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  Dicembre 2012

Articoli - n° 2 Marzo 2004
 



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VERIFICHE AGLI IMPIANTI ELETTRICI
MODIFICATE LE REGOLE SUI COLLAUDI

SALERNO ENERGIA SPA
LA TRADIZIONE CHE RAFFORZA LA COMPETIZIONE

VERIFICHE AGLI IMPIANTI ELETTRICI
MODIFICATE LE REGOLE SUI COLLAUDI
Continua il processo di armonizzazione al dettato dell’Unione Europea

di Marcello Villecco
Sicurezza Ambiente Qualità Ingegneria - Sidelmed spa
sidelmed@tin.it

Con l'emanazione del D.P.R. 462/01 pubblicato sulla G.U. n. 6/02, è stata fortemente modificata la procedura di collaudo e verifica degli impianti elettrici; la nuova normativa si ispira al principio del "nuovo approccio", con il quale la Comunità Europea cerca di delegare il maggior numero di verifiche tecniche, riducendo così fortemente l'impegno organizzativo dello Stato. Prima di analizzare le modifiche apportate dal D.P.R. 462/01 nelle procedure di collaudo e verifica degli impianti elettrici, è bene porre l'accento sul significato di verifica di un impianto elettrico . Per stabilire il significato di "verifica di impianto elettrico" è necessario leggere sia le norme CEI , sia il decreto 462/01 che fa spesso riferimento alle precedenti. In essi si fa una netta distinzione fra verifica d'impianto e verifica periodica d'impianto. Mentre nel primo caso ci si riferisce al controllo completo dell'impianto, dal suo dimensionamento alla sua corretta realizzazione, nel secondo la norma prevede solamente una serie di controlli eseguiti in pratica tramite misure sugli impianti stessi allo scopo di verificare che la parte d'impianto predisposta alla sicurezza dello stesso e dei suoi utilizzatori, sia efficiente. Tale differenza non è da banalizzare in quanto determina le competenze dei vari soggetti richiamati nel D.P.R. 462/01. L'omologazione dell'impianto, infatti, prevede la verifica completa, compito che deve essere espletato dall'installatore o dall'ASL o ARPA secondo i casi. In definitiva con verifica d'impianto ai sensi della CEI 64-14 s'intende la sua verifica complessiva, consistente generalmente nel suo collaudo o verifica generale. A titolo d'esempio, significa anche valutare se il grado di protezione scelto per la componentistica è corretto, se la posa delle canalizzazioni è stata ben realizzata e dimensionata nella giusta maniera, valutare la presenza di sostanze che possono generare pericoli di esplosione o incendio, ma anche fare le misure di verifica che sono previste per determinare l'efficienza degli impianti di protezione. Tutto ciò prima di rilasciare la dichiarazione di conformità. Con "verifica periodica", invece, s'intende un accertamento avente lo scopo di accertarsi che le condizioni iniziali di sicurezza non siano mutate.
Rispetto alle procedure precedenti, la prima modifica introdotta riguarda la messa in esercizio e omologazione degli impianti (ex collaudo) che viene realizzata con il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, la quale, entro i successivi trenta giorni, deve essere inviata, a cura del datore di lavoro, all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro e all'Asl o all'Arpa territorialmente competente. Questo documento diventa quindi importantissimo ed è fondamentale la sua corretta gestione. Le dichiarazioni vanno quindi ben redatte, con l'inserimento di tutti i riferimenti necessari, soprattutto a vantaggio dell'azienda proprietaria, al fine di identificare chiaramente ciò che è dichiarato conforme da ciò che non lo risulta esserlo. Solo per gli impianti collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosioni è prevista una "omologazione" dell'impianto (prima verifica di conformità) da parte delle Asl e dell'Arpa competente. Successivamente a questa, il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di fare eseguire "verifiche periodiche" con cadenza biennale o quinquennale, rivolgendosi all'Asl o a un organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive. Per gli impianti di messa a terra e per quelli di protezione dalle scariche atmosferiche, la periodicità di visita è stabilita in 5 anni, mentre per gli impianti installati in cantiere, in locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio la periodicità è biennale. Il D.P.R. 462/2001 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. Di fronte a un controllo dell'autorità di pubblica vigilanza (Asl, Ispesl, Nas, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica periodica o quanto meno il contratto di richiesta della verifica stessa.
Le conseguenze cui può andare incontro il datore
di lavoro in caso di mancata verifica sono:
- responsabilità civili e penali, se avviene un infortunio sull'impianto;
- sanzioni amministrative, in caso di controllo delle autorità di pubblica vigilanza.
Le verifiche degli impianti di cui sopra, previste dal D.P.R. 46/2001, possono essere effettuate soltanto da un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive o, in alternativa, dall'Asl. Non sono valide, a tal fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
In Campania per le verifiche periodiche ci si può rivolgere, tra l'altro, all'organismo di ispezione Sidelmed S.p.A. che, con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 07/10/2003, ha ottenuto l'abilitazione a effettuare le verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. 462/01.

Cosa dicono le normative in vigore

Impianto realizzato dopo il 12/03/90, regolarmente denunciato al momento della messa in esercizio e mai verificato:
il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio se è in possesso della dichiarazione di conformità; in tal caso deve richiedere la verifica se sono trascorsi almeno 2/5 anni dalla data della denuncia.
Impianto realizzato prima del 12/03/90, regolarmente denunciato al momento della messa in esercizio e mai verificato:
il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio se è in possesso della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto adeguamento dell'impianto (DPR 392/94); in tal caso deve richiedere la verifica se sono trascorsi almeno 2/5 anni dalla data della denuncia.
Impianto già verificato in passato dall'Ispesl e/o dall'Asl:
il datore di lavoro deve richiedere la verifica se sono trascorsi almeno 2/5 anni dalla data dell'ultima verifica.
Impianto realizzato dopo il 12/03/90, mai denunciato, provvisto di dichiarazione di conformità:
il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio a condizione che invii la dichiarazione di conformità, come previsto dall'art. 2, e provveda a far eseguire la verifica se sono trascorsi almeno 2/5 anni dalla data della dichiarazione di conformità.
Impianto realizzato prima del 12/03/90, mai denunciato:
il datore di lavoro può mantenerlo in esercizio a condizione che invii la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto adeguamento dell'impianto (DPR 392/94), e provveda a far eseguire la verifica.
Impianto mai denunciato e senza dichiarazione di conformità:
a cura del datore di lavoro la situazione deve essere ricondotta ad uno dei casi su indicati.

 

 

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