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  Dicembre 2012

Articoli n° 8
OTTOBRE 2004
 

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RIFIUTO E SOTTOPRODOTTO
L'ADOZIONE DI UNA NUOVA DIRETTIVA

RIFIUTO E SOTTOPRODOTTO
L'ADOZIONE DI UNA NUOVA DIRETTIVA

Aperta la strada a un migliore utilizzo delle materie prime


Antonio Amatucci
Legale esperto in Diritto dell’Ambiente
info@studioamatucci.it

 

La nozione di "rifiuto", e principalmente la distinzione tra rifiuto e materia prima seconda, da anni è oggetto di dibattiti e contrastanti interpretazioni, nonostante l'interpretazione autentica che il nostro Legislatore nazionale ne ha fornito e che, comunque, non è riuscita a far chiarezza e anzi ha portato a ulteriori contrastanti interpretazioni e dubbi, con conseguente spreco di materie, che pur potendo essere riutilizzate, molte volte vengono trattate quali rifiuti. È stato da molti sottolineato che sarebbe necessario, in una visione più moderna della questione, prendere atto che esistono materiali residuali a elevata valenza economica che non meritano la qualifica dispregiativa di "rifiuto", perché tali non sono. Altri, però, hanno evidenziato che questa considerazione mal si concilia con il pacifico principio secondo cui la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo in quanto la normativa e la politica della Comunità in materia ambientale mirano a un elevato livello di tutela e si fondano sul principio della precauzione. In questa situazione di estrema incertezza, prendendo spunto da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale, che ha escluso che un sottoprodotto della raffinazione del petrolio - F.O.K. (Fuel Oil of Cracking) - possa essere considerato rifiuto e della relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta della Comunità, sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite a esso connesse (Documento sulla nozione giuridica del termine "rifiuto" del 01/07/04) è opportuno fornire una breve disamina delle recenti interpretazioni giurisprudenziali della nozione di "rifiuto".
Nell'interpretazione della Corte europea di Giustizia
La Corte europea di Giustizia, le cui decisioni (siano esse di condanna per inadempimento dello Stato oppure interpretativi del diritto comunitario) sono immediatamente e direttamente applicabili in Italia con le sentenze 28/03/90, cause riunite Vessoso e Zanetti, e 10/05/95, causa C-422/92, ha affermato e ribadito che l'art. 1 delle direttive n. 75/442/CEE e n. 781319/CEE relative ai rifiuti, si riferiscono «a ogni sostanza od oggetto di cui il difensore si disfi, senza distinguere a seconda dell'intenzione del detentore che si disfa della cosa. Una normativa nazionale la quale adotti una definizione della nozione di rifiuto escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è quindi compatibile con tale direttiva»...«Lo scopo essenziale delle direttiva...vale a dire la protezione della salute umana e dell'ambiente, sarebbe compromesso qualora l'applicazione delle due direttive dipendesse dall'intenzione del detentore di escludere o no una riutilizzazione economica, da parte di altre persone, delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa». Con la sentenza 18/04/2002, Palin Granit Oy, ha ribadito che «la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo», tenendo conto che «la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi della precauzione e dell'azione preventiva». Questa decisione, però, introduce una "apertura" sicuramente significativa. Si analizza l'ipotesi che un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo, può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Secondo la Corte una situazione del genere non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442, non essendovi alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti. Tuttavia - prosegue la Corte - tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare e nel corso del processo di produzione (principio raccolto da nostro Legislatore nella formulazione dell'interpretazione autentica). Appare quindi evidente che, oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. Da ciò deriva che in un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di disfarsi, bensì un autentico prodotto.
Nell'interpretazione della Corte Suprema di Cassazione
Con sentenza 13 novembre 2002, Passerotti, ha affermato che la nuova disciplina del 2002 - benché modificativa della nozione di rifiuto dettata dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 22/1997 - è vincolante per il giudice, in quanto introdotta con atto avente pari efficacia legislativa della norma precedente. Essa inoltre - benché modificativa anche della nozione di rifiuto dettata dall'art. 1 della direttiva europea 91/156/CEE - resta vincolante per il giudice italiano, posto che tale direttiva non è autoapplicativa e costituisce obblighi per gli Stati dell'UE, ma non direttamente situazioni giuridiche attive o passive per i soggetti intrastatali, sicché ha necessità di essere recepita dagli ordinamenti nazionali per diventare efficace verso questi ultimi. Questo principio, poi, è stato ribadito con successive decisioni. Le interpretazioni segnalate forniscono una nuova chiave di lettura della norma e specialmente la sentenza Palin Granit Oy, della Corte europea di Giustizia, è la prima ad avere affrontato esplicitamente la questione della distinzione tra prodotti e rifiuti e i criteri in base ai quali operarla, individuandoli nell'assenza di operazioni di trasformazione preliminare e nella certezza del riutilizzo senza recare pregiudizio all'ambiente. Il principio sancito da questa decisione, ripresa dalla Cassazione, va valutato tenendo anche conto della nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione - introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 - che ribadisce la necessità dell'applicazione immediata, diretta e prevalente, nell'ordinamento nazionale, dei principi fissati dai Regolamenti comunitari (vedi Corte Cost., ord. 144/1990) e dalle sentenze della Corte europea di Giustizia (vedi Corte Cost., sent. 389/1999, 255/1999 e 113/1985). Queste recenti interpretazioni non sono di frequente applicate dagli organi di controllo che, nel dubbio, preferiscono aderire alla tesi più rigoristica, con conseguente spreco di materia e problemi legali per gli operatori. Quanto esposto certamente apre la strada a un migliore sfruttamento delle materie prime, ma certamente il quadro complessivo della situazione desta grande preoccupazione e induce a considerare non più differibile l'adozione di opportuni rimedi, in grado di attribuire confini certi alla nozione di rifiuto, con l'adozione di una nuova e più dettagliata direttiva (e quindi self executing).

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