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  Dicembre 2012

Articoli n° 10
dicembre 2005
 

credito e finanza - Home Page
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LA REVISIONE DEL BILANCIO
DA INCOMBENZA A OPPORTUNITÀ

DECRETO COMPETITIVITÀ
UN NUOVO IMPEGNO PER SVILUPPO ITALIA

DECRETO COMPETITIVITÀ
UN NUOVO IMPEGNO PER SVILUPPO ITALIA
La regolamentazione per l’accesso alle agevolazioni per le imprese in difficoltà

Antonio Squillante
Progetto Arcadia S.r.l. - Dottore Commercialista
antonio.squillante@progettoarcadia.com

Tra gli interventi introdotti dal Decreto Competitività D.L. n. 35/2005 convertito con Legge n. 80/2005, di particolare interesse è la previsione di cui all'art. 11, comma 3, che introduce il "Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà". La regolamentazione per l'accesso alle agevolazioni concedibili alle imprese, a valere sul Fondo in questione, è stata rimandata al CIPE che, con deliberazione del 29 luglio 2005, ha definito i criteri e le modalità di funzionamento dello stesso, nel rispetto delle condizioni fissate dagli Orientamenti comunitari in materia (2004/C 244/02). La dotazione complessivamente stanziata, per il solo 2005, ammonta a 35 milioni di euro e sarà impiegata esclusivamente nella forma della garanzia su prestiti e finanziamenti ricevuti dalle imprese che versano in stato di difficoltà finanziaria. Un ruolo attivo nella procedura di gestione e assegnazione degli aiuti spetta a Sviluppo Italia s.p.a., cui andranno presentate le domande e che assisterà il MAP nella successiva fase istruttoria.

Le Condizioni per l’Accesso al Fondo. Possono accedere al Fondo le imprese che versano in stato di difficoltà, ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle stesse. In particolare, si considerano tali «le imprese che non siano in grado, con le proprie risorse e con quelle che possono ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in mancanza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, comporterebbero quasi certamente, nel breve o nel medio periodo, il collasso economico». Tuttavia, come disposto dagli stessi Orientamenti Comunitari in materia, non esiste una definizione unitaria di "imprese in difficoltà", anche se è possibile individuare alcuni parametri (misura della perdita ed erosione del capitale o fondi propri) che, a prescindere dalla dimensione dell'impresa, consentono di ritenere che la stessa versa in tale stato. L'impresa potrà, in ogni caso, considerarsi in difficoltà quando siano presenti alcuni sintomi caratteristici quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Principi particolari sono previsti per le imprese che fanno parte di un gruppo. La possibilità di accesso al Fondo, per tali soggetti, è subordinata alla dimostrazione che le difficoltà sono: 1) intrinseche all'impresa stessa e che, pertanto, non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo; 2) troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Per quanto riguarda i settori di intervento, potranno beneficiare degli aiuti le imprese operanti in tutti i settori d'attività, con esclusione dei comparti del carbone e dell'acciaio.

I Benefici del Fondo. Gli interventi del Fondo possono interessare sia gli aiuti per il salvataggio che i benefici per la ristrutturazione. I primi consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile (della durata massima di 6 mesi), finalizzato al mantenimento in attività di imprese in difficoltà per tutto il tempo ritenuto indispensabile a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Gli incentivi per la ristrutturazione sono determinati, invece, sulla base di un Piano Industriale e Finanziario rivolto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa attraverso una serie di azioni dirette a colmare le perdite pregresse, intervenendo in maniera incisiva sulle cause delle stesse. In entrambi i casi, inoltre, l'aiuto a valere sul Fondo sarà concesso nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. Tale garanzia assisterà integralmente i crediti maturati dalle banche nei confronti delle imprese, coprendo l'importo rappresentato dal capitale, dagli interessi e da ogni altro onere e costo connesso all'operazione. La stessa sarà, inoltre, immediatamente operativa e senza alcun rischio per gli istituti concedenti il finanziamento, dato che non opera l'obbligo di preventiva escussione del debitore. Le banche, infatti, potranno attivare la garanzia attraverso una semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, dichiarando sotto propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indicando l'importo del credito vantato. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministero delle Attività Produttive versa alla banca la somma dovuta dall'impresa. A seguito del pagamento, il MAP è surrogato nei diritti della banca creditrice per una somma pari all'importo pagato maggiorato degli interessi al tasso legale vigente e calcolati fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.

