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  Dicembre 2012

Articoli - n° 2 Marzo 2004
 



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I DIRITTI DEI CONSUMATORI
ANCHE IN ITALIA LA CLASS ACTION ?

All’esame del Parlamento la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi


 

di Camilla Castagnoli
Junior Consultant - NOMOS Centro Studi Parlamentari
camilla.castagnoli@nomoscsp.it

È attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia della Camera il testo unificato di due proposte di legge sulla difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire, mirante a modificare l'articolo 3 della Legge 30 luglio 1998, n.281.
In particolare, quest'ultimo tendeva ad offrire una tutela più ampia rispetto all'ambito di applicazione di cui all'art.1469-sexies del codice civile, prevedendo, a tutela degli interessi collettivi, il potere delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentativi, di inibire gli atti e i comportamenti lesivi per gli interessi della categoria in questione. Tuttavia, sebbene questo articolo avesse portato a un maggiore ed elevato standard di tutela per i diritti dei consumatori e degli utenti, si evince chiaramente come la scelta del nostro legislatore sia stata finalizzata ad offrire una difesa collettiva meramente preventiva, lasciando alla titolarità "processuale" del singolo, il potere e il diritto di adire la magistratura nei casi di effettivo pregiudizio. Il nuovo testo, attualmente in discussione, ad integrazione dell'articolo 3 comma 1 lettera b) della Legge n.281, vuole riconoscere alle associazioni dei consumatori e degli utenti il diritto a una azione collettiva che non sia più solo di natura meramente dichiarativa e inibitoria, ma anche di carattere risarcitorio. Attualmente, infatti, l'unica forma di azione collettiva prevista nel nostro sistema giuridico in materia di tutela dei consumatori, è l'azione inibitoria, la quale è esperibile in tutti i casi in cui sia leso l'interesse collettivo dei consumatori stessi. Tuttavia, questa risulta avere uno scopo assai limitato, ovvero esclusivamente preventivo, in quanto intesa solo a far cessare i comportamenti illeciti e/o pregiudiziali per gli interessi della categoria degli utenti. Essa, pertanto, non può essere utilizzata per conseguire una vera riparazione, e dunque non assicura il risarcimento del danno individuale. Tutto ciò mette, quindi, in evidenza la grave lacuna del nostro sistema di tutela giudiziaria dei diritti e, inoltre, mostra come la normativa ancora vigente appaia in contrasto con tutta la legislazione comunitaria di tutela dei consumatori introdotta negli ultimi anni, con la quale si è mirato ad accrescere, e non certo a diminuire, le tutele dei consumatori.
Dunque, ad oggi, nell'ordinamento italiano vige un doppio sistema: general-preventivo di carattere inibitorio, mediante una legittimazione ad agire riservata esclusivamente alle associazioni dei consumatori e degli utenti, e risarcitorio-successivo, con una legittimazione ad agire esclusiva del singolo utente effettivamente leso dal comportamento illegittimo. Dunque, poiché nell'ambito sociale si vanno moltiplicando i ricorsi particolari ai giudici di pace aventi a oggetto il risarcimento del danno subito dal singolo consumatore, sorge l'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento una "azione di classe", che non sia più relegata al solo ambito di tutela preventiva, ma che possa operare anche sul piano strettamente risarcitorio, con effetti che operino a favore di tutti i consumatori e utenti che si trovino in quella medesima condizione giuridica. Con la modiica dell'art.3 della Legge 281 si vuole riconoscere, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, compresi il risarcimento del danno e le restituzioni di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi.
In relazione alle controversie, al giudice potrà, altresì, essere richiesto dalle parti l'omologazione di un accordo transattivo concluso, dalle stesse, in sede giudiziaria.
A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna, ovvero di omologazione dell'accordo transattivo, il singolo consumatore poi potrà agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e, dunque, la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La proposta di legge in esame vuole, quindi, introdurre anche nel nostro Paese nuovi strumenti processuali capaci di corrispondere alle problematiche indotte da quelle controversie, che siano potenzialmente idonee al coinvolgimento della collettività dei consumatori, in quanto cagionate da violazioni commesse nell'ambito di rapporti standardizzati e uniformi relativi alla fornitura di servizi e alla produzione di beni di largo consumo. Tali sono le "azioni di gruppo" che da una parte consentono di trattare con un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande o pretese individuali, originate dal cosiddetto "torto di massa" o unico fatto illecito, e dall 'altra permettono di estendere gli effetti della decisione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. L'introduzione della cosiddetta "class action", di derivazione anglosassone, affronta, dunque, l'attuale problematica relativa al tema della tutela di quelle situazioni soggettive di vantaggio che siano condivise da ampie pluralità di persone e che siano caratterizzate dalla presenza di un comune e unico fatto costitutivo, ovvero da una serie di fatti identici, lesivi di una determinata categoria di persone. A giudizio del deputato Francesco Bonito dei DS, relatore sul provvedimento in esame, la principale finalità di questa azione collettiva è, in primo luogo, quella di limitare al massimo gli effetti della possibile disparità di risorse tra i singoli componenti di un gruppo nei confronti di una medesima controparte, onde evitare che detta disparità si traduca in una eliminazione, de facto, della garanzia costituzionale dell'accesso alla giustizia. E in secondo luogo, quella di ridurre al minimo le controversie giudiziarie "particolari" scaturenti dal medesimo comportamento, eliminando così l'affollamento delle sedi giudiziarie, garantendo uniformità di tutela ed equità del risultato.
Un caso esemplificativo, diventato un classico per gli studiosi in materia di tutela collettiva dei consumatori e degli utenti, è quello riguardante la compagnia di taxi della California, Yello Cab Co, che aumentò le sue tariffe modificando i tassametri in violazione delle disposizioni amministrative, facendo pagare un prezzo lievemente più alto di quello dovuto a un gran numero di passeggeri.
Attraverso una class action, introdotta in nome di tutti i consumatori danneggiati, i taxisti furono condannati ad applicare una tariffa inferiore a quella normale fino a quando i loro profitti illeciti non si fossero redistribuiti fra gli utenti. A seguito di questa vicenda si sono moltiplicati gli studi sull'esperienza statunitense in materia di class action, e soprattutto sui necessari adattamenti di questo istituto alla realtà e alla cultura giuridica europea. Frutto di tali analisi è, dunque, la proposta di modifica della citata normativa, che mira proprio a equiparare la nostra legislazione a quella esistente nei paesi di common law, grazie ad un più ampio ed effettivo sistema di tutela dei diritti risarcitori.

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