MISURE DI SOSTEGNO AL RATING
RAFFORZARE L’OPERATIVITÀ DEI CONFIDI
Il nuovo approccio alla gestione
del rischio del credito
Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it
Negli
ultimi anni numerosi provvedimenti legislativi, fino al recente
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)
hanno interessato il mercato finanziario, sottoponendo a una
disciplina differenziata ma sostanzialmente onnicomprensiva
tutti i soggetti che vi operano, non più identificabili
nelle sole banche in ragione dell'ampliamento dei partecipanti
al mercato finanziario. Ai margini di questi interventi legislativi
sono, tuttavia, sempre rimasti i Confidi, che non avevano finora
formato oggetto d'alcuno specifico provvedimento. Si è avvertita,
quindi, l'esigenza di un primo intervento legislativo d'inquadramento
del fenomeno, sia in considerazione dell'attuale stato d'evoluzione
della garanzia collettiva in Italia sia in ragione dell'inevitabile
confronto con le esperienze dei principali Paesi dell'Unione
Europea. Oggi, dunque, è all'esame della Commissione
Finanze del Senato il testo unificato di più disegni
di legge mirante a disciplinare la materia relativa alle cooperative,
ai consorzi di garanzia mutualistica e alle società di
mutua garanzia. L'obiettivo principale del testo unificato
approvato dalla Commissione è delineare una riforma
diretta a rafforzare l'operatività dei Confidi in risposta
all'esigenza di adattare tale attività alle recenti
proposte del Comitato di Basilea (cosiddetto Basilea 2) sul
riconoscimento delle garanzie (individuali e reali) ai fini
di gestione del rischio di credito. La riforma, auspicata dai
disegni di legge, mira a soddisfare l'esigenza di operare un
cambiamento strategico nelle modalità operative dei
Confidi che dia significato economico alle garanzie da essi
rilasciate, e consenta alle banche di impiegare tali strumenti
ai fini di un'effettiva attenuazione del rischio, fornendo
alle stesse quelle informazioni necessarie nell'attività di
gestione del rischio di credito alle piccole e medie imprese.
La realtà dei Confidi italiani, infatti, è caratterizzata
da un elevato numero di organismi di garanzia, e tale situazione
comporta conseguenze non indifferenti sul piano dell'incisività della
loro azione verso i consorziati e le controparti bancarie.
I Confidi, la cui attività consiste nella prestazione
di garanzie collettive alle piccole e medie imprese, costituiscono
infatti uno strumento determinante per favorire l'accesso al
credito in tutti i settori economici: artigianato, industria,
commercio e, in misura meno rilevante, agricoltura. L'attività a
favore delle imprese minori è costituita dalla prestazione
di garanzie a carattere mutualistico, con natura prevalentemente
reale (pegno), alla cui formazione concorrono, oltre agli imprenditori
aderenti ai Confidi, anche, e in misura sempre più significativa,
enti sostenitori esterni, pubblici e privati. Attraverso l'espletamento
dell'attività di garante, i Confidi accrescono le possibilità di
credito delle imprese minori associate e aumentano la loro
forza contrattuale, consentendo l'applicazione delle migliori
condizioni del mercato del credito. Allo stesso tempo, i Confidi
si sono rivelati capaci di operare una corretta selezione del
rischio, avvalendosi di una capacità di valutazione
ravvicinata e informata della situazione di ogni singola impresa.
Il testo unificato dei disegni di legge prevede un rafforzamento
patrimoniale dei Confidi sia in termini di requisiti patrimoniali
minimi che di incentivazione alle fusioni e aggregazioni, e
in tale contesto s'inseriscono anche le norme che prevedono
per le società cooperative la non assoggettazione all'obbligo
di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. Di particolare
rilievo, a tale proposito, risulta la disposizione di uno degli
articoli del testo unificato che recepisce una proposta del
Coordinamento Nazionale dei Confidi diretta a prevedere una
complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le imprese (Legge
n. 662 del 1996) al fine di creare un sistema nazionale di
garanzia articolato su due livelli: un primo (garanzia diretta)
riservato ai Confidi e agli altri garanti operanti sul territorio
e un secondo livello (controgaranzia) affidata al Fondo. La
riforma è volta, dunque, a rafforzare e dare continuità all'azione
del Fondo di Garanzia, la cui operatività appare attualmente
indebolita, conservandone l'unitarietà. Un Fondo nazionale,
infatti, dovrebbe avere, in virtù proprio delle elevate
dimensioni e dell'efficace ripartizione dei rischi, un rating
migliore rispetto ai fondi regionali più piccoli e maggiormente
esposti al rischio. Viene, inoltre, favorita l'evoluzione dei
Confidi consentendo, nel rispetto dei principi del vigente
ordinamento bancario e creditizio, l'utilizzazione dei modelli
di banca di credito cooperativo o di intermediario finanziario
iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il testo
unificato prevede, poi, la possibilità che l'attività di
garanzia collettiva dei fidi venga svolta anche da parte delle
banche, secondo il modello delle banche cooperative. In particolare,
per gli istituti di credito che, in base al proprio statuto,
svolgono detta attività in misura rilevante rispetto
alle altre forme di operatività, trovano applicazione
alcune norme che regolano l'operatività dei consorzi
di garanzia collettiva fidi. Tali soggetti si configurerebbero
come un sorta di sub-categoria nell'ambito delle "banche
cooperative", con una propria denominazione e una regolamentazione
in parte modificata per tenere conto delle specifiche caratteristiche
dell'operatività di tali intermediari e delle categorie
di soggetti che possono far parte della compagine sociale.
Alla Banca d'Italia spetterebbe poi il compito di dettare disposizioni
di attuazione al fine di tenere conto delle specificità operative
dei nuovi soggetti bancari. Infine, per quanto concerne l'evoluzione
dei Confidi verso il modello di intermediario finanziario iscritto
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo n.385 del 1993, il testo adottato dalla Commissione
Finanze del Senato, prevede la costituzione di due categorie
di Confidi: quelli minori, che continuerebbero ad essere iscritti
in una apposita sezione la cui operatività resterebbe
sostanzialmente limitata a quella attuale (garanzia collettiva
fidi); e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale ai
quali verrebbero richiesti requisiti dimensionali e patrimoniali
specifici. Quest'ultimi potrebbero, dunque, esercitare oltre
alla garanzia collettiva dei fidi (che rimarrebbe comunque
l'attività prevalente) anche alcune attività di
garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici
di agevolazione, mentre solo in via residuale potrebbero esercitare
le altre attività finanziarie riservate agli intermediari
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del sopra indicato
decreto legislativo. I disegni di legge in corso di esame intendono
promuovere sia il riordino sia l'evoluzione dei Confidi attraverso
una strutturazione del fenomeno su due tipologie: una prima,
rappresentata dagli attuali Confidi, alla quale si offre una
normativa di riferimento per loro specificatamente dettata;
una seconda, costituita invece da società di mutua garanzia,
di nuova concezione e disciplina, chiamate a inserirsi nel
mercato finanziario con oneri e diritti non diversi dagli altri
soggetti che già vi operano a pieno titolo.
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