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 ORDINE IN MATERIA DI PRIVACY 
  CHI NOTIFICA COSA 
		  STATUTO
		      DEL CONTRIBUENTE 
		    LA FIGURA DEL GARANTE 
		  ORDINE IN MATERIA DI PRIVACY 
		    CHI NOTIFICA COSA 
	        Un provvedimento normativo unico
	        riunisce quanto legiferato negli anni 
	         
	        
	              Giancarmine Vitolo 
	              Componente Ordine dei Commercialisti di Salerno  
	              giancarminevitolo@cfvsrl.191.it 
 
  
                  Il legislatore, in materia di privacy, ha emanato il D.Lgs.
                  30.6.2003 n. 196, per la protezione dei dati personali, che
                  ha modificato la disciplina emanata a partire dalla L. 31.12.96
                  n. 675. La norma sembra attagliarsi meglio a imprese di grandi
                  dimensioni, mentre appare eccessivamente onerosa per l'applicazione
                  se riferita a studi professionali e a piccole e medie aziende;
                  senza contare, poi, che a tali tipologie la novità della
                  norma è sfuggita completamente e/o è stata recepita
                  non con la dovuta attenzione. Inoltre, altro appunto nei confronti
                  della normativa in esame va fatto circa una mancata netta differenziazione
                  tra dati puramente personali e dati sensibili e giudiziari,
                  accomunando (a parte la notifica al garante) in termini di
                  adempimenti, sanzioni e quant'altro, soggetti di diverse dimensioni
                  che operano in diversi settori, più o meno a rischio
                  sotto tale profilo. La cosa assume, poi, particolare gravità se
                  rapportata alle sanzioni previste che non appaiono poter essere
                  adeguatamente graduate in funzione della gravità della
                  violazione, specie ove abbiano a sanzionare l'inosservanza
                  di semplici obblighi formali. 
                   
                  L'iter normativo 
                                    La L. 31.12.96 n. 675, ha introdotto un'organica e complessa
                  disciplina per la tutela delle persone e degli altri soggetti
                  rispetto al trattamento dei dati personali. La complessità della
                  materia e l'evoluzione tecnologica legata all'informatica e
                  alle telecomunicazioni ha però fatto sì che tale
                  disciplina sia stata oggetto di numerosi successivi provvedimenti
                  di modifica. Al fine di riunire in un unico provvedimento normativo
                  quanto legiferato nel corso degli anni, è stato emanato,
                  appunto, il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 che provvede ad abrogare
                  espressamente quasi tutti i provvedimenti in materia di tutela
                  della privacy che erano stati precedentemente emanati. 
                   
                  Il contenuto del "Codice"  
                                    Così come definito il "Codice" della privacy
                  contiene, una serie di principi e regole relativi alla protezione
                  dei dati personali, al trattamento di tale dati, con particolare
                  attenzione al trattamento dei dati "sensibili" e
                  giudiziari, alle disposizioni relative ai titolari, ai responsabili
                  e agli incaricati del trattamento, alla disciplina relativa
                  al trasferimento dei dati personali all'estero, alle disposizioni
                  relative alle misure di sicurezza. Inoltre, fa parte del contenuto
                  anche la disciplina del "Garante della privacy",
                  nonché le sanzioni amministrative e penali per le violazioni
                  attinenti alla disciplina di tutela dei dati personali. In
                  pratica, per la maggior parte dei titolari occorrerà procedere
                  ad aggiornare i riferimenti normativi nei modelli di informativa
                  e di richiesta di consenso dell'interessato, modificare le
                  misure di sicurezza, adeguandole ai nuovi requisiti minimi
                  dalla normativa, predisporre il documento programmatico sulla
                  sicurezza (DPS). Si ricorda, infine, che appare obbligatorio
                  in chi redige la relazione accompagnatoria al bilancio, e opportuno
                  negli altri casi indicare l'aggiornamento del documento programmatico
                  sulla sicurezza. Nulla è cambiato, invece, in merito
                  all'ambito di applicazione circa la tutela della privacy, che
                  resta applicabile a tutti i soggetti che trattano dati personali,
                  sia con mezzi elettronici che manuali. Sono esclusi dall'applicazione
                  i trattamenti effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente
                  personali (cioè al di fuori dell'attività di
                  impresa o professionale), a condizione che i dati non siano
                  destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione. 
                   
