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	   MISURE DI SOSTEGNO AL RATING 
	    RAFFORZARE L’OPERATIVITÀ DEI CONFIDI 
	        Il nuovo approccio alla gestione
	        del rischio del credito 
	        
	               
	              Gaia Sigismondi 
	              Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS  
	              gaia.sigismondi@nomoscsp.it 
                   
                   Negli
                  ultimi anni numerosi provvedimenti legislativi, fino al recente
                  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di
                  cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)
                  hanno interessato il mercato finanziario, sottoponendo a una
                  disciplina differenziata ma sostanzialmente onnicomprensiva
                  tutti i soggetti che vi operano, non più identificabili
                  nelle sole banche in ragione dell'ampliamento dei partecipanti
                  al mercato finanziario. Ai margini di questi interventi legislativi
                  sono, tuttavia, sempre rimasti i Confidi, che non avevano finora
                  formato oggetto d'alcuno specifico provvedimento. Si è avvertita,
                  quindi, l'esigenza di un primo intervento legislativo d'inquadramento
                  del fenomeno, sia in considerazione dell'attuale stato d'evoluzione
                  della garanzia collettiva in Italia sia in ragione dell'inevitabile
                  confronto con le esperienze dei principali Paesi dell'Unione
                  Europea. Oggi, dunque, è all'esame della Commissione
                  Finanze del Senato il testo unificato di più disegni
                  di legge mirante a disciplinare la materia relativa alle cooperative,
                  ai consorzi di garanzia mutualistica e alle società di
                  mutua garanzia. L'obiettivo principale del testo unificato
                  approvato dalla Commissione è delineare una riforma
                  diretta a rafforzare l'operatività dei Confidi in risposta
                  all'esigenza di adattare tale attività alle recenti
                  proposte del Comitato di Basilea (cosiddetto Basilea 2) sul
                  riconoscimento delle garanzie (individuali e reali) ai fini
                  di gestione del rischio di credito. La riforma, auspicata dai
                  disegni di legge, mira a soddisfare l'esigenza di operare un
                  cambiamento strategico nelle modalità operative dei
                  Confidi che dia significato economico alle garanzie da essi
                  rilasciate, e consenta alle banche di impiegare tali strumenti
                  ai fini di un'effettiva attenuazione del rischio, fornendo
                  alle stesse quelle informazioni necessarie nell'attività di
                  gestione del rischio di credito alle piccole e medie imprese.
                  La realtà dei Confidi italiani, infatti, è caratterizzata
                  da un elevato numero di organismi di garanzia, e tale situazione
                  comporta conseguenze non indifferenti sul piano dell'incisività della
                  loro azione verso i consorziati e le controparti bancarie.
                  I Confidi, la cui attività consiste nella prestazione
                  di garanzie collettive alle piccole e medie imprese, costituiscono
                  infatti uno strumento determinante per favorire l'accesso al
                  credito in tutti i settori economici: artigianato, industria,
                  commercio e, in misura meno rilevante, agricoltura. L'attività a
                  favore delle imprese minori è costituita dalla prestazione
                  di garanzie a carattere mutualistico, con natura prevalentemente
                  reale (pegno), alla cui formazione concorrono, oltre agli imprenditori
                  aderenti ai Confidi, anche, e in misura sempre più significativa,
                  enti sostenitori esterni, pubblici e privati. Attraverso l'espletamento
                  dell'attività di garante, i Confidi accrescono le possibilità di
                  credito delle imprese minori associate e aumentano la loro
                  forza contrattuale, consentendo l'applicazione delle migliori
                  condizioni del mercato del credito. Allo stesso tempo, i Confidi
                  si sono rivelati capaci di operare una corretta selezione del
                  rischio, avvalendosi di una capacità di valutazione
                  ravvicinata e informata della situazione di ogni singola impresa.
                  Il testo unificato dei disegni di legge prevede un rafforzamento
                  patrimoniale dei Confidi sia in termini di requisiti patrimoniali
                  minimi che di incentivazione alle fusioni e aggregazioni, e
                  in tale contesto s'inseriscono anche le norme che prevedono
                  per le società cooperative la non assoggettazione all'obbligo
