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  Dicembre 2012

Articoli - n° 2 Marzo 2004
 



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LEGGE 580/93: CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE
UN NUOVO STRUMENTO EXTRAGIUDIZIALE

ALTRA CHANCE PER LE IMPRESE
VALORE DI MERCATO E VALORE REALE PIÙ VICINI

ALTRA CHANCE PER LE IMPRESE
VALORE DI MERCATO E VALORE REALE PIÙ VICINI
La Finanziaria riapre i termini per la rivalutazione dei beni aziendali

di Alessandro Sacrestano
Progetto Arcadia S.r.l.
info@progettoarcadia.com

Dalla Finanziaria per il 2004 arriva una nuova, interessante opportunità per la rivalutazione dei beni d'impresa. Il provvedimento, di per se stesso, si richiama a precedenti opportunità legislative proposte in passato. La possibilità di procedere a un riallineamento del valore contabile dei beni aziendali con quello reale di mercato era, infatti, stata già concessa in occasione della finanziaria per il 2002 e, ancora prima, nel contesto della l.n. 342/00, alle cui regole applicative si ricollega, essenzialmente, la norma contemplata dall'ultima Finanziaria. Tuttavia, la riproposizione di tale chance non può che far contenti migliaia di imprenditori. Al di là, infatti, del beneficio diretto, derivante dall'iscrizione in bilancio di quote di ammortamento maggiori, la rivalutazione consente di far valere il nuovo valore iscritto in bilancio ai fini del calcolo di un'eventuale plusvalenza occorsa in caso di cessione del bene rivalutato.

Soggetti destinatari della norma
I soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25 della l.n. 350/03 restano immutati rispetto alle originarie previsioni di applicabilità del beneficio contenute nella l.n. 342/00. Pertanto, potranno procedere alla rivalutazione dei propri beni: le società per azioni; le società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; le società cooperative; le società di mutua assicurazione; gli enti pubblici e privati residenti nel territorio nazionale; le società in nome collettivo; le società in accomandita semplice; le società semplici; le residuali forme di società ed enti; società, enti e imprese non residenti, ma con stabile organizzazione nel territorio nazionale. A nulla rileva, ai fini della rivalutazione in argomento, il regime contabile adottato dai summenzionati soggetti.

I beni passibili di rivalutazione
Anche l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento contemplato dalla finanziaria 2004 non si discosta minimamente da quello previsto dalla l.n. 342/00. Cambia, in ogni caso, il parametro temporale di riferimento. La rivalutazione, infatti, riguarda i soli beni iscritti in bilancio alla data del 31/12/2002 e ancora presenti nell'attivo patrimoniale dei soggetti operanti la rivalutazione al termine dell'esercizio 2003. Sarà, quindi, possibile procedere alla rivalutazione dei: a) beni materiali, diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa. Si tratta, in sostanza, di tutti i cespiti iscritti fra le immobilizzazioni, compresi i beni di costo inferiore ai 516,46 euro e quelli completamente ammortizzati al 31/12/2002. b) Beni immateriali. Si tratta di tutti quei beni immateriali che conservano una propria individualità, essendo rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica e che conferiscono all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri. Rientrano in tale categoria: i brevetti; le licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate; le licenze di conoscenze tecniche non brevettate (know-how); i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Restano, invece, escluse dall'agevolazione le cosiddette "spese pluriennali", quali: costi di pubblicità; costi di ricerca e sviluppo; avviamento. c) Le partecipazioni detenute in società controllate o collegate e iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie. É bene precisare che la rivalutazione non può riguardare singoli beni appartenenti al patrimonio aziendale.
sarà, infatti, necessario procedere alla rivalutazione di tutti i beni rientranti in una specifica categoria di appartenenza, così come puntualmente identificata dal DM n. 162/2001: a) Beni materiali (con esclusione degli immobili e dei beni mobili registrati): la rivalutazione di tali beni potrà avvenire riferendosi alle macrocategorie utilizzate ai fini dell'ammortamento. Gli stessi, pertanto, andranno raggruppati per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. b) Beni immobili: questi ultimi andranno classificati, ai fini della rivalutazione in: Aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica; Aree non fabbricabili; Fabbricati non strumentali; Fabbricati strumentali per destinazione; Fabbricati strumentali per natura. c) Beni mobili registrati: la rivalutazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri prevede la preventiva suddivisione in: Aeromobili; Veicoli; Navi iscritte nel registro internazionale; Navi non iscritte nel registro internazionale. d) Partecipazioni: Le azioni rivalutabili dovranno essere riordinate in base al soggetto emittente ed alla natura delle stesse (se ordinarie, privilegiate ecc.). Quanto alle quote, queste saranno rivalutate distintamente per ciascuna società controllata o collegata. e) Beni immateriali: nel caso dei beni immateriali, si potrà procedere liberamente alla rivalutazione di singoli beni iscritti nell'attivo.

