COLLABORAZIONI
A PROGETTO
CARATTERISTICHE ED ELEMENTI QUALIFICANTI
La nuova normativa dei co.co.co. e le novità previdenziali
a cura dell’Area Relazioni Industriali Assindustria Salerno
di
Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it
VIl nuovo impianto delle collaborazioni coordinate e continuative
nella modalità del lavoro a progetto, previsto dagli artt. 61
- 69 del D.Lgs. 276/2003 di riforma del mercato del lavoro, costituisce
sicuramente una delle novità di maggior rilievo dell'intervento.
Si porta a compimento un disegno riformatore già delineato nel
Libro Bianco volto a circoscrivere i fenomeni di abuso nell'utilizzo
dell'istituto. È opportuno ricordare che al fine di configurare
un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 c.p.c. devono
sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre
quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo e comporti
un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione,
intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento
nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite
dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del
prestatore; la personalità che si ha in caso di prevalenza del
lavoro personale del preposto sull'opera svolte dai collaboratori e
sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. Il legislatore
delegato non ha inteso modificare gli elementi caratterizzanti dei rapporti
di collaborazione lasciandoli inalterati nella loro struttura essenziale:
in tal senso appare probante l'incipit dell'art. 61 del D.Lgs. 276/2003,
il quale assume come punto di riferimento i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo
di subordinazione di cui all'articolo 409 c.p.c. per disporre poi che
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attività lavorativa. Dunque, l'elemento innovativo rispetto
alle previgente disciplina è la presenza di un progetto specifico
o programma di lavoro, a cui deve essere ricondotta l'attività lavorativa
oggetto della collaborazione. Per progetto può intendersi l'individuazione
da parte del committente di una ben determinata attività volta
al raggiungimento di un risultato concreto la cui realizzazione segna
la risoluzione del contratto. Il progetto ben può attenere a
una attività diversa da quella usualmente svolta dal committente,
il quale, affida appunto al collaboratore il raggiungimento di quel
risultato che costituirà il contenuto caratterizzante del progetto.
Per programma di lavoro, invece, può intendersi un piano che
riguardi anche la stessa attività ordinariamente svolta dal committente,
ma il cui sviluppo richiede l'apporto di un collaboratore dotato di
peculiari attitudini professionali, le quali caratterizzano la sua prestazione
e, di conseguenza, caratterizzano il programma al quale egli è addetto
per il raggiungimento del risultato assegnatogli. Sulla base di tale
distinzione si comprende perché il legislatore abbia limitato
alla sola ipotesi del programma, la possibilità che questo venga
individuato per fasi. Le collaborazioni coordinate e continuative secondo
il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto,
programma di lavoro o fase di esso, che costituisce una mera modalità organizzativa
della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio
essenziale rappresentato dall'autonomia del collaboratore, dalla coordinazione
con l'organizzazione del committente e dall'irrilevanza del tempo impiegato
per l'esecuzione della prestazione. Inoltre, il contratto a progetto
non potrà essere un rapporto a tempo indeterminato ma sarà sempre
un rapporto a termine. Il lavoro a progetto non tende ad assorbire tutti
i modelli contrattuali riconducibili all'area della parasubordinazione,
infatti ci sono alcune fattispecie che restano escluse dalla nuova disciplina
(per cui non è necessaria la presenza del progetto, programma
o fase di esso) e che riportiamo di seguito:
- le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno
solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente
percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente
sia superiore a 5 mila euro. Si tratta di collaborazioni coordinate
e continuative per le quali, data la loro limitata portata, si è ritenuto
non fosse necessario il riferimento al progetto. Tali rapporti di collaborazione
si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio,
sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio,
dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità delle
prestazioni;
- gli agenti ed i rappresentanti di commercio;
- le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;
- le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive
dilettantistiche;
- i componenti di organi di amministrazione e controllo di società;
- partecipanti a collegi e commissioni;
- collaboratori che percepiscono la pensione di vecchiaia (questa
esclusione ricomprende anche i titolari di pensione di anzianità o
di assegni di invalidità che, ai sensi della normativa vigente,
vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di
vecchiaia al raggiungimento del 65° anno di età).
Per quanto concerne la forma che deve assumere il contratto di collaborazione
a progetto, è previsto che, ai fini probatori, lo stesso sia
stipulato in forma scritta e contenga i seguenti elementi: 1) indicazione
della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
2) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso; 3)
il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione (proporzionato
alla quantità ed alla qualità di lavoro svolto e parametrato
ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro
autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto); 4) le forme di coordinamento
del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione della prestazione
lavorativa; 5) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore a progetto. Dal punto di vista previdenziale la Legge
24 novembre 2003, n. 326, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio
2004, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione
separata di cui all'art. 2, c.26, della Legge 8 agosto 1995, n.335,
che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, è stabilita
nella misura del 17,30% e, considerando l'aliquota dello 0,5% per la
tutela della maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la
malattia in caso di ricovero ospedaliero, il contributo complessivo
diventa del 17,80%. Sugli importi eccedenti il limite di reddito di
euro 37.883,00 (prima fascia di retribuzione pensionabile per il 2004),
la predetta aliquota contributiva sarà aumentata di un punto
percentuale (18,80%): a tal fine ciascun lavoratore deve comunicare
ai propri committenti, responsabili del pagamento del contributo ed
alla competente sede INPS il superamento del predetto limite di reddito.
Per i pensionati iscritti alla Gestione separata continua ad applicarsi
la speciale e preesistente normativa che fissa l'aliquota nella misura
del 15%, per i titolari di pensione diretta e del 10% per gli altri
pensionati nonché per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi. |