ANCORA SU BASILEA 2
LA DETERMINAZIONE DEL RATING
RIFORMA PREVIDENZIALE
LA LEGGE DELEGA
EUROPA IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI
NOVITÀ PER GLI OPERATORI
RIFORMA PREVIDENZIALE
LA LEGGE DELEGA
Le entrate derivanti dal nuovo sistema vanno utilizzate per ridurre il costo del lavoro
Lorenzo Ioele
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it
Il 28 luglio 2004 è stata approvata la legge delega per la riforma del sistema pensionistico, in ordine alla quale sono senz'altro opportuni alcuni cenni informativi, anche se l'efficacia del nuovo sistema è prevista dal 2008. Il primo istituto da prendere in considerazione è la pensione di anzianità per la quale sono previsti nuovi requisiti: 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età ovvero 35 anni di contributi e 60 anni di età per gli anni 2008 e 2009, elevati a 61 anni dal 2010 al 2013 e a 62 anni dal 2014 solo per quanto riguarda gli uomini, visto che per le donne è rimasta ferma l'età di 60 anni ai fini della pensione di vecchiaia. Per le donne, però, fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la possibilità di ottenere la pensione di anzianità con i requisiti attualmente in vigore (35 anni di contribuzione e 57 anni di età, salvo che per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre artigiane e commercianti per le quali è prevista l'età di 58 anni). Tale possibilità è condizionata all'opzione da parte delle interessate in favore della liquidazione della pensione con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo a norma del d.lgs.180/1997. Le nuove norme - come detto - dovranno entrare in vigore nel 2008 per tutti i lavoratori subordinati a eccezione che per i soggetti autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 1 marzo 2004 e per i lavoratori in mobilità. L'art.1, comma 18, della legge sancisce il principio che le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della delega continueranno ad applicarsi (nel limite numerico di diecimila lavoratori beneficiari) alle domande di pensione di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008 presentate da lavoratori collocati in mobilità, che maturino i relativi requisiti entro il periodo di godimento dell'indennità di mobilità, nonché per i lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore previsti dall'art.2, comma 28, L.662/1996 (ad esempio i bancari). A tali fini è necessario che gli accordi sindacali siano stati stipulati prima del 1° marzo 2004. Evidentemente fino all'anno 2007 restano in vigore i requisiti attualmente vigenti (35 anni di contribuzione e 57 anni di età ovvero 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica, salvo che per gli anni 2004 e 2005 per i quali è sufficiente il requisito contributivo di 38 anni e per gli anni 2006 e 2007 per i quali il requisito è elevato a 39 anni indipendentemente dall'età). È modificato il bonus per il posticipo del pensionamento, ora previsto per i lavoratori dipendenti che, entro il 2007, maturino i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità. Tali lavoratori possono rinunciare all'accredito contributivo, con diritto a percepire direttamente il relativo importo. Dal punto di vista del datore di lavoro, a differenza di quanto previsto dalla previdente normativa, non vi sarà alcun vantaggio in termini economici. Ai fini della pensione di vecchiaia occorre distinguere la pensione contributiva dalla pensione retributiva. Per la pensione calcolata esclusivamente in base al montante contributivo individuale (accantonamento della contribuzione annua rivalutata sulla base dell'andamento del Pil con applicazione del coefficiente di trasformazione previsto dalla l. 335/95, tab.A, dipendente dall'età dell'assicurato al momento del pensionamento) sono previsti nuovi requisiti, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008. Giova rammentare che la pensione di vecchiaia contributiva si applica ai lavoratori che siano sprovvisti di contributi per i periodi precedenti al 1° gennaio 1996, per i quali il calcolo è esclusivamente contributivo, nonché per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 siano titolari di una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni per i quali si applica il sistema misto (vale a dire il calcolo secondo il sistema retributivo per il periodo maturato fino al 31 dicembre 1995 e il calcolo contributivo per il periodo successivo). Per i destinatari della pensione di vecchiaia contributiva i nuovi requisiti sono 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ovvero 40 anni di contribuzione. Tale pensione può essere ottenuta da coloro che abbiano un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e il compimento dell'età anagrafica di 60 anni per il 2008 e il 2009; di 61 anni per il periodo dal 2010 al 2013 e di 62 anni dal 1° gennaio 2014. I nuovi requisiti non valgono evidentemente per coloro che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. Fino a tale ultima data la pensione contributiva compete ove sussistano le seguenti condizioni: risoluzione del rapporto di lavoro; compimento dell'età anagrafica di 57 anni; 5 anni di contribuzione effettiva; importo pensionistico maturato non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (per il 2004 tale importo è 5.600,24 euro annui). Il limite di importo non vale in caso di compimento del 65° anno di età. E in ogni caso il diritto a pensione matura con l'anzianità contributiva di 40 anni di contributi effettivi senza considerare cioè i contributi volontari e i contributi per riscatto di periodi di studi. La pensione di vecchiaia retributiva viene determinata tenendo conto delle retribuzioni pensionabili relative a determinati anni anteriori alla decorrenza della pensione. Non mi soffermo su tale specifico aspetto poiché incidono diversi fattori e oltretutto il criterio di calcolo non sembra interessante per le finalità proprie della presente rivista. La pensione di vecchiaia retributiva non viene innovata dalla legge delega. Essa, molto più favorevole rispetto al sistema contributivo, riguarda i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possedevano un anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni e riguarda altresì la quota di pensione per l'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni maturata alla data del 31 dicembre 1995. Restano confermati gli attuali requisiti: l'età di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne; 20 anni di contribuzione (per taluni casi diminuito a 15 anni); cessazione dell'attività di lavoro dipendente. In tema di forme pensionistiche complementari sono stabiliti criteri direttivi per incentivarne il finanziamento. A tal fine è previsto il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando salvo diversa esplicita volontà del lavoratore dipendente. In pratica il lavoratore può esprimere la volontà di non aderire ad alcun fondo di previdenza complementare ovvero scegliere il fondo al quale intende aderire. Il profilo è rilevante poiché, in caso di adesione del lavoratore, il TFR non sarà più oggetto di un accantonamento contabile ma dovrà essere versato effettivamente al fondo di previdenza scelto dal lavoratore con un conseguente aggravio finanziario per il datore di lavoro. Il legislatore delegato però dovrà stabilire regole volte a facilitare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese; a ridurre il costo del lavoro in misura equivalente ad eventuali oneri aggiuntivi di carattere finanziario; ad eliminare il contributo dovuto al fondo di garanzia presso l'INPS. Tale fondo, però, non sembra che possa essere soppresso almeno per la quota di TFR già maturata e anche perché il fondo di garanzia interviene, oltre che per il TFR per le ultime tre mensilità di retribuzione. Per la decontribuzione è prevista l'elevazione al 4% del limite massimo di esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni variabili regolamentate dai contratti collettivi aziendali. È sancito, infine, il principio secondo il quale i maggiori risparmi e le maggiori entrate derivanti dalla legge delega debbono essere utilizzati per la riduzione del costo del lavoro e per incentivare lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari.
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