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  Dicembre 2012

Articoli n° 4
maggio 2006
 

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Locali ad uso ufficio
e sicurezza antincendio



Marcello TAMBONE

Il nuovo Decreto Ministeriale ha come obiettivo l’incolumità delle persone
e la tutela dei beni all’interno degli edifici


Il Decreto 51 si applica sia alle strutture edilizie ad uso ufficio di nuova costruzione sia a quelle già esistenti

Il Ministero dell'Interno con il Decreto 22 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 51 del 2 marzo 2006, concernente «l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali, destinati ad uffici», ha voluto fornire idonee indicazioni finalizzate alla sicurezza antincendio per la costruzione, e la ristrutturazione di edifici destinati ad uso ufficio con capienza superiore a venticinque persone.
Gli obiettivi che si pongono le norme contenute in tale D.M. (insieme a quelle, più generiche, comprese ad esempio nel D.Lgs. 626/94, e nel D.M. 10 marzo 1998 ecc.), sono l'incolumità delle persone e la tutela dei beni all'interno degli edifici e/o dei locali ad uso ufficio, in modo che questi possano essere realizzati e gestiti così da: ridurre le cause di insorgenza di un incendio; garantire la resistenza e la stabilità delle strutture portanti per assicurare idoneo soccorso agli occupanti in caso di incendio; limitare lo sviluppo e la diffusione di un incendio all'interno dei luoghi di lavoro, nel caso che questo si sia comunque verificato; garantire che le persone presenti nei luoghi di lavoro possano lasciare i locali indenni, ovvero che gli stessi possano essere adeguatamente soccorsi; garantire alle squadre di emergenza di operare in condizioni di sicurezza.
Le norme del Decreto di cui si tratta, si applicano sia alle strutture edilizie ad uso ufficio di nuova costruzione, sia a quelle già esistenti.
In particolare: a) per gli edifici e/o i locali destinati ad uffici di nuova costruzione; esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione; esistenti già e adibiti ad ufficio, alla data dell'entrata in vigore del D.M. (e cioè 30 gg. a partire dalla pubblicazione del decreto sulla G.U. avvenuta il 2 marzo 2006), in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali (per modifiche sostanziali si intendono lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia, secondo quanto indicato nell'art. 3, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380, che recita: «gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi, mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello precedente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica») si applicano, a seconda del numero delle presenze previste nell'ufficio, i contenuti del Titolo II (uffici di nuova costruzione con oltre 500 presenze), Titolo III (uffici di nuova costruzione fino a 500 presenze) dell'Allegato al DM 22/2/06.
b) Per gli edifici e/o i locali già esistenti e non compresi nelle descritte categorie, per i quali è richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982; in possesso di Nulla Osta Provvisorio (NOP), in corso di validità, rilasciato in ai sensi della Legge 7 dicembre 1984 N. 818, si applicano invece i contenuti del Titolo IV (uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi) dell'Allegato al DM 22/2/06, con gli adeguamenti previsti, da realizzarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore del Decreto.
c) Per gli edifici e/o i locali ad uso ufficio già esistenti, che risultano già in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi e presentano interventi di adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal Comando Provinciale dei VV.F. competente per territorio, non è richiesto alcun adeguamento.
Il Decreto, composto di cinque articoli, è accompagnato da un Allegato tecnico che, come visto in precedenza, risulta suddiviso in quattro Titoli.
Analizziamone brevemente i contenuti.
Nel Titolo I - Generalità - vengono fornite alcune definizioni concernenti: a) i corridoi ciechi; b) i piani di riferimento; c) le scale di sicurezza esterne; d) gli archivi ed i depositi, e viene formulata, una "classificazione" che viene attribuita agli uffici, in relazione al numero di presenze previste all'interno di questi, suddividendoli in cinque distinte tipologie (tipo 1: da 26 a 100 presenze; tipo 2 da 101 a 300 presenze; tipo 3 da 301 a 500 presenze; tipo 4 da 501 a 1000 presenze; tipo 5 oltre 1000 presenze).
Nel Titolo II - Uffici di nuova costruzione con oltre 500 presenze - vengono indicate le tematiche che devono essere rispettate nella nuova costruzione di una struttura edilizia ad uso ufficio, che riguardano: a) ubicazione ed altezze antincendio; b) separazioni e comunicazioni; c) caratteristiche costruttive (come la resistenza al fuoco REI); d) misure di evacuazione in caso di emergenza; e) aerazione ai fini antincendio; f) attività accessorie (come: sale per riunioni, archivi di materiali combustibili, autorimesse ecc.); g) servizi tecnologici (come impianti di: riscaldamento,condizionamento, ventilazione, elettrici ecc.); h) mezzi ed impianti di estinzione incendi (come estintori, idranti, impianti di spegnimento automatico d'incendio ecc.); i) impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme; l) i sistemi di allarme incendi; m) segnaletica di sicurezza; n) organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
Nel Titolo III - Uffici di nuova costruzione fino a 500 presenze - vengono indicati i punti del Titolo II che devono essere applicati.
Nel Titolo IV - Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi - vengono indicati i punti del Titolo II, che devono essere applicati.

1° Ricercatore ISPESL

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