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  Dicembre 2012

Articoli - n° 2 Marzo 2004
 



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LEGGE 580/93: CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE
UN NUOVO STRUMENTO EXTRAGIUDIZIALE

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LEGGE 580/93: CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE
UN NUOVO STRUMENTO EXTRAGIUDIZIALE
Per un’equa risoluzione della controversia occorre la cooperazione delle parti

di Ferdinando Spirito
Dottore Commercialista
f.spirito@commercialistisalerno.it

La Camera di Commercio di Salerno, nell'ambito del programma di attuazione della Legge 580/93 "riordinamento delle Camere di Commercio", ha indetto un corso per Conciliatori, detti anche Mediatori (dall'inglese Mediator), terminato di recente, riservato a trenta laureati selezionati in base alle esperienze professionali precedenti. I Mediatori prescelti andranno a far parte di un elenco (in futuro, si spera, sarà costituito un Albo) dal quale la Camera di Commercio attingerà nel caso dovessero pervenire, alla stessa, richieste di conciliazione. Il Governo italiano, oggi più attento, vede di buon occhio la Mediazione quale mezzo, insieme con l'Arbitrato, per contribuire alla soluzione dei problemi della giustizia che, come tutti sappiamo, è intasata da migliaia di processi che si trascinano da anni con enorme spreco di risorse umane ed economiche. Il ricorrere alle Camere Arbitrali e Conciliazione potrebbe essere la panacea per una migliore gestione della giustizia. Su molti quotidiani, negli ultimi tempi, sono apparsi numerosi articoli in cui si parla della Conciliazione e, per essa, della figura del Conciliatore, in America già vecchia di oltre 25 anni. In Italia, essa è stata introdotta con la Legge del 1993 n.580 e Milano è stata la città che per prima ha istituito una Camera Arbitrale (internazionale) e di Conciliazione. La gran parte delle Camere Arbitrali sono organizzate come Uffici Camerali. In cinque città Bolzano, Como, Mantova, Milano e Roma, le Camere sono organizzate in Aziende speciali. Le Camere Arbitrali "semplici" sono 69. Circa una ventina, sono state costituite come Associazioni con altre Camere Arbitrali oppure con Ordini professionali. I numeri delle conciliazioni gestite sono ancora molto bassi. Ciò lo si deve, principalmente, alla poca conoscenza dei meccanismi che attivano questo "nuovo strumento" agile e flessibile. Va subito detto che questo gap si sta assottigliando sempre più per lasciare spazio a queste procedure extralegali, altrove già ampiamente utilizzate. La Conciliazione è lo strumento più semplice da "approcciare", non fosse altro perché più rapida, economica e soddisfacente per le parti che giungono all'accordo convinti. Va subito precisato alle parti, nel momento in cui si trovano davanti al Mediatore, che lo stesso non giudica e non emette una sentenza, non essendo un giudice togato; non deve seguire un iter prestabilito, ma si dettano prima alcune regole comportamentali; non stabilisce chi ha torto o ragione, ma si limita ad ascoltare e ad avvicinare i contendenti smussando le animosità e cercando di portare fuori, da ognuno di loro, il vero motivo (a volte banale) che li vede contrapposti. Il Conciliatore, nel suo operare, fa leva sul recondito desiderio delle parti di giungere a un accordo. Infatti, per mettere in moto la Camera di Conciliazione è necessario che una delle parti, alfa, faccia istanza chiedendo di voler conciliare con beta, indicando i motivi del contendere. Beta viene informato della proposta di alfa e, se accetta, la Camera di Commercio attivata fissa una prima "udienza" designando un Mediatore scelto dall'elenco di esperti in conciliazione. È facile immaginare come possano essere i primi colloqui. È noto a tutti che parlando si chiariscono molte cose. Il Conciliatore deve avere un comportamento altamente professionale e mantenere il segreto su ciò che viene in sua conoscenza. Deve ribadire che la sua funzione non è quella di decidere, né di giudicare, ma di facilitare le parti nella loro volontà di trovare una soluzione che sarà, alla fine, "omologata" come accordo avente valore di contratto. Possiamo dividere la Mediazione in tre fasi:
