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  Dicembre 2012

Articoli - n° 2 Marzo 2004
 



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IL RECESSO DEL SOCIO NELLA SPA
PRIME CONSIDERAZIONI PRATICHE

LAVORI ATIPICI DELLA SALUTE
LE NUOVE FUNZIONI NEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO

IL NUOVO CONDONO EDIIZIO
INCERTEZZE E POLEMICHE

LAVORI ATIPICI E TUTELA DELLA SALUTE
LE FUNZIONI NEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Tipologie contrattuali differenziate in base alle caratteristiche delle prestazioni

di LORENZO IOELE
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it

Il decreto legislativo n.276/2003 rivisita precedenti discipline (appalto di opere e servizi, distacco, lavoro a tempo parziale, apprendistato) e regolamenta contratti di lavoro per i quali vengono individuate le diverse funzioni nel nuovo mercato del lavoro e viene altresì regolamentato il conseguente rapporto. Nel nuovo sistema del mercato del lavoro avremo numerose tipologie contrattuali differenziate in base alle caratteristiche delle prestazioni (in affitto, a durata, con orario ridotto, modulato e flessibile, meramente occasionali) ovvero in virtù dei contenuti formativi o all'esecuzione di uno specifico progetto. Si tratta di nuovi contratti di lavoro (il contratto di somministrazione di lavoro; di lavoro intermittente; ripartito; d'inserimento; il lavoro a progetto, ex co.co.co.; le prestazioni di lavoro occasionali; quelle di lavoro accessorio) che si collocano affianco al tradizionale contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, al contratto di lavoro autonomo, a quello subordinato a termine, al subordinato part time.
Accanto alle nuove tipologie contrattuali sinora elencate, vanno segnalate altre due ipotesi di prestazione configurate dal legislatore che, peraltro, assumono connotati particolari. Si tratta dei «tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi di università o istituti scolastici di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico» e «le prestazioni svolte da parenti e affini sino al 3° grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi salvo le spese di mantenimento e di esecuzione di lavoro». È senz'altro opportuna una riflessione sui profili della tutela della salute nelle nuove ipotesi regolamentate dalla recente legislazione. Al riguardo è inutile soffermarsi su istituti già noti al nostro ordinamento e per i quali l'intervento del legislatore ha inciso sulla disciplina senza peraltro menzionare la regolamentazione del dovere di sicurezza che resta sostanzialmente immutato. Mi riferisco all'appalto di opere o servizi, al distacco, al lavoro a tempo parziale, all'apprendistato.
Per le altre fattispecie, si può notare che la tutela della salute e della sicurezza, ove menzionata nelle disposizioni del decreto legislativo 276/2003, rileva sotto tre profili:
a) quale causa ostativa alla stipula del contratto (somministrazione di lavoro, lavoro intermittente);
b) quale elemento del contenuto del contratto (somministrazione di lavoro, lavoro intermittente, ripartito, a progetto);
c) nella fase di esecuzione della prestazione (somministrazione di lavoro, lavoro a progetto).
Il trattamento non è dunque uniforme per le diverse tipologie contrattuali.
Il legislatore si è posto il problema della necessità di un riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro. E, infatti, con l'art.3 Legge 29/7/2003 n.229, il Governo è stato delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nel rispetto di una serie di principi, tra i quali «l'assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività pubbliche e private e a tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente» (lett. f) nonché «l'adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare» (lett. g).
Insomma anche il legislatore si è reso conto del fatto che le nuove tipologie contrattuali comportano la necessità di un adattamento dei principi generali di tutela e prevenzione alle caratteristiche delle diverse prestazioni lavorative.
Prima del programmato riassetto legislativo, però, occorre fare i conti con la normativa vigente in tema di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore la cui disciplina è dettata, in linea generale, dall'art.2087 c.c. e dal d.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. Il profilo che interessa è quello del campo di applicazione, al fine di stabilire se, e in quali limiti, le persone che prestano lavoro secondo le nuove tipologie contrattuali sono destinatarie della normativa in tema di prevenzione e sicurezza.
La disciplina del decreto legislativo 626/94, salvo talune regolamentazioni specifiche, si applica a tutte le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato nel senso tecnico desumibile dall'art.2094 c.c., accanto alle quali, poi, lo stesso decreto legislativo 626/90 include i soci di lavoratori di cooperative o di società, gli allievi di istituti universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, macchine o apparecchiature e di attrezzi, agenti chimici, fisici biologici; gli utenti di servizi di orientamento di formazione scolastica universitaria professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte di lavoro.
Non sono comunque estranee alla legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori le ipotesi in cui il datore affidi l'esecuzione di lavori utilizzando il contratto di appalto ovvero quello d'opera. In tali casi sussistono gli obblighi previsti dall'art.7 del decreto legislativo 626/1994 laddove i lavori debbano essere eseguiti all'interno dell'azienda ovvero nell’unità produttiva del committente.
Il nostro sistema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ha un campo di applicazione che prescinde dalla tipologia contrattuale e dalla stessa nozione di lavoro subordinato.
Per concludere è mia opinione che, allo stato, rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 626/94, il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, la somministrazione di lavoro, il contratto di inserimento, il tirocinio estivo.
Il lavoro accessorio sembra più avvicinarsi al lavoro autonomo, ragion per cui sarei propenso a ritenere applicabile l'art.7 del decreto legislativo 626/94 ove questo sia prestato all'interno dei locali aziendali. Il lavoro a progetto ha una sua regolamentazione particolare nel senso che il lavoratore a progetto, laddove operi nei locali aziendali, è destinatario di tutte le norme del decreto legislativo 626/94 e dunque non delle sole disposizioni dettate dall'art.7.
Problematico è il coordinamento dell'applicazione di tale normativa con il profilo dell'autonomia organizzativa di tale lavoratore che, peraltro, proprio per il richiamo legislativo è tenuto anch'egli al rispetto della normativa in questione; problematica è altresì l'ipotesi del lavoratore a progetto che opera al di fuori dei locali aziendali per il quale il contratto deve comunque prevedere le eventuali norme per la tutela della sua salute e sicurezza.
In attesa della nuova disciplina in materia, un utile riferimento, quantomeno ai fini civili, potrebbe essere quello alla normativa dettata per i lavoratori subordinati le cui mansioni presentano contenuto analogo all'attività del collaboratore.

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