscontriamo come la gestione delle informazioni si pone, anche in questo settore produttivo, al crocevia di variegate esigenze di tutela che trascendono la quèrelle sull'indennizzo diretto, per abbracciare l'intera trama dei rapporti tra assicurati, compagnie e intermediari.
Accesso agli atti assicurativi - Un'impresa di assicurazione gestisce informazioni relative a diversi soggetti: dai propri assicurati, ai danneggiati, ai beneficiari delle polizze. Per tutti, vale il principio di elevata tutela dei dati personali che, nel settore specifico, deve essere coordinato col diritto fondamentale alla trasparenza "assicurativa". L'esigenza è particolarmente sentita nella procedura di liquidazione dei danni: contraenti, assicurati e danneggiati devono poter verificare se la compagnia ha gestito correttamente la pratica di sinistro e ciò vuol dire, in concreto, visionare il fascicolo ed estrarre copia della documentazione allegata. Ma quando il fascicolo contiene dati personali di terzi - ad esempio, informazioni sanitarie attingibili dalla perizia medico-legale - sorge l'esigenza di modulare l'accesso agli atti della compagnia secondo parametri che garantiscano il bilanciamento tra la sfera di riserbo del terzo e i diritti di chi richiede la documentazione.
Registro degli intermediari assicurativi - Di rilievo, ai fini privacy, è anche la costituzione del Registro elettronico degli intermediari assicurativi. Scompaiono, infatti, gli albi e al loro posto viene istituito un registro unico nel quale sono iscritti, in sezioni distinte, gli agenti, i broker, gli intermediari collegati alle compagnie e i rispettivi collaboratori. L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso di determinati requisiti di onorabilità - ad esempio l'assenza di condanne penali - che richiede la corretta gestione di dati giudiziari da parte della Compagnia, secondo le garanzie introdotte dal codice privacy. Anche l'istituto del preventivo gradimento dei subagenti da parte della compagnia, previsto nelle circolari ISVAP, può comportare flussi di informazioni “referenziali” che necessitano di un'adeguata articolazione di adempimenti e ruoli privacy tra compagnie, agenzie di zona e subagenzie.
Obbligo di profilazione - Nella fase della contrattazione, accanto ai tradizionali doveri di diligenza e correttezza, il codice delle assicurazioni introduce un preciso dovere di trasparenza delle trattative fondato, ancora una volta, sull'assunzione (obbligatoria) di dati personali: l'impresa assicuratrice ha l'obbligo di “acquisire dai contraenti tutte le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali e operare in modo che siano sempre adeguatamente informati”. L'indagine sui bisogni effettivi degli utenti, funzionale alla scelta “personalizzata” dei prodotti, si rivela potenzialmente idonea a creare un “profilo” dell'assicurato: è ricco, non lo è, è single o coniugato, è ripetitivo nelle sue scelte, ecc.. Queste notizie, se raccolte all'insaputa e senza un adeguato controllo, rischiano di creare una identità “virtuale” sconosciuta al diretto interessato.
Obbligo di notificazione - Il "profilo" del contraente, se creato con l'ausilio di strumenti elettronici, pone non pochi problemi in ottica privacy. Lo espone al rischio di essere giudicato e “bollato” sulla base di quanto elaborato da una macchina, di essere ridotto ad un numero, ad un risultato di test. Ed è per questo che il codice privacy ha previsto l'obbligo di rendere noti al Garante per la protezione dei dati personali - attraverso lo strumento della notificazione - i flussi elettronici di informazioni volti a definire il “profilo” di un consumatore. Le compagnie avevano in un primo momento sperato di avvalersi dell'esonero accordato dal Garante agli intermediari finanziari per la profilazione (non esclusivamente) automatizzata degli investitori. Tuttavia fondate voci di corridoio attestano il “niet” dell'Autorità che avrebbe, sia pure non ancora in via ufficiale, negato l'assimilazione delle imprese assicuratrici alle società di intermediazione finanziaria: ne consegue che le compagnie resteranno, con ogni probabilità, tenute ad effettuare la notificazione del trattamento concernente la profilazione elettronica dei contraenti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d) del Codice privacy.
Tutela del contraente debole - La tutela dell'assicurato come contraente debole costituisce l'aspetto più saliente del nuovo codice e assume, in un settore caratterizzato dalla complessità del linguaggio contrattuale, i connotati della chiarezza delle informazioni: l'obbligo di redigere il contratto in modo chiaro ed esauriente dovrebbe scongiurare, una volta per tutte, il rischio di clausole scritte in “assicurese”. Anche la nota informativa - che va rilasciata al cliente prima della conclusione del contratto - non deve essere burocratica, perché altrimenti non soddisfa l'obiettivo della trasparenza, ma va resa in modo chiaro e comunicativo. Garantire "regole del gioco" chiare e intelligibili, non è solo un obbligo di legge ma risponde ad un'esigenza di fidelizzazione della clientela sempre più avvertita dalle imprese del terzo millennio.

Avvocato
rosario.imperiali@imperiali.com

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