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	   VIDEOSORVEGLIANZA: ISTRUZIONI PER L’USO 
	    LE NUOVE REGOLE DEL GARANTE 
	        Linee guida per una corretta
	        gestione  
	        
	               
                    Riccardo Imperiali 
                    Titolare Studio Legale Imperiali  
                    infoimperiali@imperiali.com
                     
                   
                                     Allo
                  scopo di conformare i trattamenti di dati personali mediante
                  videosorveglianza al nuovo Codice Privacy, il Garante ha ritenuto
                  opportuno aggiornare il provvedimento del 2000 con una nuova
                  versione datata 29 aprile 2004. Quanto descritto nel menzionato
                  provvedimento va applicato anche alla aziende, per una corretta
                  gestione degli aspetti legati al trattamento di dati personali
                  per mezzo di un impianto di videosorveglianza ed evitare utilizzi
                  impropri dei dati raccolti. 
                   
                  Principi generali: liceità 
                                    Lo scopo del trattamento dei dati deve essere lecito. La ripresa
                  delle immagini e dei suoni, l'invio alla centralina dei dati,
                  la diffusione delle immagini sui monitor di controllo e l'eventuale
                  registrazione devono avvenire nel rispetto sia della disciplina
                  in materia di protezione dei dati sia di quanto prescritto
                  da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione
                  di apparecchi audiovisivi (es. Statuto dei Lavoratori, norme
                  del codice civile e penale a difesa del domicilio). 
                   
                  Il Principio di Necessità 
                                    L'installazione di un sistema di videosorveglianza implica
                  l'introduzione di un vincolo per il cittadino cosicchè,
                  in virtù del principio di necessità, devono essere
                  esclusi usi superflui ed evitati eccessi.  
                  Per tale motivo, i sistemi informativi e i software degli impianti
                  in questione devono essere progettati e configurati in modo
                  da non utilizzare dati relativi a persone identificabili nei
                  casi in cui le finalità del trattamento possano essere
                  realizzate impiegando solo dati anonimi (è il caso,
                  ad esempio, del monitoraggio del traffico). 
                   
                  Il Principio di Proporzionalità 
                                    In base a questo principio, si può ricorrere ad un sistema
                  di videosorveglianza solo quando altre misure siano state valutate
                  non sufficienti o non attuabili. Se, per esempio, tale installazione
                  mira alla tutela dei beni, devono essere risultati non sufficienti
                  altri sistemi quali sorveglianza da parte di addetti, protezione
                  degli ingressi, abilitazione di permessi di accesso, sistemi
                  di allarme. Nel compiere tale valutazione non deve essere preferita
                  la scelta meno costosa o meno complicata, che però potrebbe
                  violare i diritti di altri cittadini o di chi abbia diversi
                  legittimi interessi, ma la più opportuna, valutando
                  i tanti interessi in gioco. Nello stesso modo, si dovrà ben
                  misurare l'aspetto tecnologico; in altre parole, occorrerà verificare
                  se sia necessario o meno raccogliere immagini dettagliate,
                  quale debba essere la dislocazione e le tipologie - fisse o
                  mobili - degli apparecchi, e l'angolo di visuale. 
                   
                  Il Principio di Finalità 
                                    Si tratta dello scopo in virtù del quale si raccolgono
                  i dati (cioè, le immagini). Al proposito, il Garante
                  ricorda che possono essere perseguiti solo scopi legittimi,
                  determinati e resi direttamente conoscibili attraverso preventive
                  comunicazioni o cartelli di avvertimento al pubblico. 
                   
