IL
CONCORSO “ACCIAIO
AMICO”
IMPARARE GIOCANDO
AUTOTRASPORTO MERCI
E PERSONE
APPROVATA LA LEGGE DELEGA
AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE
APPROVATA LA LEGGE DELEGA
E' il superamento del regime tariffario “a
forcella” il risultato più atteso
Marcella
Villano
Area Economia e Territorio - Assindustria Salerno
m.villano@assindustria.sa.it
Dopo un complesso iter parlamentare, caratterizzato da un articolato
confronto tra tutte le parti sociali ed economiche interessate, lo
scorso 16 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva
la Legge di Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto
di persone e cose (Legge 1 marzo 2005, n. 32). È stato avviato così il
processo di riforma di un comparto determinante per la crescita del
Paese, che abbraccia sia le autolinee di lunga percorrenza dove,
attraverso il graduale passaggio dall'attuale regime concessorio a uno
autorizzativo, viene finalmente rimosso il sistema monopolistico risalente
al 1939, sia il trasporto stradale delle merci, nell'ambito del quale alla
libera contrattazione dei prezzi si affianca l'affermazione del principio
della responsabilità condivisa
tra tutti i soggetti coinvolti nella catena del trasporto, l'accentuazione
dei controlli sulla sicurezza e sulla regolarità dei servizi, l'introduzione
di criteri di qualità nel trasferimento di beni particolarmente
sensibili, come i prodotti farmaceutici, le derrate alimentari, i
rifiuti industriali, le merci pericolose. Inoltre, il percorso di
riforma delineato dalla Legge di Delega prevede anche il riordino e la
razionalizzazione delle strutture e degli organismi che già operano
nel settore, affidando alla Consulta Generale per l'Autotrasporto le strategie
di governo del comparto e al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori
le connesse mansioni gestionali. Il testimone passa adesso al Governo
che, con l'entrata in vigore della Legge - pubblicata nella G.U. n. 57
del 10 marzo 2005 - avrà sei mesi di tempo per adottare i relativi
Decreti Legislativi, e ulteriori trenta giorni saranno concessi alle competenti
commissioni parlamentari per esprimere il loro parere (art. 1, comma
3). Provvedimenti di attuazione che, secondo quanto riferito in una dichiarazione
congiunta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro
Lunardi e dal Sottosegretario Paolo Uggè, «…na-sceranno
dal confronto con gli operatori del trasporto, logistica, produzione e
dei servizi, con lo scopo di raggiungere il massimo consenso possibile
di tutti i soggetti coinvolti nel disegno riformatore…». Pertanto,
fino al completamento dell'esercizio della delega stessa da parte
dell'Esecutivo, la liberalizzazione di questo mercato non può considerarsi
compiuta e, nella fase transitoria, continua a essere vigente l'attuale
disciplina regolamentata dalla Legge 298/74. Unica eccezione, come ve-dremo,
interessa alcune disposizioni relative ad azioni di rivalsa e contenziosi
previsti in precisi casi di inadempienze: queste, infatti, sono divenute
efficaci già dall'entrata in vigore
della Legge n.32. Per quanto di maggior interesse delle imprese di
trasporto merci su strada conto terzi, in questa sede ci preme sottolineare
la permanenza del regime tariffario obbligatorio "a forcella",
in base al quale il prezzo viene determinato da parametri, quali
la classe merceologica cui appartiene la merce, il peso tassabile della
spedizione e la distanza, e fissato tra valori minimi e massimi, stabiliti
normativamente e soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione all'andamento
dell'inflazione. Il superamento di tale status, oltre a essere condiviso
dalla maggioranza degli operatori del settore e da quasi tutte le associazioni
di categoria, si è posto con maggiore urgenza per rispondere all'esigenza
di allineamento con le realtà dell'Unione Europea, dove il processo
di liberalizzazione del prezzo del trasporto è stato accompagnato
dall'affermazione del criterio di corresponsabilità fra vettore
e committente, nei casi di violazione delle norme sulla sicurezza della
circolazione, e da un più penetrante sistema di controlli diretto
ad assicurare il rispetto delle disposizioni. In questa delicata fase congiunturale
che interessa la domanda e l'offerta di trasporto merci su strada, sia
a livello legislativo, per quanto attiene all'approvazione della
Legge Delega e alla successiva elaborazione dei Decreti Legislativi di
attuazione, sia per gli aspetti di lievitazione dei costi verificatisi
in questi ultimi mesi, in linea con quanto suggerito da Confindustria,
invitiamo le imprese committenti a prestare la massima attenzione alle
problematiche connesse ai rapporti con i vettori. In particolare, proponiamo
di aggiornare - all'interno delle aziende caricatrici - il quadro della
situazione in essere dal duplice punto di vista delle norme e della contrattualistica,
con riferimento a eventuali revisioni dei contenuti e/o delle condizioni
di esecuzione dei servizi forniti dal vettore professionale, di cui sia
stata preventivamente aggiornata la posizione relativa all'iscrizione all'Albo
e al possesso di regolare autorizzazione. In attesa che i contenuti della
riforma siano resi attuativi, esaminiamo gli aspetti innovativi introdotti,
raggruppati soprattutto nell'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge
Delega:
- il superamento dell'attuale sistema di tariffazione e libera contrattazione
dei prezzi fra vettori e committenti;
- la liberalizzazione dell'autotrasporto, regolata secondo i criteri
di salvaguardia della concorrenza;
- l'affermazione del principio di responsabilità soggettiva del
vettore e degli altri operatori della filiera del trasporto, nell'esercizio
dell'attività di impresa, ove accertata, per la violazione delle
disposizioni sulla sicurezza della circolazione, con particolare riferimento
al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla
velocità massima consentita;
- la possibilità di definire accordi di diritto privato fra organizzazioni
associative di vettori e di utenti a seguito di autonome e concordi iniziative
negoziali;
- l'individuazione di sistemi di certificazione di qualità per particolari
tipologie di trasporti, da definire in sede di Decreto Legislativo, nel
rispetto dell'autonomia d'impresa e della normativa nazionale e comunitaria
sulla materia;
- i criteri per favorire la composizione extra giudiziale delle liti
pendenti e del contenzioso che dovesse instaurarsi nel corso del periodo
previsto dalla clausola di decadenza (art. 3).
Per quanto, invece, attiene ai servizi automobilistici interregionali
di competenza statale, oltre a sancire il passaggio dal regime concessorio
a quello autorizzativo, la riforma stabilisce anche l'introduzione di parametri
diretti ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi
resi all'utenza, nonché la revisione delle sanzioni a carico delle
aziende, in caso di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni. È utile
infine ricordare che, se anche la liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto
non può considerarsi compiuta, già dall'entrata in vigore
della Legge Delega sono divenute efficaci alcune disposizioni riguardanti
l'eventuale contenzioso sul mancato rispetto delle tariffe obbligatorie.
Nello specifico, è prevista:
1. l'abrogazione della norma posta alla base del contenzioso sviluppato
dalla precedente disciplina tariffaria (art. 3 del Decreto Legge 3 Luglio
2001, n. 256, convertito con Legge 2 agosto 2001, n. 334);
2. la decadenza del diritto di esercitare le azioni di rivalsa entro
quattro mesi dalla stessa entrata in vigore della Legge Delega;
3. la possibilità di composizione, in sede extragiudiziale, del
contenzioso già in essere al momento dell'entrata in vigore della
Legge Delega e, in sede arbitrale, del contenzioso attivato entro quattro
mesi successivi a tale periodo.
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