                  di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. Di particolare
                  rilievo, a tale proposito, risulta la disposizione di uno degli
                  articoli del testo unificato che recepisce una proposta del
                  Coordinamento Nazionale dei Confidi diretta a prevedere una
                  complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le imprese (Legge
                  n. 662 del 1996) al fine di creare un sistema nazionale di
                  garanzia articolato su due livelli: un primo (garanzia diretta)
                  riservato ai Confidi e agli altri garanti operanti sul territorio
                  e un secondo livello (controgaranzia) affidata al Fondo. La
                  riforma è volta, dunque, a rafforzare e dare continuità all'azione
                  del Fondo di Garanzia, la cui operatività appare attualmente
                  indebolita, conservandone l'unitarietà. Un Fondo nazionale,
                  infatti, dovrebbe avere, in virtù proprio delle elevate
                  dimensioni e dell'efficace ripartizione dei rischi, un rating
                  migliore rispetto ai fondi regionali più piccoli e maggiormente
                  esposti al rischio. Viene, inoltre, favorita l'evoluzione dei
                  Confidi consentendo, nel rispetto dei principi del vigente
                  ordinamento bancario e creditizio, l'utilizzazione dei modelli
                  di banca di credito cooperativo o di intermediario finanziario
                  iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del
                  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il testo
                  unificato prevede, poi, la possibilità che l'attività di
                  garanzia collettiva dei fidi venga svolta anche da parte delle
                  banche, secondo il modello delle banche cooperative. In particolare,
                  per gli istituti di credito che, in base al proprio statuto,
                  svolgono detta attività in misura rilevante rispetto
                  alle altre forme di operatività, trovano applicazione
                  alcune norme che regolano l'operatività dei consorzi
                  di garanzia collettiva fidi. Tali soggetti si configurerebbero
                  come un sorta di sub-categoria nell'ambito delle "banche
                  cooperative", con una propria denominazione e una regolamentazione
                  in parte modificata per tenere conto delle specifiche caratteristiche
                  dell'operatività di tali intermediari e delle categorie
                  di soggetti che possono far parte della compagine sociale.
                  Alla Banca d'Italia spetterebbe poi il compito di dettare disposizioni
                  di attuazione al fine di tenere conto delle specificità operative
                  dei nuovi soggetti bancari. Infine, per quanto concerne l'evoluzione
                  dei Confidi verso il modello di intermediario finanziario iscritto
                  nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
                  legislativo n.385 del 1993, il testo adottato dalla Commissione
                  Finanze del Senato, prevede la costituzione di due categorie
                  di Confidi: quelli minori, che continuerebbero ad essere iscritti
                  in una apposita sezione la cui operatività resterebbe
                  sostanzialmente limitata a quella attuale (garanzia collettiva
                  fidi); e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale ai
                  quali verrebbero richiesti requisiti dimensionali e patrimoniali
                  specifici. Quest'ultimi potrebbero, dunque, esercitare oltre
                  alla garanzia collettiva dei fidi (che rimarrebbe comunque
                  l'attività prevalente) anche alcune attività di
                  garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici
                  di agevolazione, mentre solo in via residuale potrebbero esercitare
                  le altre attività finanziarie riservate agli intermediari
                  iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del sopra indicato
                  decreto legislativo. I disegni di legge in corso di esame intendono
                  promuovere sia il riordino sia l'evoluzione dei Confidi attraverso
                  una strutturazione del fenomeno su due tipologie: una prima,
                  rappresentata dagli attuali Confidi, alla quale si offre una
                  normativa di riferimento per loro specificatamente dettata;
                  una seconda, costituita invece da società di mutua garanzia,
                  di nuova concezione e disciplina, chiamate a inserirsi nel
                  mercato finanziario con oneri e diritti non diversi dagli altri
                  soggetti che già vi operano a pieno titolo. 
                   
	   
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