VERIFICHE AGLI IMPIANTI ELETTRICI
MODIFICATE LE REGOLE SUI COLLAUDI
SALERNO
ENERGIA SPA
LA TRADIZIONE CHE RAFFORZA LA COMPETIZIONE
VERIFICHE AGLI IMPIANTI ELETTRICI
MODIFICATE LE REGOLE SUI COLLAUDI
Continua il processo di armonizzazione
al dettato dell’Unione Europea
di
Marcello Villecco
Sicurezza Ambiente Qualità Ingegneria -
Sidelmed spa
sidelmed@tin.it
Con l'emanazione del D.P.R. 462/01 pubblicato sulla G.U.
n. 6/02, è stata fortemente modificata la procedura di collaudo e
verifica degli impianti elettrici; la nuova normativa si ispira al
principio del "nuovo approccio", con il quale la Comunità Europea
cerca di delegare il maggior numero di verifiche tecniche, riducendo
così fortemente
l'impegno organizzativo dello Stato. Prima di analizzare le modifiche
apportate dal D.P.R. 462/01 nelle procedure di collaudo e verifica degli
impianti elettrici, è bene
porre l'accento sul significato di verifica di un impianto elettrico
. Per stabilire il significato di "verifica di impianto elettrico" è necessario
leggere sia le norme CEI , sia il decreto 462/01 che fa spesso riferimento
alle precedenti. In essi si fa una netta distinzione fra verifica d'impianto
e verifica periodica d'impianto. Mentre nel primo caso ci si riferisce
al controllo completo dell'impianto, dal suo dimensionamento alla sua corretta
realizzazione, nel secondo la norma prevede solamente una serie di
controlli eseguiti in pratica tramite misure sugli impianti stessi allo scopo
di verificare che la parte d'impianto predisposta alla sicurezza dello stesso
e dei suoi utilizzatori, sia efficiente. Tale differenza non è da
banalizzare in quanto determina le competenze dei vari soggetti richiamati
nel D.P.R. 462/01. L'omologazione dell'impianto, infatti, prevede la verifica
completa, compito che deve essere espletato dall'installatore o dall'ASL
o ARPA secondo i casi. In definitiva con verifica d'impianto ai sensi della
CEI 64-14 s'intende la sua verifica complessiva, consistente generalmente
nel suo collaudo o verifica generale. A titolo d'esempio, significa anche
valutare se il grado di protezione scelto per la componentistica è corretto,
se la posa delle canalizzazioni è stata ben realizzata e dimensionata
nella giusta maniera, valutare la presenza di sostanze che possono generare
pericoli di esplosione o incendio, ma anche fare le misure di verifica che
sono previste per determinare l'efficienza degli impianti di protezione.
Tutto ciò prima
di rilasciare la dichiarazione di conformità. Con "verifica periodica",
invece, s'intende un accertamento avente lo scopo di accertarsi che
le condizioni iniziali di sicurezza non siano mutate.
Rispetto alle procedure precedenti, la prima modifica introdotta riguarda
la messa in esercizio e omologazione degli impianti (ex collaudo) che viene
realizzata con il rilascio della dichiarazione di conformità da parte
dell'installatore, la quale, entro i successivi trenta giorni, deve essere
inviata, a cura del datore di lavoro, all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e la Sicurezza del Lavoro e all'Asl o all'Arpa territorialmente competente.
Questo documento diventa quindi importantissimo ed è fondamentale
la sua corretta gestione. Le dichiarazioni vanno quindi ben redatte, con
l'inserimento di tutti i riferimenti necessari, soprattutto a vantaggio dell'azienda
proprietaria, al fine di identificare chiaramente ciò che è dichiarato
conforme da ciò che non lo risulta esserlo. Solo per gli impianti
collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosioni è prevista
una "omologazione" dell'impianto (prima verifica di conformità)
da parte delle Asl e dell'Arpa competente. Successivamente a questa, il datore
di lavoro ha l'obbligo giuridico di fare eseguire "verifiche periodiche" con
cadenza biennale o quinquennale, rivolgendosi all'Asl o a un organismo abilitato
dal Ministero delle Attività Produttive. Per gli impianti di messa
a terra e per quelli di protezione dalle scariche atmosferiche, la periodicità di
visita è stabilita in 5 anni, mentre per gli impianti installati in
cantiere, in locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio
in caso di incendio la periodicità è biennale. Il D.P.R. 462/2001
si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. Di fronte
a un controllo dell'autorità di pubblica vigilanza (Asl, Ispesl, Nas,
Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.), il datore di lavoro deve
esibire il verbale della verifica periodica o quanto meno il contratto di
richiesta della verifica stessa.
Le conseguenze cui può andare incontro il datore
di lavoro in caso di mancata verifica sono:
- responsabilità civili e penali, se avviene un infortunio sull'impianto;
- sanzioni amministrative, in caso di controllo delle autorità di
pubblica vigilanza.
Le verifiche degli impianti di cui sopra, previste dal D.P.R. 46/2001,
possono essere effettuate soltanto da un organismo abilitato dal Ministero
delle attività produttive o, in alternativa, dall'Asl. Non sono valide,
a tal fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
In Campania per le verifiche periodiche ci si può rivolgere, tra l'altro,
all'organismo di ispezione Sidelmed S.p.A. che, con decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 07/10/2003, ha ottenuto l'abilitazione
a effettuare le verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. 462/01.
Cosa dicono le normative in vigore
Impianto realizzato dopo il 12/03/90, regolarmente denunciato
al momento della messa in esercizio e mai verificato:
il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio se è in possesso
della dichiarazione di conformità; in tal caso deve richiedere la verifica
se sono trascorsi almeno 2/5 anni dalla data della denuncia.
Impianto realizzato prima del 12/03/90, regolarmente denunciato al momento della
messa in esercizio e mai verificato:
il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio se è in possesso
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto
adeguamento dell'impianto (DPR 392/94); in tal caso deve richiedere la verifica
se sono trascorsi almeno 2/5 anni dalla data della denuncia.
Impianto già verificato in passato dall'Ispesl e/o
dall'Asl:
il datore
di lavoro deve richiedere la verifica se sono trascorsi almeno 2/5 anni dalla
data dell'ultima verifica.
Impianto realizzato dopo il 12/03/90, mai denunciato, provvisto di dichiarazione
di conformità:
il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio a condizione che invii
la dichiarazione di conformità, come previsto dall'art. 2, e provveda
a far eseguire la verifica se sono trascorsi almeno 2/5 anni dalla data della
dichiarazione di conformità.
Impianto realizzato prima del 12/03/90, mai denunciato:
il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio a condizione che invii
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto
adeguamento dell'impianto (DPR 392/94), e provveda a far eseguire la verifica.
Impianto mai denunciato e senza dichiarazione di conformità:
a cura del datore di lavoro la situazione deve essere ricondotta ad uno dei casi
su indicati. |
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