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 CENTRALE D’ALLARME INTERBANCARIA 
  UN ULTERIORE STRUMENTO DI CONTROLLO 
		  LA
		      DISCIPLINA DELLE ISPEZIONI DEL LAVORO 
		    I PRINCIPALI NODI DELLA RIFORMA 
			DENUNCE
			    E DIFFIDE IN EDILIZIA 
			  QUANDO IL TERZO INTERVIENE 
		  CENTRALE D’ALLARME INTERBANCARIA 
		    UN ULTERIORE STRUMENTO DI CONTROLLO 
	        Problemi e rischi connessi a un
	        sistema che si sta perfezionando 
	        
	               
                  di                  Gennaro Stellato 
Avvocato civilista 
studiostellato@tiscalinet.it 
 
 Come è certamente noto a tutti gli utenti del sistema
                  bancario la Centrale d'Allarme Interbancaria (meglio nota come
                  C.A.I.) è un archivio informatizzato degli assegni bancari,
                  postali e delle carte di credito istituito presso la Banca
                  d'Italia con decreto legislativo del 30/12/1999 n. 507 e integrato
                  da un "Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato
                  degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento" emanato
                  dal Ministero della Giustizia con Decreto n.458 del 7/11/2001
                  e da successivo regolamento della Banca d'Italia del 29/1/2003.
                  In sostanza si tratta di un nuovo strumento attraverso il quale
                  si punta a ottenere una definitiva normalizzazione del sistema
                  di pagamenti. In effetti, nei casi previsti dalla norma e che
                  esamineremo di seguito, vengono acquisiti dati trasmessi all'archivio
                  C.A.I. presso la Banca d'Italia e, poi, alle sezioni staccate
                  presso le banche, uffici postali, intermediari autorizzati
                  e le prefetture. In questa sorta di enorme banca dati vengono
                  immessi i nomi e gli elementi relativi a chi ha emesso assegni
                  senza copertura o autorizzazione, a coloro i quali è stato
                  revocato l'uso della carta di credito o bancomat. Inoltre nell'archivio
                  sono contenuti i nomi di chi è stato soggetto a sanzioni
                  amministrative e o penali in seguito a emissione di assegni
                  senza autorizzazione o provvista e infine assegni e carte di
                  pagamento di cui sia stata segnalato il furto o lo smarrimento
                  o la revoca. Tutta questa congerie di dati e notizie sono gestiti
                  in modo tale che tutti i predetti soggetti possano avere in
                  ogni momento il quadro completo ed esaustivo della situazione
                  attuando, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta revoca
                  di sistema nei confronti di soggetti che siano stati segnalati
                  nell'archivio. La vera novità è individuabile
                  appunto in questa "revoca" che viene a sostituire
                  la vecchia del singolo istituto e di fatto si viene a bloccare
                  ogni autorizzazione ad emettere assegni, oltre che, a vietare
                  alle banche di stipulare nuovi contratti e addirittura di pagare
                  eventuali assegni emessi dalla persona anche nei limiti della
                  provvista. Delineata in via generale la peculiarità di
                  questo nuovo strumento vanno esaminate le problematiche relative
                  alle singole situazioni che potrebbero verificarsi ricordando
                  in primis le ipotesi sanzionabili. Per quanto attiene all'emissione
                  di assegni senza provvista vanno evidenziate: la sanzione amministrativa
                  consistente nel pagamento di una somma cha va da 516,45 a 6197,48
                  euro a seconda che l'assegno emesso sia inferiore o superiore
                  a 10.329,00 euro; la sanzione amministrativa accessoria consistente
                  nell'interdizione dall'esercizio di attività professionale
                  o imprenditoriale, nell'interdizione dall'esercizio degli uffici
                  direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e infine
                  la revoca delle autorizzazioni che si traduce nel divieto,
                  della durata di sei mesi, di stipulare convenzioni di assegno
                  con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo
                  dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti
                  della provvista. Per quanto attiene all'emissione di assegni
                  senza autorizzazione va rilevato che le sanzioni sono sostanzialmente
                  le stesse con un inasprimento del 100% della sanzione amministrativa
                  che può arrivare quindi fino a 12.395,00 euro. Solo
                  per completezza si ricorda che ricorre l'ipotesi di assegno
                  privo di autorizzazione in caso di emissione di titolo quando:
                  a) il conto è stato chiuso precedentemente all'emissione;
                  b) il conto è stato acceso in assenza di convenzione
