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  Dicembre 2012

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n° 6 Luglio 2004
 




     INSERTO ASSEMBLEA DEI SOCI GENERALE 2004 RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANDREA PRETE
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ORDINE IN MATERIA DI PRIVACY
CHI NOTIFICA COSA

STATUTO DEL CONTRIBUENTE
LA FIGURA DEL GARANTE

ORDINE IN MATERIA DI PRIVACY
CHI NOTIFICA COSA
Un provvedimento normativo unico riunisce quanto legiferato negli anni

Giancarmine Vitolo
Componente Ordine dei Commercialisti di Salerno
giancarminevitolo@cfvsrl.191.it

Il legislatore, in materia di privacy, ha emanato il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, per la protezione dei dati personali, che ha modificato la disciplina emanata a partire dalla L. 31.12.96 n. 675. La norma sembra attagliarsi meglio a imprese di grandi dimensioni, mentre appare eccessivamente onerosa per l'applicazione se riferita a studi professionali e a piccole e medie aziende; senza contare, poi, che a tali tipologie la novità della norma è sfuggita completamente e/o è stata recepita non con la dovuta attenzione. Inoltre, altro appunto nei confronti della normativa in esame va fatto circa una mancata netta differenziazione tra dati puramente personali e dati sensibili e giudiziari, accomunando (a parte la notifica al garante) in termini di adempimenti, sanzioni e quant'altro, soggetti di diverse dimensioni che operano in diversi settori, più o meno a rischio sotto tale profilo. La cosa assume, poi, particolare gravità se rapportata alle sanzioni previste che non appaiono poter essere adeguatamente graduate in funzione della gravità della violazione, specie ove abbiano a sanzionare l'inosservanza di semplici obblighi formali.

L'iter normativo
La L. 31.12.96 n. 675, ha introdotto un'organica e complessa disciplina per la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La complessità della materia e l'evoluzione tecnologica legata all'informatica e alle telecomunicazioni ha però fatto sì che tale disciplina sia stata oggetto di numerosi successivi provvedimenti di modifica. Al fine di riunire in un unico provvedimento normativo quanto legiferato nel corso degli anni, è stato emanato, appunto, il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 che provvede ad abrogare espressamente quasi tutti i provvedimenti in materia di tutela della privacy che erano stati precedentemente emanati.

Il contenuto del "Codice"
Così come definito il "Codice" della privacy contiene, una serie di principi e regole relativi alla protezione dei dati personali, al trattamento di tale dati, con particolare attenzione al trattamento dei dati "sensibili" e giudiziari, alle disposizioni relative ai titolari, ai responsabili e agli incaricati del trattamento, alla disciplina relativa al trasferimento dei dati personali all'estero, alle disposizioni relative alle misure di sicurezza. Inoltre, fa parte del contenuto anche la disciplina del "Garante della privacy", nonché le sanzioni amministrative e penali per le violazioni attinenti alla disciplina di tutela dei dati personali. In pratica, per la maggior parte dei titolari occorrerà procedere ad aggiornare i riferimenti normativi nei modelli di informativa e di richiesta di consenso dell'interessato, modificare le misure di sicurezza, adeguandole ai nuovi requisiti minimi dalla normativa, predisporre il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Si ricorda, infine, che appare obbligatorio in chi redige la relazione accompagnatoria al bilancio, e opportuno negli altri casi indicare l'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. Nulla è cambiato, invece, in merito all'ambito di applicazione circa la tutela della privacy, che resta applicabile a tutti i soggetti che trattano dati personali, sia con mezzi elettronici che manuali. Sono esclusi dall'applicazione i trattamenti effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali (cioè al di fuori dell'attività di impresa o professionale), a condizione che i dati non siano destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione.

La notificazione al Garante
Originariamente la norma prevedeva che l'obbligo di notificazione al Garante fosse generalizzato, cioè dovesse essere adempiuto da chiunque trattasse dati personali. Con il nuovo "Codice", invece, tale obbligo di notifica al Garante è previsto solo se il trattamento riguarda alcune ipotesi tra le quali: dati genetici, biometrici; che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; di rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive; relativi a sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; "sensibili" registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. La notificazione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei dati relativi al titolare, a uno solo dei responsabili del trattamento, se nominati, le categorie dei trattamenti per i quali vi è l'obbligo di notificazione, le finalità e modalità del trattamento, i luoghi di custodia dei dati, e infine le misure di sicurezza adottate, anche ulteriori rispetto a quelle "minime" previste dal Codice. La notificazione del trattamento va effettuata al Garante prima dell'inizio del trattamento, una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante, osservando, chiaramente le prescrizioni da questi impartite a tal uopo.

La cessazione del trattamento dei dati personali
In caso di cessazione del trattamento di dati personali non è più previsto un generale obbligo di notificazione al Garante della loro destinazione. Gli stessi dati personali possono essere: distrutti; ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta. Rispetto alla precedente normativa il "Codice" non prevede più, in via generale, l'obbligo del titolare di notificare preventivamente al Garante la destinazione dei dati personali il cui trattamento è cessato. Tuttavia, tale obbligo permane in relazione ai trattamenti di dati personali per i quali la notifica è ancora obbligatoria.

La responsabilità civile
Le violazioni sulla disciplina della "privacy" sono fonte di responsabilità civile per danni. Il "Codice" prevede un'ipotesi di responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali, con un richiamo alla disciplina prevista dall'art. 2050 c.c.. Viene quindi confermato un orientamento molto rigoroso del legislatore, poiché l'art. 2050 c.c. configura una responsabilità "oggettiva", in quanto l'obbligo del risarcimento sussiste nei confronti di chiunque abbia cagionato un danno, senza che assuma rilievo l'attribuibilità del fatto a titolo di dolo o colpa, ma con l'unica prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Queste ultime possono essere ulteriori rispetto alle misure minime di sicurezza previste dal Codice.


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