LA REVISIONE DEL
BILANCIO
DA INCOMBENZA A OPPORTUNITÀ
DECRETO COMPETITIVITÀ
UN NUOVO IMPEGNO PER SVILUPPO ITALIA
DECRETO COMPETITIVITÀ
UN NUOVO IMPEGNO PER SVILUPPO ITALIA
La regolamentazione per l’accesso
alle agevolazioni per le imprese in difficoltà
Antonio
Squillante
Progetto Arcadia S.r.l. - Dottore Commercialista
antonio.squillante@progettoarcadia.com
Tra gli interventi introdotti dal Decreto Competitività D.L. n. 35/2005
convertito con Legge n. 80/2005, di particolare interesse è la previsione
di cui all'art. 11, comma 3, che introduce il "Fondo per il finanziamento
degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
La regolamentazione per l'accesso alle agevolazioni concedibili alle
imprese, a valere sul Fondo in questione, è stata rimandata al CIPE
che, con deliberazione del 29 luglio 2005, ha definito i criteri e le modalità di
funzionamento dello stesso, nel rispetto delle condizioni fissate dagli
Orientamenti comunitari in materia (2004/C 244/02). La dotazione complessivamente
stanziata, per il solo 2005, ammonta a 35 milioni di euro e sarà impiegata
esclusivamente nella forma della garanzia su prestiti e finanziamenti ricevuti
dalle imprese che versano in stato di difficoltà finanziaria. Un ruolo
attivo nella procedura di gestione e assegnazione degli aiuti spetta a Sviluppo
Italia s.p.a., cui andranno presentate le domande e che assisterà il
MAP nella successiva fase istruttoria.
Le Condizioni per l’Accesso al Fondo. Possono accedere al Fondo le
imprese che versano in stato di difficoltà, ai sensi del punto 2.1
degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle stesse. In particolare, si considerano tali «le
imprese che non siano in grado, con le proprie risorse e con quelle che possono
ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite
che, in mancanza di un intervento esterno delle autorità pubbliche,
comporterebbero quasi certamente, nel breve o nel medio periodo, il collasso
economico». Tuttavia, come disposto dagli stessi Orientamenti Comunitari
in materia, non esiste una definizione unitaria di "imprese in difficoltà",
anche se è possibile individuare alcuni parametri (misura della perdita
ed erosione del capitale o fondi propri) che, a prescindere dalla dimensione
dell'impresa, consentono di ritenere che la stessa versa in tale stato. L'impresa
potrà, in ogni caso, considerarsi in difficoltà quando siano
presenti alcuni sintomi caratteristici quali il livello crescente delle perdite,
la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la diminuzione del
flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi,
nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.
Principi particolari sono previsti per le imprese che fanno parte di un gruppo.
La possibilità di accesso al Fondo, per tali soggetti, è subordinata
alla dimostrazione che le difficoltà sono: 1) intrinseche all'impresa
stessa e che, pertanto, non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci
del gruppo; 2) troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Per quanto
riguarda i settori di intervento, potranno beneficiare degli aiuti le imprese
operanti in tutti i settori d'attività, con esclusione dei comparti
del carbone e dell'acciaio.
I Benefici del Fondo. Gli interventi del Fondo possono interessare
sia gli aiuti per il salvataggio che i benefici per la ristrutturazione.
I primi consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile (della
durata massima di 6 mesi), finalizzato al mantenimento in attività di
imprese in difficoltà per tutto il tempo ritenuto indispensabile a
elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Gli incentivi per
la ristrutturazione sono determinati, invece, sulla base di un Piano Industriale
e Finanziario rivolto a ripristinare la redditività a lungo termine
dell'impresa attraverso una serie di azioni dirette a colmare le perdite
pregresse, intervenendo in maniera incisiva sulle cause delle stesse. In
entrambi i casi, inoltre, l'aiuto a valere sul Fondo sarà concesso
nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa.
Tale garanzia assisterà integralmente i crediti maturati dalle banche
nei confronti delle imprese, coprendo l'importo rappresentato dal capitale,
dagli interessi e da ogni altro onere e costo connesso all'operazione. La
stessa sarà, inoltre, immediatamente operativa e senza alcun rischio
per gli istituti concedenti il finanziamento, dato che non opera l'obbligo
di preventiva escussione del debitore. Le banche, infatti, potranno attivare
la garanzia attraverso una semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione,
dichiarando sotto propria responsabilità, di aver già richiesto
infruttuosamente il pagamento al debitore e indicando l'importo del credito
vantato. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministero delle
Attività Produttive versa alla banca la somma dovuta dall'impresa.