                  di assegni; c) il titolo è stato revocato prima dell'emissione;
                  d) vi è stata una revoca aziendale all'emissione; e) è stato
                  ricevuto un preavviso di revoca per assegno emesso precedentemente
                  a quello in esame; f) assegno emesso su conto intestato ad
                  altro soggetto o altre motivazioni che non giustifichino l'emissione
                  di un assegno. Si ricorda che un titolo emesso in mancanza
                  di autorizzazione non va pagato anche in presenza di fondi.
                  Va poi evidenziato che uno degli obblighi derivanti dal D.L.
                  n.507 del 30/12/99 consiste nella trasmissione di apposita
                  informativa da inviare al Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.
                  Tale trasmissione va effettuata dalla banca trattaria quando
                  non viene levato il protesto. Nell'ipotesi di protesto, il
                  pubblico ufficiale che lo leva deve trasmettere il rapporto
                  di accertamento al Prefetto territorialmente competente e tale
                  informativa deve essere trasmessa nel più breve tempo
                  possibile. L'iscrizione del traente di un assegno privo di
                  autorizzazione avviene entro il termine di venti giorni dal
                  momento di presentazione dell'assegno per il pagamento. Per
                  completare la visione della problematica va ricordato che l'art.
                  35 prevede l'obbligo per la banca che ometta o ritardi l'iscrizione
                  nell'archivio e/o che autorizzi il rilascio di moduli di assegno
                  in favore di un soggetto il cui nominativo sia iscritto nell'archivio,
                  di pagare gli assegni emessi dal traente nel periodo in cui
                  avrebbe dovuto operare la revoca anche se manca o è insufficiente
                  la provvista. Occorre precisare che la nuova normativa sotto
                  il profilo pragmatico può creare una serie di problemi
                  non tutti facilmente prevedibili atteso che, in ogni caso,
                  vi è una sostanziale coabitazione con la legislazione
                  sull'assegno con ipotesi che, allo stato, possono creare problemi
                  di interpretazione. In effetti la casistica è immensa
                  e va dall'assegno formalmente irregolare a quello emesso da
                  cliente privo di autorizzazione e presentato al pagamento oltre
                  i termini, da assegno emesso in data successiva all'iscrizione
                  al C.A.I. del traente ad assegno emesso su conto corrente contestato
                  a firme disgiunte e altre diverse situazioni che possono cerare
                  e creeranno sicuramente dubbi. Ovviamente senza citare ipotesi
                  di scuola circa assegni postdatati o richiamati. Nella sostanza
                  cioè va sottolineato che se da un lato la normativa
                  che sta trovando concreta applicazione dovrebbe dare maggiori
                  certezze agli operatori disciplinando in modo analitico tutte
                  le problematiche che possono sorgere in situazioni del genere, è altrettanto
                  indubbio che, nell'ottica della realtà economica che
                  tutti ben conoscono, tutto ciò può rappresentare
                  un ulteriore elemento di confusione. Occorrerà infatti
                  considerare il modo in cui la nuova "banca dati" andrà ad
                  interfacciarsi con la centrale rischi e quali saranno gli effetti
                  sul campo. Va ricordato infatti che le sanzioni sono pesanti
                  sul piano economico e gravi su quello sociale e vanno prese
                  in seria considerazione sotto tutti e due i profili. Il rischio
                  piuttosto evidente è quello di trovarsi di fronte ad
                  una radicalizzazione dei rapporti commerciali a fronte di una
                  eccessiva formalizzazione della regolamentazione bancaria.
                  Occorre cioè far salire il livello di attenzione non
                  solo da parte degli utenti ma anche e soprattutto delle banche
                  che, come già visto rispondono direttamente di eventuali
                  errori. Come sempre sarà la pratica di tutti i giorni
                  a consentire un'analisi concreta e realistica delle problematiche
                  che certamente sorgeranno in seguito all'applicazione a pieno
                  regime della normativa esaminata. E solo in tale ottica sarà possibile
                  proporre modifiche in senso costruttivo e positivo soprattutto
                  in considerazione della rilevanza delle conseguenze sotto tutti
                  i profili tanto più gravi per chi opera con il sistema
                  bancario e potrebbe trovarsi all'improvviso in una situazione
                  realmente di difficile soluzione dalla quale sembra impossibile
                  uscire in modo indolore. 
	      
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