LEGGE 580/93: CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE
UN NUOVO STRUMENTO EXTRAGIUDIZIALE
ALTRA CHANCE
PER LE IMPRESE
VALORE DI MERCATO E VALORE REALE PIÙ VICINI
ALTRA CHANCE PER LE IMPRESE
VALORE DI MERCATO E VALORE REALE PIÙ VICINI
La Finanziaria riapre i termini per la
rivalutazione dei beni aziendali
di
Alessandro Sacrestano
Progetto Arcadia S.r.l.
info@progettoarcadia.com
Dalla Finanziaria per il 2004 arriva una nuova, interessante
opportunità per la rivalutazione dei beni d'impresa. Il provvedimento,
di per se stesso, si richiama a precedenti opportunità legislative
proposte in passato. La possibilità di procedere a un riallineamento
del valore contabile dei beni aziendali con quello reale di mercato era,
infatti, stata già concessa in occasione della finanziaria per il
2002 e, ancora prima, nel contesto della l.n. 342/00, alle cui regole
applicative si ricollega, essenzialmente, la norma contemplata dall'ultima
Finanziaria. Tuttavia, la riproposizione di tale chance non può che
far contenti migliaia di imprenditori. Al di là, infatti, del beneficio
diretto, derivante dall'iscrizione in bilancio di quote di ammortamento
maggiori, la rivalutazione consente di far valere il nuovo valore iscritto
in bilancio ai fini del calcolo di un'eventuale plusvalenza occorsa in
caso di cessione del bene rivalutato.
Soggetti destinatari della norma
I soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
25 della l.n. 350/03 restano immutati rispetto alle originarie previsioni
di applicabilità del beneficio contenute nella l.n. 342/00. Pertanto,
potranno procedere alla rivalutazione dei propri beni: le società per
azioni; le società in accomandita per azioni; le società a
responsabilità limitata; le società cooperative; le società di
mutua assicurazione; gli enti pubblici e privati residenti nel territorio
nazionale; le società in nome collettivo; le società in accomandita
semplice; le società semplici; le residuali forme di società ed
enti; società, enti e imprese non residenti, ma con stabile organizzazione
nel territorio nazionale. A nulla rileva, ai fini della rivalutazione
in argomento, il regime contabile adottato dai summenzionati soggetti.
I beni passibili di rivalutazione
Anche l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento contemplato
dalla finanziaria 2004 non si discosta minimamente da quello previsto
dalla l.n. 342/00. Cambia, in ogni caso, il parametro temporale di riferimento.
La rivalutazione, infatti, riguarda i soli beni iscritti in bilancio
alla data del 31/12/2002 e ancora presenti nell'attivo patrimoniale dei
soggetti operanti la rivalutazione al termine dell'esercizio 2003. Sarà,
quindi, possibile procedere alla rivalutazione dei: a) beni materiali, diversi
da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di
impresa. Si tratta, in sostanza, di tutti i cespiti iscritti fra le immobilizzazioni,
compresi i beni di costo inferiore ai 516,46 euro e quelli completamente
ammortizzati al 31/12/2002. b) Beni immateriali. Si tratta di tutti quei
beni immateriali che conservano una propria individualità, essendo
rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica e che conferiscono
all'imprenditore la potestà di sfruttare determinati benefici futuri.
Rientrano in tale categoria: i brevetti; le licenze di sfruttamento o
di conoscenze tecniche brevettate; le licenze di conoscenze tecniche non
brevettate (know-how); i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
Restano, invece, escluse dall'agevolazione le cosiddette "spese pluriennali",
quali: costi di pubblicità; costi di ricerca e sviluppo; avviamento.
c) Le partecipazioni detenute in società controllate o collegate
e iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie. É bene precisare
che la rivalutazione non può riguardare singoli beni appartenenti
al patrimonio aziendale.
