CENTRALE D’ALLARME INTERBANCARIA
UN ULTERIORE STRUMENTO DI CONTROLLO
LA
DISCIPLINA DELLE ISPEZIONI DEL LAVORO
I PRINCIPALI NODI DELLA RIFORMA
DENUNCE
E DIFFIDE IN EDILIZIA
QUANDO IL TERZO INTERVIENE
CENTRALE D’ALLARME INTERBANCARIA
UN ULTERIORE STRUMENTO DI CONTROLLO
Problemi e rischi connessi a un
sistema che si sta perfezionando
di Gennaro Stellato
Avvocato civilista
studiostellato@tiscalinet.it
Come è certamente noto a tutti gli utenti del sistema
bancario la Centrale d'Allarme Interbancaria (meglio nota come
C.A.I.) è un archivio informatizzato degli assegni bancari,
postali e delle carte di credito istituito presso la Banca
d'Italia con decreto legislativo del 30/12/1999 n. 507 e integrato
da un "Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato
degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento" emanato
dal Ministero della Giustizia con Decreto n.458 del 7/11/2001
e da successivo regolamento della Banca d'Italia del 29/1/2003.
In sostanza si tratta di un nuovo strumento attraverso il quale
si punta a ottenere una definitiva normalizzazione del sistema
di pagamenti. In effetti, nei casi previsti dalla norma e che
esamineremo di seguito, vengono acquisiti dati trasmessi all'archivio
C.A.I. presso la Banca d'Italia e, poi, alle sezioni staccate
presso le banche, uffici postali, intermediari autorizzati
e le prefetture. In questa sorta di enorme banca dati vengono
immessi i nomi e gli elementi relativi a chi ha emesso assegni
senza copertura o autorizzazione, a coloro i quali è stato
revocato l'uso della carta di credito o bancomat. Inoltre nell'archivio
sono contenuti i nomi di chi è stato soggetto a sanzioni
amministrative e o penali in seguito a emissione di assegni
senza autorizzazione o provvista e infine assegni e carte di
pagamento di cui sia stata segnalato il furto o lo smarrimento
o la revoca. Tutta questa congerie di dati e notizie sono gestiti
in modo tale che tutti i predetti soggetti possano avere in
ogni momento il quadro completo ed esaustivo della situazione
attuando, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta revoca
di sistema nei confronti di soggetti che siano stati segnalati
nell'archivio. La vera novità è individuabile
appunto in questa "revoca" che viene a sostituire
la vecchia del singolo istituto e di fatto si viene a bloccare
ogni autorizzazione ad emettere assegni, oltre che, a vietare
alle banche di stipulare nuovi contratti e addirittura di pagare
eventuali assegni emessi dalla persona anche nei limiti della
provvista. Delineata in via generale la peculiarità di
questo nuovo strumento vanno esaminate le problematiche relative
alle singole situazioni che potrebbero verificarsi ricordando
in primis le ipotesi sanzionabili. Per quanto attiene all'emissione
di assegni senza provvista vanno evidenziate: la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma cha va da 516,45 a 6197,48
euro a seconda che l'assegno emesso sia inferiore o superiore
a 10.329,00 euro; la sanzione amministrativa accessoria consistente
nell'interdizione dall'esercizio di attività professionale
o imprenditoriale, nell'interdizione dall'esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e infine
la revoca delle autorizzazioni che si traduce nel divieto,
della durata di sei mesi, di stipulare convenzioni di assegno
con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo
dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti
della provvista. Per quanto attiene all'emissione di assegni
senza autorizzazione va rilevato che le sanzioni sono sostanzialmente
le stesse con un inasprimento del 100% della sanzione amministrativa
che può arrivare quindi fino a 12.395,00 euro. Solo
per completezza si ricorda che ricorre l'ipotesi di assegno
privo di autorizzazione in caso di emissione di titolo quando:
a) il conto è stato chiuso precedentemente all'emissione;
b) il conto è stato acceso in assenza di convenzione
di assegni; c) il titolo è stato revocato prima dell'emissione;
d) vi è stata una revoca aziendale all'emissione; e) è stato
ricevuto un preavviso di revoca per assegno emesso precedentemente
a quello in esame; f) assegno emesso su conto intestato ad
altro soggetto o altre motivazioni che non giustifichino l'emissione
di un assegno. Si ricorda che un titolo emesso in mancanza
di autorizzazione non va pagato anche in presenza di fondi.