Criteri per la rivalutazione
Facendo riferimento a quanto precedentemente statuito dal DM n. 162/2001, l'attuale legge finanziaria prevede, a scelta, tre differenti modalità di rivalutazione: a) Rivalutazione del costo storico: si tratta, in sostanza, di incrementare i valori iscritti nell'attivo patrimoniale, in modo tale da "allungare" il periodo di ammortamento. b) Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento: tale modalità consente, rispettando l'originaria durata dell'ammortamento, di procedere all'iscrizione di quote di ammortamento maggiorate. c) Riduzione (parziale o totale) del fondo ammortamento: attraverso tale opzione, il soggetto beneficiario della rivalutazione riduce l'importo del fondo ammortamento relativo ai beni rivalutati, anche in relazione agli ammortamenti anticipati in esso confluiti. Una volta scelto, tra i tre sopra elencati, il metodo di rivalutazione dei beni, bisognerà verificare se la stessa è avvenuta entro gli specifici limiti oggettivi imposti dal DM n. 162/01. Quest'ultimo statuisce che il valore dei singoli beni rivalutati, al netto degli ammortamenti operati, non può in nessun caso essere superiore al valore di mercato del bene medesimo, o al maggior valore ad esso attribuito sulla scorta della capacità produttiva dello stesso. In termini pratici, lo stesso DM n. 162/01 impone di porre a confronto il valore dell'immobilizzazione rivalutata, diminuito del fondo ammortamento relativo, e incrementato con la maggiore quota di ammortamento eseguibile per effetto della rivalutazione. Tale importo dovrà sempre risultare uguale o inferiore al valore di mercato del bene rivalutato.
Va da sé, pertanto, che il valore massimo di rivalutazione si ottiene dalla formula:
valore di mercato - (valore netto al 31/12/02 - quota ammortamento post rivalutazione).
Quanto alle partecipazioni, le stesse potranno essere incrementate fino a concorrenza del valore ad esse attribuibile, proporzionalmente al valore di patrimonio netto della società partecipata.

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
Sui maggiori valori iscritti in contabilità, la legge finanziaria impone il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 19% delle rivalutazioni effettuate sui beni ammortizzabili e al 15% delle rivalutazioni effettuate sui beni non ammortizzabili. Il versamento di questa, dovrà essere effettuato in tre rate, ognuna in concomitanza con il versamento a saldo delle imposte sui redditi per il 2004, il 2005 e il 2006. La prima delle rate, pertanto, dovrà essere corrisposta all'erario il prossimo 21 giugno. La misura di questa è pari al 50% dell'importo complessivo da versare, mentre le successive due sono pari al 25% dello stesso, maggiorate degli interessi. Si ricorda che ai fini dell'ammortamento i nuovi valori sono computabili sin dal 31/12/2003, quindi già dagli ammortamenti in corso. Gli effetti della rivalutazione, invece, in relazione alle possibili plusvalenze da cessione, sono rimandati all'esercizio in corso al 01/01/2004.

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