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  Dicembre 2012

Articoli n° 6
Luglio 2005
 
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IL CONCORSO “ACCIAIO AMICO”
IMPARARE GIOCANDO

AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE
APPROVATA LA LEGGE DELEGA


AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE
APPROVATA LA LEGGE DELEGA
E' il superamento del regime tariffario “a forcella” il risultato più atteso

Marcella Villano
Area Economia e Territorio - Assindustria Salerno
m.villano@assindustria.sa.it

Dopo un complesso iter parlamentare, caratterizzato da un articolato confronto tra tutte le parti sociali ed economiche interessate, lo scorso 16 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la Legge di Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (Legge 1 marzo 2005, n. 32). È stato avviato così il processo di riforma di un comparto determinante per la crescita del Paese, che abbraccia sia le autolinee di lunga percorrenza dove, attraverso il graduale passaggio dall'attuale regime concessorio a uno autorizzativo, viene finalmente rimosso il sistema monopolistico risalente al 1939, sia il trasporto stradale delle merci, nell'ambito del quale alla libera contrattazione dei prezzi si affianca l'affermazione del principio della responsabilità condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nella catena del trasporto, l'accentuazione dei controlli sulla sicurezza e sulla regolarità dei servizi, l'introduzione di criteri di qualità nel trasferimento di beni particolarmente sensibili, come i prodotti farmaceutici, le derrate alimentari, i rifiuti industriali, le merci pericolose. Inoltre, il percorso di riforma delineato dalla Legge di Delega prevede anche il riordino e la razionalizzazione delle strutture e degli organismi che già operano nel settore, affidando alla Consulta Generale per l'Autotrasporto le strategie di governo del comparto e al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori le connesse mansioni gestionali. Il testimone passa adesso al Governo che, con l'entrata in vigore della Legge - pubblicata nella G.U. n. 57 del 10 marzo 2005 - avrà sei mesi di tempo per adottare i relativi Decreti Legislativi, e ulteriori trenta giorni saranno concessi alle competenti commissioni parlamentari per esprimere il loro parere (art. 1, comma 3). Provvedimenti di attuazione che, secondo quanto riferito in una dichiarazione congiunta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Pietro Lunardi e dal Sottosegretario Paolo Uggè, «…na-sceranno dal confronto con gli operatori del trasporto, logistica, produzione e dei servizi, con lo scopo di raggiungere il massimo consenso possibile di tutti i soggetti coinvolti nel disegno riformatore…». Pertanto, fino al completamento dell'esercizio della delega stessa da parte dell'Esecutivo, la liberalizzazione di questo mercato non può considerarsi compiuta e, nella fase transitoria, continua a essere vigente l'attuale disciplina regolamentata dalla Legge 298/74. Unica eccezione, come ve-dremo, interessa alcune disposizioni relative ad azioni di rivalsa e contenziosi previsti in precisi casi di inadempienze: queste, infatti, sono divenute efficaci già dall'entrata in vigore della Legge n.32. Per quanto di maggior interesse delle imprese di trasporto merci su strada conto terzi, in questa sede ci preme sottolineare la permanenza del regime tariffario obbligatorio "a forcella", in base al quale il prezzo viene determinato da parametri, quali la classe merceologica cui appartiene la merce, il peso tassabile della spedizione e la distanza, e fissato tra valori minimi e massimi, stabiliti normativamente e soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione all'andamento dell'inflazione. Il superamento di tale status, oltre a essere condiviso dalla maggioranza degli operatori del settore e da quasi tutte le associazioni di categoria, si è posto con maggiore urgenza per rispondere all'esigenza di allineamento con le realtà dell'Unione Europea, dove il processo di liberalizzazione del prezzo del trasporto è stato accompagnato dall'affermazione del criterio di corresponsabilità fra vettore e committente, nei casi di violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione, e da un più penetrante sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto delle disposizioni. In questa delicata fase congiunturale che interessa la domanda e l'offerta di trasporto merci su strada, sia a livello legislativo, per quanto attiene all'approvazione della Legge Delega e alla successiva elaborazione dei Decreti Legislativi di attuazione, sia per gli aspetti di lievitazione dei costi verificatisi in questi ultimi mesi, in linea con quanto suggerito da Confindustria, invitiamo le imprese committenti a prestare la massima attenzione alle problematiche connesse ai rapporti con i vettori. In particolare, proponiamo di aggiornare - all'interno delle aziende caricatrici - il quadro della situazione in essere dal duplice punto di vista delle norme e della contrattualistica, con riferimento a eventuali revisioni dei contenuti e/o delle condizioni di esecuzione dei servizi forniti dal vettore professionale, di cui sia stata preventivamente aggiornata la posizione relativa all'iscrizione all'Albo e al possesso di regolare autorizzazione. In attesa che i contenuti della riforma siano resi attuativi, esaminiamo gli aspetti innovativi introdotti, raggruppati soprattutto nell'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Delega:
- il superamento dell'attuale sistema di tariffazione e libera contrattazione dei prezzi fra vettori e committenti;
- la liberalizzazione dell'autotrasporto, regolata secondo i criteri di salvaguardia della concorrenza;
- l'affermazione del principio di responsabilità soggettiva del vettore e degli altri operatori della filiera del trasporto, nell'esercizio dell'attività di impresa, ove accertata, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, con particolare riferimento al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita;
- la possibilità di definire accordi di diritto privato fra organizzazioni associative di vettori e di utenti a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali;
- l'individuazione di sistemi di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti, da definire in sede di Decreto Legislativo, nel rispetto dell'autonomia d'impresa e della normativa nazionale e comunitaria sulla materia;
- i criteri per favorire la composizione extra giudiziale delle liti pendenti e del contenzioso che dovesse instaurarsi nel corso del periodo previsto dalla clausola di decadenza (art. 3).
Per quanto, invece, attiene ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale, oltre a sancire il passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo, la riforma stabilisce anche l'introduzione di parametri diretti ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza, nonché la revisione delle sanzioni a carico delle aziende, in caso di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni. È utile infine ricordare che, se anche la liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto non può considerarsi compiuta, già dall'entrata in vigore della Legge Delega sono divenute efficaci alcune disposizioni riguardanti l'eventuale contenzioso sul mancato rispetto delle tariffe obbligatorie. Nello specifico, è prevista:
1. l'abrogazione della norma posta alla base del contenzioso sviluppato dalla precedente disciplina tariffaria (art. 3 del Decreto Legge 3 Luglio 2001, n. 256, convertito con Legge 2 agosto 2001, n. 334);
2. la decadenza del diritto di esercitare le azioni di rivalsa entro quattro mesi dalla stessa entrata in vigore della Legge Delega;
3. la possibilità di composizione, in sede extragiudiziale, del contenzioso già in essere al momento dell'entrata in vigore della Legge Delega e, in sede arbitrale, del contenzioso attivato entro quattro mesi successivi a tale periodo.

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