Va poi evidenziato che uno degli obblighi derivanti dal D.L.
n.507 del 30/12/99 consiste nella trasmissione di apposita
informativa da inviare al Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.
Tale trasmissione va effettuata dalla banca trattaria quando
non viene levato il protesto. Nell'ipotesi di protesto, il
pubblico ufficiale che lo leva deve trasmettere il rapporto
di accertamento al Prefetto territorialmente competente e tale
informativa deve essere trasmessa nel più breve tempo
possibile. L'iscrizione del traente di un assegno privo di
autorizzazione avviene entro il termine di venti giorni dal
momento di presentazione dell'assegno per il pagamento. Per
completare la visione della problematica va ricordato che l'art.
35 prevede l'obbligo per la banca che ometta o ritardi l'iscrizione
nell'archivio e/o che autorizzi il rilascio di moduli di assegno
in favore di un soggetto il cui nominativo sia iscritto nell'archivio,
di pagare gli assegni emessi dal traente nel periodo in cui
avrebbe dovuto operare la revoca anche se manca o è insufficiente
la provvista. Occorre precisare che la nuova normativa sotto
il profilo pragmatico può creare una serie di problemi
non tutti facilmente prevedibili atteso che, in ogni caso,
vi è una sostanziale coabitazione con la legislazione
sull'assegno con ipotesi che, allo stato, possono creare problemi
di interpretazione. In effetti la casistica è immensa
e va dall'assegno formalmente irregolare a quello emesso da
cliente privo di autorizzazione e presentato al pagamento oltre
i termini, da assegno emesso in data successiva all'iscrizione
al C.A.I. del traente ad assegno emesso su conto corrente contestato
a firme disgiunte e altre diverse situazioni che possono cerare
e creeranno sicuramente dubbi. Ovviamente senza citare ipotesi
di scuola circa assegni postdatati o richiamati. Nella sostanza
cioè va sottolineato che se da un lato la normativa
che sta trovando concreta applicazione dovrebbe dare maggiori
certezze agli operatori disciplinando in modo analitico tutte
le problematiche che possono sorgere in situazioni del genere, è altrettanto
indubbio che, nell'ottica della realtà economica che
tutti ben conoscono, tutto ciò può rappresentare
un ulteriore elemento di confusione. Occorrerà infatti
considerare il modo in cui la nuova "banca dati" andrà ad
interfacciarsi con la centrale rischi e quali saranno gli effetti
sul campo. Va ricordato infatti che le sanzioni sono pesanti
sul piano economico e gravi su quello sociale e vanno prese
in seria considerazione sotto tutti e due i profili. Il rischio
piuttosto evidente è quello di trovarsi di fronte ad
una radicalizzazione dei rapporti commerciali a fronte di una
eccessiva formalizzazione della regolamentazione bancaria.
Occorre cioè far salire il livello di attenzione non
solo da parte degli utenti ma anche e soprattutto delle banche
che, come già visto rispondono direttamente di eventuali
errori. Come sempre sarà la pratica di tutti i giorni
a consentire un'analisi concreta e realistica delle problematiche
che certamente sorgeranno in seguito all'applicazione a pieno
regime della normativa esaminata. E solo in tale ottica sarà possibile
proporre modifiche in senso costruttivo e positivo soprattutto
in considerazione della rilevanza delle conseguenze sotto tutti
i profili tanto più gravi per chi opera con il sistema
bancario e potrebbe trovarsi all'improvviso in una situazione
realmente di difficile soluzione dalla quale sembra impossibile
uscire in modo indolore.
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