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  Dicembre 2012

Articoli n° 6
Luglio 2005
 
credito e finanza - Home Page
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L'UMANESIMO E LO SVILUPPO DELLE PMI
LA DELEGA OPERATIVA E DECISIONALE

potenziare l’impresa italiana
supporto all'internazionalizzazione

potenziare l’impresa italiana
supporto all'internazionalizzazione
Il decreto competitività rivaluta il ruolo della Simest e della Sace

Flora Esposito
Consulente - Progetto Arcadia s.r.l.
info@progettoarcadia.com


Aumentare il livello di competitività del sistema economico, innalzare gli standard tecnologici e potenziare la struttura imprenditoriale del Paese sono i presupposti su cui si fonda il sistema degli aiuti all'internazionalizzazione delle imprese italiane. In tale contesto si inserisce il decreto legge sulla competitività - D.L. n.35 del 14/03/05, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 14/05/05 - che ha nuovamente ampliato la portata degli interventi normativi rivolti a favorire lo sviluppo e il rafforzamento del sistema produttivo nazionale. Le strategie adottate per la realizzazione di tale obiettivo si sostanziano, essenzialmente, nell'estensione degli ambiti operativi della SACE S.p.A., del contratto di localizzazione, degli interventi della Simest S.p.A., nell'introduzione del divieto di incentivare le imprese italiane che abbandonano il territorio nazionale, oltre che nelle azioni dirette alla tutela del marchio Made in Italy e alla lotta della contraffazione.

Maggiore partecipazione della SIMEST S.p.A.
Una delle novità apportate dalla Legge n. 80/05 riguarda il limite massimo di partecipazione al capitale di rischio per iniziative all'estero da parte della SIMEST S.p.A.. La finanziaria di sviluppo e promozione delle attività delle imprese italiane nei territori non rientranti nella U.E., era, infatti, sottoposta - ai sensi della Legge n. 100/90 - al limite del 25% sugli interventi extraeuropei. Tale soglia è stata innalzata al 49% per le operazioni di joint venture, acquisizioni di imprese o simili per le quali, necessariamente, sia garantito il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di modificare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione. L'ampliamento del campo di azione della Simest S.p.A. è palesato, inoltre, dalla previsione che la partecipazione acquisita dalla stessa possa superare la quota del 25% del capitale, nell'ipotesi in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione per tutto il periodo di durata del contratto. è opportuno evidenziare che le novità introdotte dal decreto sulla competitività vanno lette in concerto con la Legge n. 56/05 (G.U. n. 91 del 20/04/05), contenente i criteri per la delega al Governo della ridefinizione, riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione. La legge prevede, tra l'altro, l'obbligo della Simest di provvedere alla costituzione di uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinati a uno specifico affare. Inoltre, è riconosciuta la possibilità di elevare la partecipazione Simest al 49% (rispetto alla percentuale ordinaria del 25%), nel caso in cui oggetto dell'intervento sia la costituzione di parchi industriali finalizzati alla promozione e all'accoglienza, in forma organizzata, degli investimenti all'estero delle imprese italiane.

Il ritorno delle "imprese domestiche" in patria
Novità anche sul fronte dei contratti di localizzazione gestiti da Sviluppo Italia S.p.A.. Il decreto, infatti, estende le relative agevolazioni alle imprese italiane che, negli anni passati, hanno abbandonato ogni forma di attività sul territorio nazionale per trasferirsi all'estero e che ora intendano reinvestire in Italia. In questo modo, il contratto di localizzazione, che fino a oggi è stato uno dei principali strumenti - messo a punto dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - per l'attrazione di nuovi investimenti produttivi e lo sviluppo delle aziende estere, agevolerà anche il rientro delle "imprese domestiche". I vantaggi collegati al contratto in oggetto consistono, in particolare, nella disponibilità di infrastrutture e aree industriali, rispetto dei tempi di insediamento, sostegno alle attività di ricerca, sviluppo e formazione, erogazione di incentivi a fondo perduto, nonché acquisizioni di partecipazioni di minoranza da parte di Sviluppo Italia S.p.A.. A tali benefici potranno accedere, però, con riferimento alla nuova categoria di destinatari, solo le imprese italiane che hanno delocalizzato la produzione all'estero prima del 17 marzo 2005.

