LEGGE 580/93: CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE
UN NUOVO STRUMENTO EXTRAGIUDIZIALE
ALTRA CHANCE
PER LE IMPRESE
VALORE DI MERCATO E VALORE REALE PIÙ VICINI
LEGGE 580/93: CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE
UN NUOVO STRUMENTO EXTRAGIUDIZIALE
Per un’equa risoluzione della controversia
occorre la cooperazione delle parti
di
Ferdinando Spirito
Dottore Commercialista
f.spirito@commercialistisalerno.it
La Camera di Commercio di Salerno, nell'ambito del programma
di attuazione della Legge 580/93 "riordinamento delle Camere di Commercio",
ha indetto un corso per Conciliatori, detti anche Mediatori (dall'inglese
Mediator), terminato di recente, riservato a trenta laureati selezionati
in base alle esperienze professionali precedenti. I Mediatori prescelti
andranno a far parte di un elenco (in futuro, si spera, sarà costituito
un Albo) dal quale la Camera di Commercio attingerà nel caso dovessero
pervenire, alla stessa, richieste di conciliazione. Il Governo italiano,
oggi più attento, vede di buon occhio la Mediazione quale mezzo,
insieme con l'Arbitrato, per contribuire alla soluzione dei problemi
della giustizia che, come tutti sappiamo, è intasata da migliaia
di processi che si trascinano da anni con enorme spreco di risorse umane
ed economiche. Il ricorrere alle Camere Arbitrali e Conciliazione potrebbe
essere la panacea per una migliore gestione della giustizia. Su molti
quotidiani, negli ultimi tempi, sono apparsi numerosi articoli in cui si
parla della Conciliazione e, per essa, della figura del Conciliatore, in
America già vecchia
di oltre 25 anni. In Italia, essa è stata introdotta con la Legge
del 1993 n.580 e Milano è stata la città che per prima ha
istituito una Camera Arbitrale (internazionale) e di Conciliazione. La
gran parte delle Camere Arbitrali sono organizzate come Uffici Camerali.
In cinque città Bolzano, Como, Mantova, Milano e Roma, le Camere
sono organizzate in Aziende speciali. Le Camere Arbitrali "semplici" sono
69. Circa una ventina, sono state costituite come Associazioni con altre
Camere Arbitrali oppure con Ordini professionali. I numeri delle conciliazioni
gestite sono ancora molto bassi. Ciò lo si deve, principalmente,
alla poca conoscenza dei meccanismi che attivano questo "nuovo strumento" agile
e flessibile. Va subito detto che questo gap si sta assottigliando sempre
più per
lasciare spazio a queste procedure extralegali, altrove già ampiamente
utilizzate. La Conciliazione è lo strumento più semplice da "approcciare",
non fosse altro perché più rapida, economica e soddisfacente
per le parti che giungono all'accordo convinti. Va subito precisato alle
parti, nel momento in cui si trovano davanti al Mediatore, che lo stesso
non giudica e non emette una sentenza, non essendo un giudice togato;
non deve seguire un iter prestabilito, ma si dettano prima alcune regole
comportamentali; non stabilisce chi ha torto o ragione, ma si limita
ad ascoltare e ad avvicinare i contendenti smussando le animosità e
cercando di portare fuori, da ognuno di loro, il vero motivo (a volte
banale) che li vede contrapposti. Il Conciliatore, nel suo operare, fa leva
sul recondito desiderio delle parti di giungere a un accordo. Infatti, per
mettere in moto la Camera di Conciliazione è necessario che una delle
parti, alfa, faccia istanza chiedendo di voler conciliare con beta, indicando
i motivi del contendere. Beta viene informato della proposta di alfa e,
se accetta, la Camera di Commercio attivata fissa una prima "udienza" designando
un Mediatore scelto dall'elenco di esperti in conciliazione. È facile
immaginare come possano essere i primi colloqui. È noto a tutti che
parlando si chiariscono molte cose. Il Conciliatore deve avere un comportamento
altamente professionale e mantenere il segreto su ciò che viene in
sua conoscenza. Deve ribadire che la sua funzione non è quella di
decidere, né di
giudicare, ma di facilitare le parti nella loro volontà di trovare
una soluzione che sarà, alla fine, "omologata" come accordo
avente valore di contratto. Possiamo dividere la Mediazione in tre fasi:
- introduttiva in cui ci si presenta, si verifica la reale volontà delle
parti a sedersi intorno al tavolo della conciliazione e si dettano alcune
regole;
- fase centrale in cui si opera sulla questione mantenendola sempre in
un ambito oggettivo e non soggettivo;
- e infine quella conclusiva in cui si riassumono le opzioni che conducono
all'accordo.