                  La notificazione al Garante 
                                    Originariamente la norma prevedeva che l'obbligo di notificazione
                  al Garante fosse generalizzato, cioè dovesse essere
                  adempiuto da chiunque trattasse dati personali. Con il nuovo "Codice",
                  invece, tale obbligo di notifica al Garante è previsto
                  solo se il trattamento riguarda alcune ipotesi tra le quali:
                  dati genetici, biometrici; che indicano la posizione geografica
                  di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
                  idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; di
                  rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive; relativi
                  a sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio
                  della spesa sanitaria; idonei a rivelare la vita sessuale o
                  la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi
                  senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
                  filosofico, religioso o sindacale; trattati con l'ausilio di
                  strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato,
                  o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
                  l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
                  dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
                  medesimi agli utenti; "sensibili" registrati in banche
                  di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
                  nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione,
                  ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; registrati
                  in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici
                  e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla
                  situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni,
                  a comportamenti illeciti o fraudolenti. La notificazione deve
                  contenere, tra l'altro, l'indicazione dei dati relativi al
                  titolare, a uno solo dei responsabili del trattamento, se nominati,
                  le categorie dei trattamenti per i quali vi è l'obbligo
                  di notificazione, le finalità e modalità del
                  trattamento, i luoghi di custodia dei dati, e infine le misure
                  di sicurezza adottate, anche ulteriori rispetto a quelle "minime" previste
                  dal Codice. La notificazione del trattamento va effettuata
                  al Garante prima dell'inizio del trattamento, una sola volta,
                  a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
                  trattamento. La notificazione è validamente effettuata
                  solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il
                  modello predisposto dal Garante, osservando, chiaramente le
                  prescrizioni da questi impartite a tal uopo. 
                   
                  La cessazione del trattamento dei dati personali 
                                    In caso di cessazione del trattamento di dati personali non è più previsto
                  un generale obbligo di notificazione al Garante della loro
                  destinazione. Gli stessi dati personali possono essere: distrutti;
                  ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
                  in termini compatibili agli scopi per i quali i dati erano
                  stati raccolti; conservati per fini esclusivamente personali
                  e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
                  conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici
                  o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti,
                  alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di
                  buona condotta. Rispetto alla precedente normativa il "Codice" non
                  prevede più, in via generale, l'obbligo del titolare
                  di notificare preventivamente al Garante la destinazione dei
                  dati personali il cui trattamento è cessato. Tuttavia,
                  tale obbligo permane in relazione ai trattamenti di dati personali
                  per i quali la notifica è ancora obbligatoria. 
                   
                  La responsabilità civile 
                                    Le violazioni sulla disciplina della "privacy" sono
                  fonte di responsabilità civile per danni. Il "Codice" prevede
                  un'ipotesi di responsabilità per i danni cagionati per
                  effetto del trattamento di dati personali, con un richiamo
                  alla disciplina prevista dall'art. 2050 c.c.. Viene quindi
                  confermato un orientamento molto rigoroso del legislatore,
                  poiché l'art. 2050 c.c. configura una responsabilità "oggettiva",
                  in quanto l'obbligo del risarcimento sussiste nei confronti
                  di chiunque abbia cagionato un danno, senza che assuma rilievo
                  l'attribuibilità del fatto a titolo di dolo o colpa,
                  ma con l'unica prova liberatoria di aver adottato tutte le
                  misure idonee a evitare il danno. Queste ultime possono essere
                  ulteriori rispetto alle misure minime di sicurezza previste
                  dal Codice. 
	      
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