Un divieto assoluto
Fidelizzare i marchi nostrani, disincentivando la fuga di capitali italiani rappresenta un ulteriore obiettivo del decreto competitività. Si introduce un limite di carattere imperativo per il funzionamento delle principali norme rivolte a favorire l'internazionalizzazione. Non saranno più incentivate le imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale, nonché di una parte considerevole delle attività produttive.

Più garanzie dalla SACE
Innovazioni sono state introdotte anche per quanto riguarda l'attività della Sace S.p.A.. Nei passaggi alle Camere per la conversione in legge, il decreto, infatti, si è arricchito dell'articolo 11-quinquies, con il quale è stato disposto che la SACE - ferma restando ogni altra disposizione prevista dal Decreto Legge 30/09/03, n. 269 - è autorizzata a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito e altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate. Una prerogativa, questa, molto forte che consente anche in questo caso di poter operare con un elevato grado di discrezionalità. Nello specifico, con le norme riguardanti la SACE si amplia il perimetro di attività e la capacità di assistere in modo più flessibile le imprese italiane nelle loro attività di internazionalizzazione. Innanzitutto, il decreto garantisce un maggiore supporto all'internazionalizzazione dell'economia italiana, attraverso la possibilità di affiancare l'assicurazione del credito con l'offerta di garanzie di pacchetti finanziari per le aziende. Inoltre, le coperture saranno previste non solo per le esportazioni, ma in genere per tutte le attività di internazionalizzazione delle imprese. La SACE potrà, quindi, intervenire a sostegno delle aziende italiane, in particolare di piccole e medie dimensioni garantendo o assicurando i finanziamenti che le stesse ricevono sotto qualsiasi forma (prestiti, emissioni obbligazionarie, cartolarizzazioni). Le PMI saranno le destinatarie principali dell'attività della SACE, per le quali la Legge n. 80/05 ha previsto che almeno il 50% degli interventi fosse loro assicurato. La stessa norma, inoltre, abilita SACE a sviluppare pienamente una nuova linea di attività inserita nel piano industriale 2005/2007 e considerata fra quelle prioritarie: il credit insurance, che permette alla banche di trasferire alla SACE l'assunzione del rischio di default associato a determinate operazioni finanziarie. Attraverso tale strumento, le banche e gli investitori istituzionali, assicurando il rischio di credito, riducono gli accantonamenti di capitale e possono, quindi, erogare un volume maggiore di credito, con scadenze più lunghe e a tassi più vantaggiosi per le imprese. L'intervento è particolarmente efficace nell'assicurare alle imprese di piccole e medie dimensioni il flusso di finanziamenti necessari per il loro sviluppo e per i loro investimenti esteri. Un'ulteriore novità sono i patrimoni dedicati. La norma consente la costituzione di specifici patrimoni posti a supporto di emissioni obbligazionarie della SACE, permettendo così di migliorarne il merito di credito e di massimizzare la raccolta. Il decreto, quindi, introduce le condizioni giuridiche necessarie per effettuare operazioni di mobilizzazione e di valorizzazione del patrimonio dell'istituto assicurativo, qualora le condizioni di mercato lo consentano. Infine, è prevista una maggiore flessibilità per gli strumenti di garanzia a favore delle imprese italiane. Fermi restando i limiti complessivi della garanzia di Stato sugli impegni assunti, la SACE potrà, infatti, operare all'interno di questi limiti indifferentemente tramite la concessione di garanzie o polizze assicurative sulla base delle necessità delle aziende clienti, migliorando così il proprio servizio.

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