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  Dicembre 2012

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n° 6 Luglio 2004
 




     INSERTO ASSEMBLEA DEI SOCI GENERALE 2004 RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANDREA PRETE
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MISURE DI SOSTEGNO AL RATING
RAFFORZARE L’OPERATIVITÀ DEI CONFIDI
Il nuovo approccio alla gestione del rischio del credito

Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it

Negli ultimi anni numerosi provvedimenti legislativi, fino al recente testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385) hanno interessato il mercato finanziario, sottoponendo a una disciplina differenziata ma sostanzialmente onnicomprensiva tutti i soggetti che vi operano, non più identificabili nelle sole banche in ragione dell'ampliamento dei partecipanti al mercato finanziario. Ai margini di questi interventi legislativi sono, tuttavia, sempre rimasti i Confidi, che non avevano finora formato oggetto d'alcuno specifico provvedimento. Si è avvertita, quindi, l'esigenza di un primo intervento legislativo d'inquadramento del fenomeno, sia in considerazione dell'attuale stato d'evoluzione della garanzia collettiva in Italia sia in ragione dell'inevitabile confronto con le esperienze dei principali Paesi dell'Unione Europea. Oggi, dunque, è all'esame della Commissione Finanze del Senato il testo unificato di più disegni di legge mirante a disciplinare la materia relativa alle cooperative, ai consorzi di garanzia mutualistica e alle società di mutua garanzia. L'obiettivo principale del testo unificato approvato dalla Commissione è delineare una riforma diretta a rafforzare l'operatività dei Confidi in risposta all'esigenza di adattare tale attività alle recenti proposte del Comitato di Basilea (cosiddetto Basilea 2) sul riconoscimento delle garanzie (individuali e reali) ai fini di gestione del rischio di credito. La riforma, auspicata dai disegni di legge, mira a soddisfare l'esigenza di operare un cambiamento strategico nelle modalità operative dei Confidi che dia significato economico alle garanzie da essi rilasciate, e consenta alle banche di impiegare tali strumenti ai fini di un'effettiva attenuazione del rischio, fornendo alle stesse quelle informazioni necessarie nell'attività di gestione del rischio di credito alle piccole e medie imprese. La realtà dei Confidi italiani, infatti, è caratterizzata da un elevato numero di organismi di garanzia, e tale situazione comporta conseguenze non indifferenti sul piano dell'incisività della loro azione verso i consorziati e le controparti bancarie. I Confidi, la cui attività consiste nella prestazione di garanzie collettive alle piccole e medie imprese, costituiscono infatti uno strumento determinante per favorire l'accesso al credito in tutti i settori economici: artigianato, industria, commercio e, in misura meno rilevante, agricoltura. L'attività a favore delle imprese minori è costituita dalla prestazione di garanzie a carattere mutualistico, con natura prevalentemente reale (pegno), alla cui formazione concorrono, oltre agli imprenditori aderenti ai Confidi, anche, e in misura sempre più significativa, enti sostenitori esterni, pubblici e privati. Attraverso l'espletamento dell'attività di garante, i Confidi accrescono le possibilità di credito delle imprese minori associate e aumentano la loro forza contrattuale, consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito. Allo stesso tempo, i Confidi si sono rivelati capaci di operare una corretta selezione del rischio, avvalendosi di una capacità di valutazione ravvicinata e informata della situazione di ogni singola impresa. Il testo unificato dei disegni di legge prevede un rafforzamento patrimoniale dei Confidi sia in termini di requisiti patrimoniali minimi che di incentivazione alle fusioni e aggregazioni, e in tale contesto s'inseriscono anche le norme che prevedono per le società cooperative la non assoggettazione all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. Di particolare rilievo, a tale proposito, risulta la disposizione di uno degli articoli del testo unificato che recepisce una proposta del Coordinamento Nazionale dei Confidi diretta a prevedere una complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le imprese (Legge n. 662 del 1996) al fine di creare un sistema nazionale di garanzia articolato su due livelli: un primo (garanzia diretta) riservato ai Confidi e agli altri garanti operanti sul territorio e un secondo livello (controgaranzia) affidata al Fondo. La riforma è volta, dunque, a rafforzare e dare continuità all'azione del Fondo di Garanzia, la cui operatività appare attualmente indebolita, conservandone l'unitarietà. Un Fondo nazionale, infatti, dovrebbe avere, in virtù proprio delle elevate dimensioni e dell'efficace ripartizione dei rischi, un rating migliore rispetto ai fondi regionali più piccoli e maggiormente esposti al rischio. Viene, inoltre, favorita l'evoluzione dei Confidi consentendo, nel rispetto dei principi del vigente ordinamento bancario e creditizio, l'utilizzazione dei modelli di banca di credito cooperativo o di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il testo unificato prevede, poi, la possibilità che l'attività di garanzia collettiva dei fidi venga svolta anche da parte delle banche, secondo il modello delle banche cooperative. In particolare, per gli istituti di credito che, in base al proprio statuto, svolgono detta attività in misura rilevante rispetto alle altre forme di operatività, trovano applicazione alcune norme che regolano l'operatività dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Tali soggetti si configurerebbero come un sorta di sub-categoria nell'ambito delle "banche cooperative", con una propria denominazione e una regolamentazione in parte modificata per tenere conto delle specifiche caratteristiche dell'operatività di tali intermediari e delle categorie di soggetti che possono far parte della compagine sociale. Alla Banca d'Italia spetterebbe poi il compito di dettare disposizioni di attuazione al fine di tenere conto delle specificità operative dei nuovi soggetti bancari. Infine, per quanto concerne l'evoluzione dei Confidi verso il modello di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n.385 del 1993, il testo adottato dalla Commissione Finanze del Senato, prevede la costituzione di due categorie di Confidi: quelli minori, che continuerebbero ad essere iscritti in una apposita sezione la cui operatività resterebbe sostanzialmente limitata a quella attuale (garanzia collettiva fidi); e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale ai quali verrebbero richiesti requisiti dimensionali e patrimoniali specifici. Quest'ultimi potrebbero, dunque, esercitare oltre alla garanzia collettiva dei fidi (che rimarrebbe comunque l'attività prevalente) anche alcune attività di garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici di agevolazione, mentre solo in via residuale potrebbero esercitare le altre attività finanziarie riservate agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del sopra indicato decreto legislativo. I disegni di legge in corso di esame intendono promuovere sia il riordino sia l'evoluzione dei Confidi attraverso una strutturazione del fenomeno su due tipologie: una prima, rappresentata dagli attuali Confidi, alla quale si offre una normativa di riferimento per loro specificatamente dettata; una seconda, costituita invece da società di mutua garanzia, di nuova concezione e disciplina, chiamate a inserirsi nel mercato finanziario con oneri e diritti non diversi dagli altri soggetti che già vi operano a pieno titolo.

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