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  Dicembre 2012

Articoli - n° 2 Marzo 2004
 



RELAZIONI INDUSTRIALI - Home Page
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COLLABORAZIONI A PROGETTO
CARATTERISTICHE ED ELEMENTI QUALIFICANTI

La nuova normativa dei co.co.co. e le novità previdenziali

a cura dell’Area Relazioni Industriali Assindustria Salerno


di Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it

VIl nuovo impianto delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità del lavoro a progetto, previsto dagli artt. 61 - 69 del D.Lgs. 276/2003 di riforma del mercato del lavoro, costituisce sicuramente una delle novità di maggior rilievo dell'intervento. Si porta a compimento un disegno riformatore già delineato nel Libro Bianco volto a circoscrivere i fenomeni di abuso nell'utilizzo dell'istituto. È opportuno ricordare che al fine di configurare un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 c.p.c. devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo e comporti un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolte dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. Il legislatore delegato non ha inteso modificare gli elementi caratterizzanti dei rapporti di collaborazione lasciandoli inalterati nella loro struttura essenziale: in tal senso appare probante l'incipit dell'art. 61 del D.Lgs. 276/2003, il quale assume come punto di riferimento i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 409 c.p.c. per disporre poi che devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Dunque, l'elemento innovativo rispetto alle previgente disciplina è la presenza di un progetto specifico o programma di lavoro, a cui deve essere ricondotta l'attività lavorativa oggetto della collaborazione. Per progetto può intendersi l'individuazione da parte del committente di una ben determinata attività volta al raggiungimento di un risultato concreto la cui realizzazione segna la risoluzione del contratto. Il progetto ben può attenere a una attività diversa da quella usualmente svolta dal committente, il quale, affida appunto al collaboratore il raggiungimento di quel risultato che costituirà il contenuto caratterizzante del progetto. Per programma di lavoro, invece, può intendersi un piano che riguardi anche la stessa attività ordinariamente svolta dal committente, ma il cui sviluppo richiede l'apporto di un collaboratore dotato di peculiari attitudini professionali, le quali caratterizzano la sua prestazione e, di conseguenza, caratterizzano il programma al quale egli è addetto per il raggiungimento del risultato assegnatogli. Sulla base di tale distinzione si comprende perché il legislatore abbia limitato alla sola ipotesi del programma, la possibilità che questo venga individuato per fasi. Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale rappresentato dall'autonomia del collaboratore, dalla coordinazione con l'organizzazione del committente e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione. Inoltre, il contratto a progetto non potrà essere un rapporto a tempo indeterminato ma sarà sempre un rapporto a termine. Il lavoro a progetto non tende ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili all'area della parasubordinazione, infatti ci sono alcune fattispecie che restano escluse dalla nuova disciplina (per cui non è necessaria la presenza del progetto, programma o fase di esso) e che riportiamo di seguito:
- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente sia superiore a 5 mila euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto. Tali rapporti di collaborazione si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità delle prestazioni;
- gli agenti ed i rappresentanti di commercio;
- le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
- le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- i componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- partecipanti a collegi e commissioni;
- collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia (questa esclusione ricomprende anche i titolari di pensione di anzianità o di assegni di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia al raggiungimento del 65° anno di età).
Per quanto concerne la forma che deve assumere il contratto di collaborazione a progetto, è previsto che, ai fini probatori, lo stesso sia stipulato in forma scritta e contenga i seguenti elementi: 1) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; 2) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso; 3) il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione (proporzionato alla quantità ed alla qualità di lavoro svolto e parametrato ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto); 4) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa; 5) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. Dal punto di vista previdenziale la Legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, c.26, della Legge 8 agosto 1995, n.335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura del 17,30% e, considerando l'aliquota dello 0,5% per la tutela della maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la malattia in caso di ricovero ospedaliero, il contributo complessivo diventa del 17,80%. Sugli importi eccedenti il limite di reddito di euro 37.883,00 (prima fascia di retribuzione pensionabile per il 2004), la predetta aliquota contributiva sarà aumentata di un punto percentuale (18,80%): a tal fine ciascun lavoratore deve comunicare ai propri committenti, responsabili del pagamento del contributo ed alla competente sede INPS il superamento del predetto limite di reddito. Per i pensionati iscritti alla Gestione separata continua ad applicarsi la speciale e preesistente normativa che fissa l'aliquota nella misura del 15%, per i titolari di pensione diretta e del 10% per gli altri pensionati nonché per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi.

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