IL RECESSO DEL SOCIO NELLA SPA
PRIME CONSIDERAZIONI PRATICHE
LAVORI ATIPICI DELLA SALUTE
LE NUOVE FUNZIONI NEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
IL NUOVO CONDONO
EDIIZIO
INCERTEZZE E POLEMICHE
LAVORI ATIPICI E TUTELA DELLA SALUTE
LE FUNZIONI NEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Tipologie contrattuali differenziate
in base alle caratteristiche delle prestazioni
di
LORENZO IOELE
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli
Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it
Il decreto legislativo n.276/2003 rivisita precedenti
discipline (appalto di opere e servizi, distacco, lavoro a tempo parziale,
apprendistato) e regolamenta contratti di lavoro per i quali vengono
individuate le diverse funzioni nel nuovo mercato del lavoro e viene
altresì regolamentato
il conseguente rapporto. Nel nuovo sistema del mercato del lavoro avremo
numerose tipologie contrattuali differenziate in base alle caratteristiche
delle prestazioni (in affitto, a durata, con orario ridotto, modulato
e flessibile, meramente occasionali) ovvero in virtù dei contenuti
formativi o all'esecuzione di uno specifico progetto. Si tratta di nuovi
contratti di lavoro (il contratto di somministrazione di lavoro; di lavoro
intermittente; ripartito; d'inserimento; il lavoro a progetto, ex co.co.co.;
le prestazioni di lavoro occasionali; quelle di lavoro accessorio) che
si collocano affianco al tradizionale contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno e indeterminato, al contratto di lavoro autonomo, a quello
subordinato a termine, al subordinato part time.
Accanto alle nuove tipologie contrattuali sinora elencate, vanno segnalate
altre due ipotesi di prestazione configurate dal legislatore che, peraltro,
assumono connotati particolari. Si tratta dei «tirocini promossi durante
le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente
iscritto ad un ciclo di studi di università o istituti scolastici
di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico» e «le
prestazioni svolte da parenti e affini sino al 3° grado in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto,
obbligazione morale senza corresponsione di compensi salvo le spese di
mantenimento e di esecuzione di lavoro». È senz'altro opportuna
una riflessione sui profili della tutela della salute nelle nuove ipotesi
regolamentate dalla recente legislazione. Al riguardo è inutile soffermarsi
su istituti già noti al nostro ordinamento e per i quali l'intervento
del legislatore ha inciso sulla disciplina senza peraltro menzionare
la regolamentazione del dovere di sicurezza che resta sostanzialmente immutato.
Mi riferisco all'appalto di opere o servizi, al distacco, al lavoro a
tempo parziale, all'apprendistato.
Per le altre fattispecie, si può notare che la tutela della salute
e della sicurezza, ove menzionata nelle disposizioni del decreto legislativo
276/2003, rileva sotto tre profili:
a) quale causa ostativa alla stipula del contratto (somministrazione
di lavoro, lavoro intermittente);
b) quale elemento del contenuto del contratto (somministrazione di lavoro,
lavoro intermittente, ripartito, a progetto);
c) nella fase di esecuzione della prestazione (somministrazione di lavoro,
lavoro a progetto).
Il trattamento non è dunque uniforme per le diverse tipologie contrattuali.
Il legislatore si è posto il problema della necessità di un
riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro. E, infatti, con
l'art.3 Legge 29/7/2003 n.229, il Governo è stato delegato a emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nel rispetto di una serie
di principi, tra i quali «l'assicurazione della tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività pubbliche
e private e a tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di contratto
stipulato con il datore di lavoro o con il committente» (lett. f)
nonché «l'adeguamento
del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle
nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali anche in funzione di contrasto
rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare» (lett. g).
Insomma anche il legislatore si è reso conto del fatto che le nuove
tipologie contrattuali comportano la necessità di un adattamento
dei principi generali di tutela e prevenzione alle caratteristiche delle
diverse prestazioni lavorative.
Prima del programmato riassetto legislativo, però, occorre fare i
conti con la normativa vigente in tema di tutela della salute e della
sicurezza del lavoratore la cui disciplina è dettata, in linea generale,
dall'art.2087 c.c. e dal d.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.
Il profilo che interessa è quello del campo di applicazione, al fine
di stabilire se, e in quali limiti, le persone che prestano lavoro secondo
le nuove tipologie contrattuali sono destinatarie della normativa in tema
di prevenzione e sicurezza.
La disciplina del decreto legislativo 626/94, salvo talune regolamentazioni
specifiche, si applica a tutte le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato
nel senso tecnico desumibile dall'art.2094 c.c., accanto alle quali,
poi, lo stesso decreto legislativo 626/90 include i soci di lavoratori di
cooperative o di società, gli allievi di istituti universitari e
i partecipanti a corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso
di laboratori, macchine o apparecchiature e di attrezzi, agenti chimici,
fisici biologici; gli utenti di servizi di orientamento di formazione scolastica
universitaria professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare
o perfezionare le loro scelte di lavoro.
Non sono comunque estranee alla legislazione in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori le ipotesi in cui il datore affidi l'esecuzione
di lavori utilizzando il contratto di appalto ovvero quello d'opera.
In tali casi sussistono gli obblighi previsti dall'art.7 del decreto legislativo
626/1994 laddove i lavori debbano essere eseguiti all'interno dell'azienda
ovvero nell’unità produttiva del committente.
Il nostro sistema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
ha un campo di applicazione che prescinde dalla tipologia contrattuale
e dalla stessa nozione di lavoro subordinato.
Per concludere è mia opinione che, allo stato, rientrano nel campo
di applicazione del decreto legislativo 626/94, il lavoro intermittente,
il lavoro ripartito, la somministrazione di lavoro, il contratto di inserimento,
il tirocinio estivo.
Il lavoro accessorio sembra più avvicinarsi al lavoro autonomo, ragion
per cui sarei propenso a ritenere applicabile l'art.7 del decreto legislativo
626/94 ove questo sia prestato all'interno dei locali aziendali. Il lavoro
a progetto ha una sua regolamentazione particolare nel senso che il lavoratore
a progetto, laddove operi nei locali aziendali, è destinatario di
tutte le norme del decreto legislativo 626/94 e dunque non delle sole
disposizioni dettate dall'art.7.
Problematico è il coordinamento dell'applicazione di tale normativa
con il profilo dell'autonomia organizzativa di tale lavoratore che, peraltro,
proprio per il richiamo legislativo è tenuto anch'egli al rispetto
della normativa in questione; problematica è altresì l'ipotesi
del lavoratore a progetto che opera al di fuori dei locali aziendali
per il quale il contratto deve comunque prevedere le eventuali norme per
la tutela della sua salute e sicurezza.
In attesa della nuova disciplina in materia, un utile riferimento, quantomeno
ai fini civili, potrebbe essere quello alla normativa dettata per i lavoratori
subordinati le cui mansioni presentano contenuto analogo all'attività del
collaboratore. |