VIDEOSORVEGLIANZA: ISTRUZIONI PER L’USO
LE NUOVE REGOLE DEL GARANTE
Linee guida per una corretta
gestione
Riccardo Imperiali
Titolare Studio Legale Imperiali
infoimperiali@imperiali.com
Allo
scopo di conformare i trattamenti di dati personali mediante
videosorveglianza al nuovo Codice Privacy, il Garante ha ritenuto
opportuno aggiornare il provvedimento del 2000 con una nuova
versione datata 29 aprile 2004. Quanto descritto nel menzionato
provvedimento va applicato anche alla aziende, per una corretta
gestione degli aspetti legati al trattamento di dati personali
per mezzo di un impianto di videosorveglianza ed evitare utilizzi
impropri dei dati raccolti.
Principi generali: liceità
Lo scopo del trattamento dei dati deve essere lecito. La ripresa
delle immagini e dei suoni, l'invio alla centralina dei dati,
la diffusione delle immagini sui monitor di controllo e l'eventuale
registrazione devono avvenire nel rispetto sia della disciplina
in materia di protezione dei dati sia di quanto prescritto
da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione
di apparecchi audiovisivi (es. Statuto dei Lavoratori, norme
del codice civile e penale a difesa del domicilio).
Il Principio di Necessità
L'installazione di un sistema di videosorveglianza implica
l'introduzione di un vincolo per il cittadino cosicchè,
in virtù del principio di necessità, devono essere
esclusi usi superflui ed evitati eccessi.
Per tale motivo, i sistemi informativi e i software degli impianti
in questione devono essere progettati e configurati in modo
da non utilizzare dati relativi a persone identificabili nei
casi in cui le finalità del trattamento possano essere
realizzate impiegando solo dati anonimi (è il caso,
ad esempio, del monitoraggio del traffico).
Il Principio di Proporzionalità
In base a questo principio, si può ricorrere ad un sistema
di videosorveglianza solo quando altre misure siano state valutate
non sufficienti o non attuabili. Se, per esempio, tale installazione
mira alla tutela dei beni, devono essere risultati non sufficienti
altri sistemi quali sorveglianza da parte di addetti, protezione
degli ingressi, abilitazione di permessi di accesso, sistemi
di allarme. Nel compiere tale valutazione non deve essere preferita
la scelta meno costosa o meno complicata, che però potrebbe
violare i diritti di altri cittadini o di chi abbia diversi
legittimi interessi, ma la più opportuna, valutando
i tanti interessi in gioco. Nello stesso modo, si dovrà ben
misurare l'aspetto tecnologico; in altre parole, occorrerà verificare
se sia necessario o meno raccogliere immagini dettagliate,
quale debba essere la dislocazione e le tipologie - fisse o
mobili - degli apparecchi, e l'angolo di visuale.
Il Principio di Finalità
Si tratta dello scopo in virtù del quale si raccolgono
i dati (cioè, le immagini). Al proposito, il Garante
ricorda che possono essere perseguiti solo scopi legittimi,
determinati e resi direttamente conoscibili attraverso preventive
comunicazioni o cartelli di avvertimento al pubblico.
Adempimenti
Presupposto necessario del lecito e corretto utilizzo degli
impianti di videosorveglianza è la realizzazione degli
adempimenti privacy previsti dal Codice a tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali dei cittadini. Preliminarmente,
l'interessato deve essere informato sia del fatto che si trova
o sta accedendo ad una zona videosorvegliata sia dell'eventuale
registrazione delle immagini. L'informativa deve fornire gli
elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche,
ma chiare e senza ambiguità. A tal proposito, il Garante
ha individuato il modello semplificato di informativa "minima" adatto
a essere utilizzato in aree esterne e reperibile online sul
sito www.garanteprivacy.it. In presenza di più telecamere
o di aree particolarmente vaste è necessario apporre
più cartelli. Circa il consenso, invece, va detto che
i soggetti pubblici possono effettuare attività di videosorveglianza
solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali,
nel rispetto del solo obbligo di informativa. I privati e gli
enti pubblici economici, al contrario, possono trattare dati
personali solo se vi è il consenso preventivo ed espresso
dall'interessato o si è in presenza di uno dei casi
di esclusione previsti dal legislatore. Dal momento che, in
materia di videosorveglianza, la possibilità di raccogliere
lecitamente il consenso può essere fortemente limitata
dal funzionamento dei sistemi di rilevazione, il Garante ha
ritenuto applicabile l'istituto del bilanciamento di interessi
(art. 24, co. 1, lett. g) del Codice). Sono, pertanto, indicati
espressamente i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire
senza consenso, in quanto effettuata nell'intento di perseguire
un legittimo interesse del Titolare, per fini di tutela di
persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine
o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza
sul lavoro.
Soggetti preposti
Un altro aspetto affrontato nel provvedimento riguarda l'applicabilità delle
regole organizzative previste dal Codice Privacy (artt. 29
e 30) circa la necessità di nomina del Responsabile
del trattamento e di designazione per iscritto di tutte le
persone fisiche incaricate del trattamento e autorizzate a
utilizzare gli impianti e, laddove necessario, a visionare
le registrazioni. Tali regole operano anche quando ci si avvale
di una collaborazione esterna, come una società di vigilanza
privata.
Durata e casi specifici
In caso di registrazione, il Garante introduce la definizione
di un termine breve di conservazione dei dati, limitata a poche
ore (al massimo 24 ore successive alla registrazione), a esclusione
di particolari esigenze di ulteriore conservazione dovute a
festività o chiusura di uffici o esercizi e nel caso
in cui si debba soddisfare una richiesta dell'autorità giudiziaria
o di polizia. L'Autorità ha, infine, dettato le regole
per alcune ipotesi particolari di uso di impianti di videosorveglianza,
come per l'accesso ai centri storici o per monitorare il deposito
di rifiuti.
Rapporti di lavoro
In tale settore, va tenuto presente il divieto di controllo
a distanza dell'attività lavorativa, fatti salvi i casi
in cui la videosorveglianza è impiegata per esigenze
organizzative e dei processi produttivi o è richiesta
per la sicurezza del lavoro. In tali situazioni devono, comunque,
essere rispettate le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori
che impongono l'accordo con le rappresentanze sindacali o il
coinvolgimento dell'Ispettorato del lavoro. Sono, in ogni caso,
inammissibili installazioni in luoghi riservati ai lavoratori
o non destinati all'attività lavorativa (come la sala
ristoro o spazi ricreativi).
Videocitofoni e aree comuni
I videocitofoni sono ammissibili per identificare coloro che
si accingono ad entrare in luoghi privati. L'installazione
di videocamere, se effettuata nei pressi di immobili privati
o all'interno di condomini e delle loro pertinenze, nel caso
in cui i dati non siano comunicati o diffusi, non è soggetta
alle norme del Codice Privacy. Il Codice si applica, invece,
nel caso di utilizzo di un sistema di ripresa di aree condominiali
da parte di più proprietari o dalla relativa amministrazione
da studi professionali, società o da enti no profit.
Sanzioni
L'inosservanza delle regole previste nel provvedimento del
Garante e nel Codice Privacy rende il trattamento illecito
ed espone al rischio di inutilizzabilità dei dati trattati,
all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto di trattamento
disposti dal Garante, oltre che all'applicazione di sanzioni
amministrative e penali.
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