RESPONSABILITA'
PENALE DELLE SOCIETÀ
IL CASO SIEMENS AG
L’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
LE APPLICAZIONI NEL METALMECCANICO
NOVITÀ IN
TEMA DI APPALTI PUBBLICI
FIDUCIA NEL CONTRATTO
L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
LE APPLICAZIONI NEL METALMECCANICO
Un accordo che contempera gli interessi
dei lavoratori con la tutela di beni primari
LORENZO
IOELE
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi
di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it
Il 4 febbraio 2004 è stato stipulato, anche per
il settore metalmeccanico, un accordo per l'esercizio del diritto di sciopero,
ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia, con delibera del 18 marzo
2004, secondo la quale trattasi di «accordo per la definizione del
codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio di sciopero».
Tale intesa ha la funzione di contemperare il diritto di sciopero e altri
costituzionalmente tutelati collocandosi, dunque, nella logica della
Legge 146/1990 e succ. modifiche in tema di esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali. Insomma, con l'accordo sulla regolamentazione
del diritto di sciopero si è inteso dettare, anche nel settore metalmeccanico,
regole volte a contemperare gli interessi dei lavoratori a esercitare
il loro diritto con quello di tutti gli altri soggetti, anche estranei al
rapporto di lavoro, a godere dei diritti costituzionalmente tutelati, individuati
dalla stessa Legge 146/90, e cioè il diritto alla vita, alla salute,
alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di
comunicazione. É di tutta evidenza, dunque, che tanto ci si può porre
un problema di regolamentazione in quanto l'attività svolta dall'impresa
incida sui diritti sopra citati: è il caso, ad esempio, di un'azienda
di trasporti o di una casa di cura per le quali è palese la diretta
pertinenza delle loro attività con i diritti innanzi elencati. Per
il settore metalmeccanico, evidentemente, la situazione è più complessa
poiché la relazione tra l'attività esercitata e i diritti
costituzionalmente tutelati potrebbe ben essere di totale estraneità.
L'accordo, dunque, individua il tipo di imprese interessate alla regolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero, specificando in tal modo quali
sono quelle aziende che, pur essendo metalmeccaniche, svolgono un'attività che
può incidere sull'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati.
La logica dell'accordo è stata individuare, all'interno delle varie
attività svolte dalle aziende associate a Federmeccanica, «quelle
funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute,
la sicurezza, le comunicazioni». Posto questo concetto di carattere
generale, l'accordo precisa che sono coinvolte le imprese che esercitano
la conduzione di impianti di vario tipo tra cui quelli di:
- climatizzazione e creazione del calore in edifici pubblici (ad esempio
scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia);
- distribuzione fluidi ad uso alimentare;
- segnaletiche stradali, semafori, rilevazioni gas di scarico, barriere
di protezione;
- telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo
e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà individuale
di comunicazione, per la salute e per la sicurezza;
- sicurezza, antincendio e di allarme;
- di navigazione aerea, marittima e terrestre;
- di la fornitura di energia elettrica;
- di la fornitura di gas, acqua;
- di la depurazione e lo smaltimento di rifiuti tossici (per le aziende
autorizzate), urbani, speciali e nocivi.
Una prima questione che potrebbe porsi concerne la natura tassativa o
esemplificativa del campo di applicazione individuato dall'accordo.
Un'interpretazione letterale potrebbe indurre a far ritenere che il campo
di applicazione sia individuato dall'asserzione relativa alle «funzioni
volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza,
le comunicazioni», mentre la successiva elencazione di attività potrebbe
essere intesa nel senso di un'esemplificazione che non esclude i casi non
espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto
(vedi art. 1365 c.c.). L'effetto concreto di una siffatta impostazione è che
l'accordo sarebbe applicabile anche ad imprese che svolgono attività non
rientranti tra quelle esemplificate e pur tuttavia volte a garantire la
salute, la sicurezza e le comunicazioni, quale, ad esempio, potrebbe essere
quello di un'impresa che cura il servizio di manutenzione degli impianti
elevatori all'interno di un ospedale. Probabilmente, però, non è questo
il senso corretto dell'accordo di cui trattasi, ai cui fini occorre considerare
anche la deliberazione della Commissione di garanzia che ha positivamente
valutato l'accordo a norma dell'art. 13 L.146/90. La Commissione - istituzionalmente
deputata a valutare tali accordi - è giunta a tale determinazione
dopo aver svolto una serie di audizioni delle parti stipulanti che già in
precedenza (il 17 luglio 2003) avevano concluso analogo accordo. Una delle
considerazioni svolte dalla Commissione di garanzia prevede che «è puntualmente
definito il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle
attività delle imprese che esercitano la conduzione di impianti,
reti e apparecchiature analiticamente indicati». Si intende, cioè,
dire che probabilmente, tra le altre considerazioni, la puntuale e tassativa
individuazione del campo di applicazione è stata una delle giustificazioni
che hanno indotto a ritenere idoneo l'accordo di cui trattasi ai fini del
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona. Sotto il profilo delle prestazioni indispensabili
l'accordo demanda alla direzione aziendale il compito di individuarne il "piano".
In pratica, sono i vertici a dover individuare prestazioni indispensabili,
modalità operative del personale nonché «il numero minimo
di addetti necessario al funzionamento e alla salvaguardia degli impianti» dopo
un confronto in sede sindacale sui criteri da adottare e il numero dei lavoratori
da coinvolgere. Il confronto, poi, è specificamente procedimentalizzato
con la previsione di una regola di chiusura che non consente comportamenti
dilatori o tempi privi di disciplina. L'accordo stabilisce infatti che,
perdurando il contrasto con gli organismi sindacali, l'azienda potrà adottare
in via provvisoria il "piano delle prestazioni indispensabili".
Sono peraltro dettate una serie di regole che limitano il potere dell'impresa
nell'individuazione del piano in quanto prescrivono parametri oggettivi
cui l'azienda deve attenersi per individuare i lavoratori da assegnare alle
prestazioni indispensabili. L'accordo è molto articolato in quanto
prevede norme in tema di segnalazione dei lavoratori addetti a tali prestazioni,
di procedure di raffreddamento e conciliazione, di proclamazione e durata
dello sciopero, di intervallo minimo tra gli scioperi, di esclusioni e franchigie,
di comportamento delle aziende, di conciliazione. Si tratta, dunque, di
un accordo che definisce puntualmente le posizioni delle parti ed è senz'altro
un positivo contributo ad un corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
Non è questa la sede per una compiuta analisi; a fini meramente informativi
giova rammentare che l'accordo prevede la durata massima dell'astensione
dal lavoro (otto ore per turno in occasione della prima azione di sciopero
e lo stesso per un massimo di due giorni consecutivi per le azioni successive),
la sua eventuale articolazione in caso di sciopero di durata inferiore alle
otto ore (da collocare all'inizio o alla fine dei turni di lavoro), l'intervallo
minimo tra un'azione e l'altra variabile a seconda dell'estensione dello
sciopero e del bacino di utenza coinvolto (dieci o sei giorni, a seconda
dei casi) e infine i cosiddetti periodi di franchigia corrispondenti al
periodo natalizio (23 dicembre - 3 gennaio), al mese di agosto e ai giorni
in cui si svolgono operazioni elettorali per le aziende coinvolte. |