                  Adempimenti 
                                    Presupposto necessario del lecito e corretto utilizzo degli
                  impianti di videosorveglianza è la realizzazione degli
                  adempimenti privacy previsti dal Codice a tutela dei diritti
                  e delle libertà fondamentali dei cittadini. Preliminarmente,
                  l'interessato deve essere informato sia del fatto che si trova
                  o sta accedendo ad una zona videosorvegliata sia dell'eventuale
                  registrazione delle immagini. L'informativa deve fornire gli
                  elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche,
                  ma chiare e senza ambiguità. A tal proposito, il Garante
                  ha individuato il modello semplificato di informativa "minima" adatto
                  a essere utilizzato in aree esterne e reperibile online sul
                  sito www.garanteprivacy.it. In presenza di più telecamere
                  o di aree particolarmente vaste è necessario apporre
                  più cartelli. Circa il consenso, invece, va detto che
                  i soggetti pubblici possono effettuare attività di videosorveglianza
                  solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali,
                  nel rispetto del solo obbligo di informativa. I privati e gli
                  enti pubblici economici, al contrario, possono trattare dati
                  personali solo se vi è il consenso preventivo ed espresso
                  dall'interessato o si è in presenza di uno dei casi
                  di esclusione previsti dal legislatore. Dal momento che, in
                  materia di videosorveglianza, la possibilità di raccogliere
                  lecitamente il consenso può essere fortemente limitata
                  dal funzionamento dei sistemi di rilevazione, il Garante ha
                  ritenuto applicabile l'istituto del bilanciamento di interessi
                  (art. 24, co. 1, lett. g) del Codice). Sono, pertanto, indicati
                  espressamente i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire
                  senza consenso, in quanto effettuata nell'intento di perseguire
                  un legittimo interesse del Titolare, per fini di tutela di
                  persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine
                  o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza
                  sul lavoro. 
                   
                  Soggetti preposti 
                                    Un altro aspetto affrontato nel provvedimento riguarda l'applicabilità delle
                  regole organizzative previste dal Codice Privacy (artt. 29
                  e 30) circa la necessità di nomina del Responsabile
                  del trattamento e di designazione per iscritto di tutte le
                  persone fisiche incaricate del trattamento e autorizzate a
                  utilizzare gli impianti e, laddove necessario, a visionare
                  le registrazioni. Tali regole operano anche quando ci si avvale
                  di una collaborazione esterna, come una società di vigilanza
                  privata. 
                   
                  Durata e casi specifici 
                                    In caso di registrazione, il Garante introduce la definizione
                  di un termine breve di conservazione dei dati, limitata a poche
                  ore (al massimo 24 ore successive alla registrazione), a esclusione
                  di particolari esigenze di ulteriore conservazione dovute a
                  festività o chiusura di uffici o esercizi e nel caso
                  in cui si debba soddisfare una richiesta dell'autorità giudiziaria
                  o di polizia. L'Autorità ha, infine, dettato le regole
                  per alcune ipotesi particolari di uso di impianti di videosorveglianza,
                  come per l'accesso ai centri storici o per monitorare il deposito
                  di rifiuti. 
                   
                  Rapporti di lavoro 
                                    In tale settore, va tenuto presente il divieto di controllo
                  a distanza dell'attività lavorativa, fatti salvi i casi
                  in cui la videosorveglianza è impiegata per esigenze
                  organizzative e dei processi produttivi o è richiesta
                  per la sicurezza del lavoro. In tali situazioni devono, comunque,
                  essere rispettate le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori
                  che impongono l'accordo con le rappresentanze sindacali o il
                  coinvolgimento dell'Ispettorato del lavoro. Sono, in ogni caso,
                  inammissibili installazioni in luoghi riservati ai lavoratori
                  o non destinati all'attività lavorativa (come la sala
                  ristoro o spazi ricreativi). 
                   
                  Videocitofoni e aree comuni 
                                    I videocitofoni sono ammissibili per identificare coloro che
                  si accingono ad entrare in luoghi privati. L'installazione
                  di videocamere, se effettuata nei pressi di immobili privati
                  o all'interno di condomini e delle loro pertinenze, nel caso
                  in cui i dati non siano comunicati o diffusi, non è soggetta
                  alle norme del Codice Privacy. Il Codice si applica, invece,
                  nel caso di utilizzo di un sistema di ripresa di aree condominiali
                  da parte di più proprietari o dalla relativa amministrazione
                  da studi professionali, società o da enti no profit. 
                   
                  Sanzioni 
                                    L'inosservanza delle regole previste nel provvedimento del
                  Garante e nel Codice Privacy rende il trattamento illecito
                  ed espone al rischio di inutilizzabilità dei dati trattati,
                  all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto di trattamento
                  disposti dal Garante, oltre che all'applicazione di sanzioni
                  amministrative e penali. 
	   
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