sarà, infatti, necessario procedere alla rivalutazione di tutti i
beni rientranti in una specifica categoria di appartenenza, così come
puntualmente identificata dal DM n. 162/2001: a) Beni materiali (con
esclusione degli immobili e dei beni mobili registrati): la rivalutazione
di tali beni potrà avvenire riferendosi alle macrocategorie utilizzate
ai fini dell'ammortamento. Gli stessi, pertanto, andranno raggruppati
per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. b) Beni immobili:
questi ultimi andranno classificati, ai fini della rivalutazione in: Aree
fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica; Aree non fabbricabili;
Fabbricati non strumentali; Fabbricati strumentali per destinazione; Fabbricati
strumentali per natura. c) Beni mobili registrati: la rivalutazione dei
beni mobili iscritti in pubblici registri prevede la preventiva suddivisione
in: Aeromobili; Veicoli; Navi iscritte nel registro internazionale; Navi
non iscritte nel registro internazionale. d) Partecipazioni: Le azioni
rivalutabili dovranno essere riordinate in base al soggetto emittente ed
alla natura delle stesse (se ordinarie, privilegiate ecc.). Quanto alle
quote, queste saranno rivalutate distintamente per ciascuna società controllata
o collegata. e) Beni immateriali: nel caso dei beni immateriali, si potrà procedere
liberamente alla rivalutazione di singoli beni iscritti nell'attivo.
Criteri per la rivalutazione
Facendo riferimento a quanto precedentemente statuito dal DM n. 162/2001,
l'attuale legge finanziaria prevede, a scelta, tre differenti modalità di
rivalutazione: a) Rivalutazione del costo storico: si tratta, in sostanza,
di incrementare i valori iscritti nell'attivo patrimoniale, in modo tale
da "allungare" il periodo di ammortamento. b) Rivalutazione del
costo storico e del fondo ammortamento: tale modalità consente, rispettando
l'originaria durata dell'ammortamento, di procedere all'iscrizione di
quote di ammortamento maggiorate. c) Riduzione (parziale o totale) del fondo
ammortamento: attraverso tale opzione, il soggetto beneficiario della rivalutazione
riduce l'importo del fondo ammortamento relativo ai beni rivalutati, anche
in relazione agli ammortamenti anticipati in esso confluiti. Una volta scelto,
tra i tre sopra elencati, il metodo di rivalutazione dei beni, bisognerà verificare
se la stessa è avvenuta entro gli specifici limiti oggettivi imposti
dal DM n. 162/01. Quest'ultimo statuisce che il valore dei singoli beni
rivalutati, al netto degli ammortamenti operati, non può in nessun
caso essere superiore al valore di mercato del bene medesimo, o al maggior
valore ad esso attribuito sulla scorta della capacità produttiva
dello stesso. In termini pratici, lo stesso DM n. 162/01 impone di porre
a confronto il valore dell'immobilizzazione rivalutata, diminuito del
fondo ammortamento relativo, e incrementato con la maggiore quota di ammortamento
eseguibile per effetto della rivalutazione. Tale importo dovrà sempre
risultare uguale o inferiore al valore di mercato del bene rivalutato.
Va da sé, pertanto, che il valore massimo di rivalutazione si ottiene
dalla formula:
valore di mercato - (valore netto al 31/12/02 - quota ammortamento post
rivalutazione).
Quanto alle partecipazioni, le stesse potranno essere incrementate fino
a concorrenza del valore ad esse attribuibile, proporzionalmente al valore
di patrimonio netto della società partecipata.
L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni
Sui maggiori valori iscritti in contabilità, la legge finanziaria
impone il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 19% delle rivalutazioni
effettuate sui beni ammortizzabili e al 15% delle rivalutazioni effettuate
sui beni non ammortizzabili. Il versamento di questa, dovrà essere
effettuato in tre rate, ognuna in concomitanza con il versamento a saldo
delle imposte sui redditi per il 2004, il 2005 e il 2006. La prima delle
rate, pertanto, dovrà essere corrisposta all'erario il prossimo 21
giugno. La misura di questa è pari al 50% dell'importo complessivo
da versare, mentre le successive due sono pari al 25% dello stesso, maggiorate
degli interessi. Si ricorda che ai fini dell'ammortamento i nuovi valori
sono computabili sin dal 31/12/2003, quindi già dagli ammortamenti
in corso. Gli effetti della rivalutazione, invece, in relazione alle
possibili plusvalenze da cessione, sono rimandati all'esercizio in corso
al 01/01/2004.
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