A seguito del pagamento, il MAP è surrogato nei diritti della banca
creditrice per una somma pari all'importo pagato maggiorato degli interessi
al tasso legale vigente e calcolati fino alla data di rimborso da parte dell'impresa
debitrice.
La Procedura per l’Accesso all’Intervento. Per l'accesso agli
incentivi le imprese dovranno presentare apposita domanda a Sviluppo Italia.
Nell'istanza vanno indicati gli elementi essenziali relativi alle operazioni
finanziarie oggetto della garanzia, nonché le banche prescelte. Gli
istituti di credito individuati dovranno, inoltre, comunicare al MAP la propria
disponibilità a concludere le operazioni finanziarie in questione,
precisando la forma, l'importo, il tasso di interesse, la durata, le modalità di
erogazione e di rimborso e tutte le altre condizioni previste. Relativamente
agli interventi consistenti nel salvataggio aziendale, il MAP ha emanato
una recente nota in cui sono indicate le informazioni che dovranno essere
fornite a corredo della domanda (v. Tabella). Le stesse informazioni saranno
rese disponibili anche per gli interventi consistenti nella ristrutturazione
delle imprese in difficoltà. Sviluppo Italia, dopo una verifica preliminare
dei requisiti di ammissibilità delle domande, provvede a trasmetterle
al MAP e al Comitato tecnico appositamente istituito, ai sensi dell'art.
11, comma 5, del D.L. n. 35/2005. Quest'ultimo esprimerà le proprie
indicazioni in merito, comunicandole - entro 15 giorni dal ricevimento della
relativa documentazione - al MAP, che provvederà all'istruttoria vera
e propria delle richieste avvalendosi della stessa Sviluppo Italia. La valutazione
dovrà concludersi entro i successivi 30 giorni con l'emanazione del
provvedimento di concessione della garanzia, da notificare alla Commissione
Europea. Saranno istruite con priorità le domande provenienti da imprese
per le quali sia già stata decretata - a seguito di approvazione di
un programma di crisi aziendale - la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore di oltre il 70% dei lavoratori dipendenti.
A eccezione dei casi espressamente previsti dagli Orientamenti Comunitari,
sia gli aiuti al salvataggio che per la ristrutturazione devono avere carattere
straordinario e possono essere concessi una sola volta. Pertanto, gli interventi
a valere sul Fondo non saranno compatibili con altri aiuti aventi la stessa
finalità e già concessi alla medesima impresa richiedente.
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AIUTO
PER IL SALVATAGGIO |
- Data di costituzione dell'impresa richiedente;
- Eventuale appartenenza a gruppi di imprese e relazioni con
le al- tre società del gruppo;
- Eventuali aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione già percepiti;
- Illustrazione delle gravi difficoltà sociali che giustificano
l'inter- vento di salvataggio;
- Bilancio degli ultimi due esercizi;
- Bilancio infrannuale più recente corredato di allegati
esplicativi delle voci economico-patrimoniali e da una relazione
sulla gestione;
- Relazione sullo stato di crisi che evidenzi i sintomi della
stessa (perdite crescenti, diminuzione del flusso di cassa, aumento
del l'indebitamento e degli oneri finanziari, riduzione o azzeramento
del valore netto delle attività);
- Dichiarazione circa la eventuale corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore di oltre il
70% dei lavoratori dipendenti a seguito di approvazione di programma
di crisi aziendale;
- Stima del tempo indispensabile per elaborare un piano di ristrut-
turazione o di liquidazione;
- Descrizione delle eventuali misure strutturali che si intende
intra- prendere nel periodo di salvataggio;
- Dichiarazione del numero dei dipendenti occupati e di quelli
in cassa integrazione;
- Piano finanziario recante il calcolo del fabbisogno di liquidità ne-
cessario a mantenere in vita l'impresa richiedente durante il
pe- riodo di salvataggio (max 6 mesi) per il quale si richiede
la garanzia;
- Dichiarazione delle Banche prescelte di disponibilità a
effettua- re le operazioni finanziarie di cui sopra precisandone
la forma, l'importo, la durata e tutte le condizioni previste. |
|