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n° 6 Luglio 2004
 




     INSERTO ASSEMBLEA DEI SOCI GENERALE 2004 RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANDREA PRETE
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VIDEOSORVEGLIANZA: ISTRUZIONI PER L’USO
LE NUOVE REGOLE DEL GARANTE
Linee guida per una corretta gestione

Riccardo Imperiali
Titolare Studio Legale Imperiali
infoimperiali@imperiali.com


Allo scopo di conformare i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza al nuovo Codice Privacy, il Garante ha ritenuto opportuno aggiornare il provvedimento del 2000 con una nuova versione datata 29 aprile 2004. Quanto descritto nel menzionato provvedimento va applicato anche alla aziende, per una corretta gestione degli aspetti legati al trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza ed evitare utilizzi impropri dei dati raccolti.

Principi generali: liceità
Lo scopo del trattamento dei dati deve essere lecito. La ripresa delle immagini e dei suoni, l'invio alla centralina dei dati, la diffusione delle immagini sui monitor di controllo e l'eventuale registrazione devono avvenire nel rispetto sia della disciplina in materia di protezione dei dati sia di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi (es. Statuto dei Lavoratori, norme del codice civile e penale a difesa del domicilio).

Il Principio di Necessità
L'installazione di un sistema di videosorveglianza implica l'introduzione di un vincolo per il cittadino cosicchè, in virtù del principio di necessità, devono essere esclusi usi superflui ed evitati eccessi.
Per tale motivo, i sistemi informativi e i software degli impianti in questione devono essere progettati e configurati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili nei casi in cui le finalità del trattamento possano essere realizzate impiegando solo dati anonimi (è il caso, ad esempio, del monitoraggio del traffico).

Il Principio di Proporzionalità
In base a questo principio, si può ricorrere ad un sistema di videosorveglianza solo quando altre misure siano state valutate non sufficienti o non attuabili. Se, per esempio, tale installazione mira alla tutela dei beni, devono essere risultati non sufficienti altri sistemi quali sorveglianza da parte di addetti, protezione degli ingressi, abilitazione di permessi di accesso, sistemi di allarme. Nel compiere tale valutazione non deve essere preferita la scelta meno costosa o meno complicata, che però potrebbe violare i diritti di altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi, ma la più opportuna, valutando i tanti interessi in gioco. Nello stesso modo, si dovrà ben misurare l'aspetto tecnologico; in altre parole, occorrerà verificare se sia necessario o meno raccogliere immagini dettagliate, quale debba essere la dislocazione e le tipologie - fisse o mobili - degli apparecchi, e l'angolo di visuale.

Il Principio di Finalità
Si tratta dello scopo in virtù del quale si raccolgono i dati (cioè, le immagini). Al proposito, il Garante ricorda che possono essere perseguiti solo scopi legittimi, determinati e resi direttamente conoscibili attraverso preventive comunicazioni o cartelli di avvertimento al pubblico.

Adempimenti
Presupposto necessario del lecito e corretto utilizzo degli impianti di videosorveglianza è la realizzazione degli adempimenti privacy previsti dal Codice a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. Preliminarmente, l'interessato deve essere informato sia del fatto che si trova o sta accedendo ad una zona videosorvegliata sia dell'eventuale registrazione delle immagini. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. A tal proposito, il Garante ha individuato il modello semplificato di informativa "minima" adatto a essere utilizzato in aree esterne e reperibile online sul sito www.garanteprivacy.it. In presenza di più telecamere o di aree particolarmente vaste è necessario apporre più cartelli. Circa il consenso, invece, va detto che i soggetti pubblici possono effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali, nel rispetto del solo obbligo di informativa. I privati e gli enti pubblici economici, al contrario, possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo ed espresso dall'interessato o si è in presenza di uno dei casi di esclusione previsti dal legislatore. Dal momento che, in materia di videosorveglianza, la possibilità di raccogliere lecitamente il consenso può essere fortemente limitata dal funzionamento dei sistemi di rilevazione, il Garante ha ritenuto applicabile l'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, co. 1, lett. g) del Codice). Sono, pertanto, indicati espressamente i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, in quanto effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del Titolare, per fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza sul lavoro.

Soggetti preposti
Un altro aspetto affrontato nel provvedimento riguarda l'applicabilità delle regole organizzative previste dal Codice Privacy (artt. 29 e 30) circa la necessità di nomina del Responsabile del trattamento e di designazione per iscritto di tutte le persone fisiche incaricate del trattamento e autorizzate a utilizzare gli impianti e, laddove necessario, a visionare le registrazioni. Tali regole operano anche quando ci si avvale di una collaborazione esterna, come una società di vigilanza privata.

Durata e casi specifici
In caso di registrazione, il Garante introduce la definizione di un termine breve di conservazione dei dati, limitata a poche ore (al massimo 24 ore successive alla registrazione), a esclusione di particolari esigenze di ulteriore conservazione dovute a festività o chiusura di uffici o esercizi e nel caso in cui si debba soddisfare una richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia. L'Autorità ha, infine, dettato le regole per alcune ipotesi particolari di uso di impianti di videosorveglianza, come per l'accesso ai centri storici o per monitorare il deposito di rifiuti.

Rapporti di lavoro
In tale settore, va tenuto presente il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, fatti salvi i casi in cui la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi o è richiesta per la sicurezza del lavoro. In tali situazioni devono, comunque, essere rispettate le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori che impongono l'accordo con le rappresentanze sindacali o il coinvolgimento dell'Ispettorato del lavoro. Sono, in ogni caso, inammissibili installazioni in luoghi riservati ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (come la sala ristoro o spazi ricreativi).

Videocitofoni e aree comuni
I videocitofoni sono ammissibili per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati. L'installazione di videocamere, se effettuata nei pressi di immobili privati o all'interno di condomini e delle loro pertinenze, nel caso in cui i dati non siano comunicati o diffusi, non è soggetta alle norme del Codice Privacy. Il Codice si applica, invece, nel caso di utilizzo di un sistema di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o dalla relativa amministrazione da studi professionali, società o da enti no profit.

Sanzioni
L'inosservanza delle regole previste nel provvedimento del Garante e nel Codice Privacy rende il trattamento illecito ed espone al rischio di inutilizzabilità dei dati trattati, all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto di trattamento disposti dal Garante, oltre che all'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

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