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  Dicembre 2012

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n° 6 Luglio 2004
 




     INSERTO ASSEMBLEA DEI SOCI GENERALE 2004 RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANDREA PRETE
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CENTRALE D’ALLARME INTERBANCARIA
UN ULTERIORE STRUMENTO DI CONTROLLO

LA DISCIPLINA DELLE ISPEZIONI DEL LAVORO
I PRINCIPALI NODI DELLA RIFORMA

DENUNCE E DIFFIDE IN EDILIZIA
QUANDO IL TERZO INTERVIENE

CENTRALE D’ALLARME INTERBANCARIA
UN ULTERIORE STRUMENTO DI CONTROLLO
Problemi e rischi connessi a un sistema che si sta perfezionando

di Gennaro Stellato
Avvocato civilista

studiostellato@tiscalinet.it

Come è certamente noto a tutti gli utenti del sistema bancario la Centrale d'Allarme Interbancaria (meglio nota come C.A.I.) è un archivio informatizzato degli assegni bancari, postali e delle carte di credito istituito presso la Banca d'Italia con decreto legislativo del 30/12/1999 n. 507 e integrato da un "Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento" emanato dal Ministero della Giustizia con Decreto n.458 del 7/11/2001 e da successivo regolamento della Banca d'Italia del 29/1/2003. In sostanza si tratta di un nuovo strumento attraverso il quale si punta a ottenere una definitiva normalizzazione del sistema di pagamenti. In effetti, nei casi previsti dalla norma e che esamineremo di seguito, vengono acquisiti dati trasmessi all'archivio C.A.I. presso la Banca d'Italia e, poi, alle sezioni staccate presso le banche, uffici postali, intermediari autorizzati e le prefetture. In questa sorta di enorme banca dati vengono immessi i nomi e gli elementi relativi a chi ha emesso assegni senza copertura o autorizzazione, a coloro i quali è stato revocato l'uso della carta di credito o bancomat. Inoltre nell'archivio sono contenuti i nomi di chi è stato soggetto a sanzioni amministrative e o penali in seguito a emissione di assegni senza autorizzazione o provvista e infine assegni e carte di pagamento di cui sia stata segnalato il furto o lo smarrimento o la revoca. Tutta questa congerie di dati e notizie sono gestiti in modo tale che tutti i predetti soggetti possano avere in ogni momento il quadro completo ed esaustivo della situazione attuando, ricorrendone i presupposti, la cosiddetta revoca di sistema nei confronti di soggetti che siano stati segnalati nell'archivio. La vera novità è individuabile appunto in questa "revoca" che viene a sostituire la vecchia del singolo istituto e di fatto si viene a bloccare ogni autorizzazione ad emettere assegni, oltre che, a vietare alle banche di stipulare nuovi contratti e addirittura di pagare eventuali assegni emessi dalla persona anche nei limiti della provvista. Delineata in via generale la peculiarità di questo nuovo strumento vanno esaminate le problematiche relative alle singole situazioni che potrebbero verificarsi ricordando in primis le ipotesi sanzionabili. Per quanto attiene all'emissione di assegni senza provvista vanno evidenziate: la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma cha va da 516,45 a 6197,48 euro a seconda che l'assegno emesso sia inferiore o superiore a 10.329,00 euro; la sanzione amministrativa accessoria consistente nell'interdizione dall'esercizio di attività professionale o imprenditoriale, nell'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e infine la revoca delle autorizzazioni che si traduce nel divieto, della durata di sei mesi, di stipulare convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. Per quanto attiene all'emissione di assegni senza autorizzazione va rilevato che le sanzioni sono sostanzialmente le stesse con un inasprimento del 100% della sanzione amministrativa che può arrivare quindi fino a 12.395,00 euro. Solo per completezza si ricorda che ricorre l'ipotesi di assegno privo di autorizzazione in caso di emissione di titolo quando: a) il conto è stato chiuso precedentemente all'emissione; b) il conto è stato acceso in assenza di convenzione di assegni; c) il titolo è stato revocato prima dell'emissione; d) vi è stata una revoca aziendale all'emissione; e) è stato ricevuto un preavviso di revoca per assegno emesso precedentemente a quello in esame; f) assegno emesso su conto intestato ad altro soggetto o altre motivazioni che non giustifichino l'emissione di un assegno. Si ricorda che un titolo emesso in mancanza di autorizzazione non va pagato anche in presenza di fondi. Va poi evidenziato che uno degli obblighi derivanti dal D.L. n.507 del 30/12/99 consiste nella trasmissione di apposita informativa da inviare al Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. Tale trasmissione va effettuata dalla banca trattaria quando non viene levato il protesto. Nell'ipotesi di protesto, il pubblico ufficiale che lo leva deve trasmettere il rapporto di accertamento al Prefetto territorialmente competente e tale informativa deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile. L'iscrizione del traente di un assegno privo di autorizzazione avviene entro il termine di venti giorni dal momento di presentazione dell'assegno per il pagamento. Per completare la visione della problematica va ricordato che l'art. 35 prevede l'obbligo per la banca che ometta o ritardi l'iscrizione nell'archivio e/o che autorizzi il rilascio di moduli di assegno in favore di un soggetto il cui nominativo sia iscritto nell'archivio, di pagare gli assegni emessi dal traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca anche se manca o è insufficiente la provvista. Occorre precisare che la nuova normativa sotto il profilo pragmatico può creare una serie di problemi non tutti facilmente prevedibili atteso che, in ogni caso, vi è una sostanziale coabitazione con la legislazione sull'assegno con ipotesi che, allo stato, possono creare problemi di interpretazione. In effetti la casistica è immensa e va dall'assegno formalmente irregolare a quello emesso da cliente privo di autorizzazione e presentato al pagamento oltre i termini, da assegno emesso in data successiva all'iscrizione al C.A.I. del traente ad assegno emesso su conto corrente contestato a firme disgiunte e altre diverse situazioni che possono cerare e creeranno sicuramente dubbi. Ovviamente senza citare ipotesi di scuola circa assegni postdatati o richiamati. Nella sostanza cioè va sottolineato che se da un lato la normativa che sta trovando concreta applicazione dovrebbe dare maggiori certezze agli operatori disciplinando in modo analitico tutte le problematiche che possono sorgere in situazioni del genere, è altrettanto indubbio che, nell'ottica della realtà economica che tutti ben conoscono, tutto ciò può rappresentare un ulteriore elemento di confusione. Occorrerà infatti considerare il modo in cui la nuova "banca dati" andrà ad interfacciarsi con la centrale rischi e quali saranno gli effetti sul campo. Va ricordato infatti che le sanzioni sono pesanti sul piano economico e gravi su quello sociale e vanno prese in seria considerazione sotto tutti e due i profili. Il rischio piuttosto evidente è quello di trovarsi di fronte ad una radicalizzazione dei rapporti commerciali a fronte di una eccessiva formalizzazione della regolamentazione bancaria. Occorre cioè far salire il livello di attenzione non solo da parte degli utenti ma anche e soprattutto delle banche che, come già visto rispondono direttamente di eventuali errori. Come sempre sarà la pratica di tutti i giorni a consentire un'analisi concreta e realistica delle problematiche che certamente sorgeranno in seguito all'applicazione a pieno regime della normativa esaminata. E solo in tale ottica sarà possibile proporre modifiche in senso costruttivo e positivo soprattutto in considerazione della rilevanza delle conseguenze sotto tutti i profili tanto più gravi per chi opera con il sistema bancario e potrebbe trovarsi all'improvviso in una situazione realmente di difficile soluzione dalla quale sembra impossibile uscire in modo indolore.


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