La Procedura per l’Accesso all’Intervento. Per l'accesso agli incentivi le imprese dovranno presentare apposita domanda a Sviluppo Italia. Nell'istanza vanno indicati gli elementi essenziali relativi alle operazioni finanziarie oggetto della garanzia, nonché le banche prescelte. Gli istituti di credito individuati dovranno, inoltre, comunicare al MAP la propria disponibilità a concludere le operazioni finanziarie in questione, precisando la forma, l'importo, il tasso di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre condizioni previste. Relativamente agli interventi consistenti nel salvataggio aziendale, il MAP ha emanato una recente nota in cui sono indicate le informazioni che dovranno essere fornite a corredo della domanda (v. Tabella). Le stesse informazioni saranno rese disponibili anche per gli interventi consistenti nella ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Sviluppo Italia, dopo una verifica preliminare dei requisiti di ammissibilità delle domande, provvede a trasmetterle al MAP e al Comitato tecnico appositamente istituito, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.L. n. 35/2005. Quest'ultimo esprimerà le proprie indicazioni in merito, comunicandole - entro 15 giorni dal ricevimento della relativa documentazione - al MAP, che provvederà all'istruttoria vera e propria delle richieste avvalendosi della stessa Sviluppo Italia. La valutazione dovrà concludersi entro i successivi 30 giorni con l'emanazione del provvedimento di concessione della garanzia, da notificare alla Commissione Europea. Saranno istruite con priorità le domande provenienti da imprese per le quali sia già stata decretata - a seguito di approvazione di un programma di crisi aziendale - la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di oltre il 70% dei lavoratori dipendenti. A eccezione dei casi espressamente previsti dagli Orientamenti Comunitari, sia gli aiuti al salvataggio che per la ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una sola volta. Pertanto, gli interventi a valere sul Fondo non saranno compatibili con altri aiuti aventi la stessa finalità e già concessi alla medesima impresa richiedente.

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO PER IL SALVATAGGIO
- Data di costituzione dell'impresa richiedente;
- Eventuale appartenenza a gruppi di imprese e relazioni con le al- tre società del gruppo;
- Eventuali aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione già percepiti;
- Illustrazione delle gravi difficoltà sociali che giustificano l'inter- vento di salvataggio;
- Bilancio degli ultimi due esercizi;
- Bilancio infrannuale più recente corredato di allegati esplicativi delle voci economico-patrimoniali e da una relazione sulla gestione;
- Relazione sullo stato di crisi che evidenzi i sintomi della stessa (perdite crescenti, diminuzione del flusso di cassa, aumento del l'indebitamento e degli oneri finanziari, riduzione o azzeramento del valore netto delle attività);
- Dichiarazione circa la eventuale corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di oltre il 70% dei lavoratori dipendenti a seguito di approvazione di programma di crisi aziendale;
- Stima del tempo indispensabile per elaborare un piano di ristrut- turazione o di liquidazione;
- Descrizione delle eventuali misure strutturali che si intende intra- prendere nel periodo di salvataggio;
- Dichiarazione del numero dei dipendenti occupati e di quelli in cassa integrazione;
- Piano finanziario recante il calcolo del fabbisogno di liquidità ne- cessario a mantenere in vita l'impresa richiedente durante il pe- riodo di salvataggio (max 6 mesi) per il quale si richiede la garanzia;
- Dichiarazione delle Banche prescelte di disponibilità a effettua- re le operazioni finanziarie di cui sopra precisandone la forma, l'importo, la durata e tutte le condizioni previste.

 

Questionario di gradimento Costozero 2000/2005
Libro di Antonio Paravia


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