Come già detto, riveste grande importanza il verbale di conciliazione
extragiudiziale sia esso concluso all'interno di una Camera di Commercio
o dinanzi ad altri Enti, oppure innanzi a un Conciliatore (mediatore)
privato professionista, nel suo studio. Comunque, il verbale sottoscritto
dalle parti è, a tutti gli effetti, un contratto. Il Conciliatore
deve, tra l'altro, osservare alcuni principi di base:
- imparzialità: non deve trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi
con nessuna delle parti; le riunioni vanno tenute in un ambiente "neutrale",
fuori da interferenze esterne;
- trasparenza: le informazioni e le regole relative alla procedura devono
essere semplici, chiare. Il Mediatore deve assicurasi che sono state
recepite dalle parti e deve far presente quanto costa avvalersi di questo
tentativo di risoluzione extragiudiziale;
- efficacia: la risoluzione extragiudiziale ha efficacia anche senza
ricorrere a una assistenza legale. Le parti, tuttavia, se vogliono possono
farsi rappresentare o assistere da terzi;
- equità: le parti devono esser informate che, volendo, possono recedere
in qualsiasi momento e adire il sistema giudiziario; le parti in gioco
devono essere messe in grado di presentare liberamente le proprie argomentazioni
volendo devono poterlo fare anche separatamente.
In tal caso, il Conciliatore, se non autorizzato, non deve riferire quanto
gli è stato "confidato". Nell'espletamento della sua funzione,
questi deve continuamente e costantemente incoraggiare le parti a cooperare,
impegnandosi a fornire tutte le informazioni necessarie per un'equa risoluzione
della controversia. Tra le altre cose, il Conciliatore può far notare
alle stesse che per loro, giungere a un accordo, significa: risparmio
di danaro, se si pensa a quanto costa agire per le vie legali; di tempo,
se si considera quanti anni debbono trascorre per avere giustizia. I dati
statistici relativi al 2002 indicano in 41 giorni la durata media di una
conciliazione. Trattasi di un dato rilevato su 1.138 controversie, per la
gran parte svoltesi tra imprese e tra aziende e consumatori. La collaborazione
attiva delle parti porta sicuramente a una conciliazione. In altri termini,
il presupposto di base è la volontà delle parti, che potremmo
definire un puro "animus conciliandi". Se una delle parti non
rispetta gli impegni assunti nella Camera di Conciliazione, l'altra può sempre
rivolgersi al Tribunale ordinario. In questo caso, il verbale di conciliazione,
chiuso con un accordo non rispettato, può essere fatto valere in
una azione legale. Il Mediatore, infatti, verificherà che le parti
siano bene informate e consapevoli dei rischi e dei costi a cui, ciascuna,
andrebbe incontro nel momento in cui non si pervenga a un accordo. Il
futuro darà ragione all'utilizzo di questo "strumento stragiudiziale" i
cui costi, contenuti, sono indicati in un tariffario reperibile presso
le Camere di Commercio o le Associazioni di categoria.
È auspicabile che le Associazioni di categoria, come l'Associazione
Industriali, le Associazioni Commercianti e gli Ordini Professionali
prendano coscienza dell'importanza di questa "nuova maniera di far
giustizia".
La Commissione Vietti ha, di recente, varato la stesura del regolamento
che dovrà dare impulso ai riti alternativi. Detto provvedimento,
necessario per regolare la “vita” del registro degli organismi
di conciliazione, dovrà ora essere vagliato dal Consiglio di Stato.
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