- introduttiva in cui ci si presenta, si verifica la reale volontà delle parti a sedersi intorno al tavolo della conciliazione e si dettano alcune regole;
- fase centrale in cui si opera sulla questione mantenendola sempre in un ambito oggettivo e non soggettivo;
- e infine quella conclusiva in cui si riassumono le opzioni che conducono all'accordo.
Come già detto, riveste grande importanza il verbale di conciliazione extragiudiziale sia esso concluso all'interno di una Camera di Commercio o dinanzi ad altri Enti, oppure innanzi a un Conciliatore (mediatore) privato professionista, nel suo studio. Comunque, il verbale sottoscritto dalle parti è, a tutti gli effetti, un contratto. Il Conciliatore deve, tra l'altro, osservare alcuni principi di base:
- imparzialità: non deve trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi con nessuna delle parti; le riunioni vanno tenute in un ambiente "neutrale", fuori da interferenze esterne;
- trasparenza: le informazioni e le regole relative alla procedura devono essere semplici, chiare. Il Mediatore deve assicurasi che sono state recepite dalle parti e deve far presente quanto costa avvalersi di questo tentativo di risoluzione extragiudiziale;
- efficacia: la risoluzione extragiudiziale ha efficacia anche senza ricorrere a una assistenza legale. Le parti, tuttavia, se vogliono possono farsi rappresentare o assistere da terzi;
- equità: le parti devono esser informate che, volendo, possono recedere in qualsiasi momento e adire il sistema giudiziario; le parti in gioco devono essere messe in grado di presentare liberamente le proprie argomentazioni volendo devono poterlo fare anche separatamente.
In tal caso, il Conciliatore, se non autorizzato, non deve riferire quanto gli è stato "confidato". Nell'espletamento della sua funzione, questi deve continuamente e costantemente incoraggiare le parti a cooperare, impegnandosi a fornire tutte le informazioni necessarie per un'equa risoluzione della controversia. Tra le altre cose, il Conciliatore può far notare alle stesse che per loro, giungere a un accordo, significa: risparmio di danaro, se si pensa a quanto costa agire per le vie legali; di tempo, se si considera quanti anni debbono trascorre per avere giustizia. I dati statistici relativi al 2002 indicano in 41 giorni la durata media di una conciliazione. Trattasi di un dato rilevato su 1.138 controversie, per la gran parte svoltesi tra imprese e tra aziende e consumatori. La collaborazione attiva delle parti porta sicuramente a una conciliazione. In altri termini, il presupposto di base è la volontà delle parti, che potremmo definire un puro "animus conciliandi". Se una delle parti non rispetta gli impegni assunti nella Camera di Conciliazione, l'altra può sempre rivolgersi al Tribunale ordinario. In questo caso, il verbale di conciliazione, chiuso con un accordo non rispettato, può essere fatto valere in una azione legale. Il Mediatore, infatti, verificherà che le parti siano bene informate e consapevoli dei rischi e dei costi a cui, ciascuna, andrebbe incontro nel momento in cui non si pervenga a un accordo. Il futuro darà ragione all'utilizzo di questo "strumento stragiudiziale" i cui costi, contenuti, sono indicati in un tariffario reperibile presso le Camere di Commercio o le Associazioni di categoria.
È auspicabile che le Associazioni di categoria, come l'Associazione Industriali, le Associazioni Commercianti e gli Ordini Professionali prendano coscienza dell'importanza di questa "nuova maniera di far giustizia". La Commissione Vietti ha, di recente, varato la stesura del regolamento che dovrà dare impulso ai riti alternativi. Detto provvedimento, necessario per regolare la “vita” del registro degli organismi di conciliazione, dovrà ora essere vagliato dal Consiglio di Stato.

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