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  Dicembre 2012

Articoli - n° 5 Giugno 2004
 



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RESPONSABILITA' PENALE DELLE SOCIETÀ
IL CASO SIEMENS AG

L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
LE APPLICAZIONI NEL METALMECCANICO

NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI
FIDUCIA NEL CONTRATTO

L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
LE APPLICAZIONI NEL METALMECCANICO
Un accordo che contempera gli interessi dei lavoratori con la tutela di beni primari

LORENZO IOELE
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it

Il 4 febbraio 2004 è stato stipulato, anche per il settore metalmeccanico, un accordo per l'esercizio del diritto di sciopero, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia, con delibera del 18 marzo 2004, secondo la quale trattasi di «accordo per la definizione del codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio di sciopero». Tale intesa ha la funzione di contemperare il diritto di sciopero e altri costituzionalmente tutelati collocandosi, dunque, nella logica della Legge 146/1990 e succ. modifiche in tema di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Insomma, con l'accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero si è inteso dettare, anche nel settore metalmeccanico, regole volte a contemperare gli interessi dei lavoratori a esercitare il loro diritto con quello di tutti gli altri soggetti, anche estranei al rapporto di lavoro, a godere dei diritti costituzionalmente tutelati, individuati dalla stessa Legge 146/90, e cioè il diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione. É di tutta evidenza, dunque, che tanto ci si può porre un problema di regolamentazione in quanto l'attività svolta dall'impresa incida sui diritti sopra citati: è il caso, ad esempio, di un'azienda di trasporti o di una casa di cura per le quali è palese la diretta pertinenza delle loro attività con i diritti innanzi elencati. Per il settore metalmeccanico, evidentemente, la situazione è più complessa poiché la relazione tra l'attività esercitata e i diritti costituzionalmente tutelati potrebbe ben essere di totale estraneità. L'accordo, dunque, individua il tipo di imprese interessate alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, specificando in tal modo quali sono quelle aziende che, pur essendo metalmeccaniche, svolgono un'attività che può incidere sull'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati. La logica dell'accordo è stata individuare, all'interno delle varie attività svolte dalle aziende associate a Federmeccanica, «quelle funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni». Posto questo concetto di carattere generale, l'accordo precisa che sono coinvolte le imprese che esercitano la conduzione di impianti di vario tipo tra cui quelli di:
- climatizzazione e creazione del calore in edifici pubblici (ad esempio scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia);
- distribuzione fluidi ad uso alimentare;
- segnaletiche stradali, semafori, rilevazioni gas di scarico, barriere di protezione;
- telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, per la salute e per la sicurezza;
- sicurezza, antincendio e di allarme;
- di navigazione aerea, marittima e terrestre;
- di la fornitura di energia elettrica;
- di la fornitura di gas, acqua;
- di la depurazione e lo smaltimento di rifiuti tossici (per le aziende autorizzate), urbani, speciali e nocivi.
Una prima questione che potrebbe porsi concerne la natura tassativa o esemplificativa del campo di applicazione individuato dall'accordo.
Un'interpretazione letterale potrebbe indurre a far ritenere che il campo di applicazione sia individuato dall'asserzione relativa alle «funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni», mentre la successiva elencazione di attività potrebbe essere intesa nel senso di un'esemplificazione che non esclude i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto (vedi art. 1365 c.c.). L'effetto concreto di una siffatta impostazione è che l'accordo sarebbe applicabile anche ad imprese che svolgono attività non rientranti tra quelle esemplificate e pur tuttavia volte a garantire la salute, la sicurezza e le comunicazioni, quale, ad esempio, potrebbe essere quello di un'impresa che cura il servizio di manutenzione degli impianti elevatori all'interno di un ospedale. Probabilmente, però, non è questo il senso corretto dell'accordo di cui trattasi, ai cui fini occorre considerare anche la deliberazione della Commissione di garanzia che ha positivamente valutato l'accordo a norma dell'art. 13 L.146/90. La Commissione - istituzionalmente deputata a valutare tali accordi - è giunta a tale determinazione dopo aver svolto una serie di audizioni delle parti stipulanti che già in precedenza (il 17 luglio 2003) avevano concluso analogo accordo. Una delle considerazioni svolte dalla Commissione di garanzia prevede che «è puntualmente definito il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle attività delle imprese che esercitano la conduzione di impianti, reti e apparecchiature analiticamente indicati». Si intende, cioè, dire che probabilmente, tra le altre considerazioni, la puntuale e tassativa individuazione del campo di applicazione è stata una delle giustificazioni che hanno indotto a ritenere idoneo l'accordo di cui trattasi ai fini del contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona. Sotto il profilo delle prestazioni indispensabili l'accordo demanda alla direzione aziendale il compito di individuarne il "piano". In pratica, sono i vertici a dover individuare prestazioni indispensabili, modalità operative del personale nonché «il numero minimo di addetti necessario al funzionamento e alla salvaguardia degli impianti» dopo un confronto in sede sindacale sui criteri da adottare e il numero dei lavoratori da coinvolgere. Il confronto, poi, è specificamente procedimentalizzato con la previsione di una regola di chiusura che non consente comportamenti dilatori o tempi privi di disciplina. L'accordo stabilisce infatti che, perdurando il contrasto con gli organismi sindacali, l'azienda potrà adottare in via provvisoria il "piano delle prestazioni indispensabili". Sono peraltro dettate una serie di regole che limitano il potere dell'impresa nell'individuazione del piano in quanto prescrivono parametri oggettivi cui l'azienda deve attenersi per individuare i lavoratori da assegnare alle prestazioni indispensabili. L'accordo è molto articolato in quanto prevede norme in tema di segnalazione dei lavoratori addetti a tali prestazioni, di procedure di raffreddamento e conciliazione, di proclamazione e durata dello sciopero, di intervallo minimo tra gli scioperi, di esclusioni e franchigie, di comportamento delle aziende, di conciliazione. Si tratta, dunque, di un accordo che definisce puntualmente le posizioni delle parti ed è senz'altro un positivo contributo ad un corretto svolgimento delle relazioni sindacali. Non è questa la sede per una compiuta analisi; a fini meramente informativi giova rammentare che l'accordo prevede la durata massima dell'astensione dal lavoro (otto ore per turno in occasione della prima azione di sciopero e lo stesso per un massimo di due giorni consecutivi per le azioni successive), la sua eventuale articolazione in caso di sciopero di durata inferiore alle otto ore (da collocare all'inizio o alla fine dei turni di lavoro), l'intervallo minimo tra un'azione e l'altra variabile a seconda dell'estensione dello sciopero e del bacino di utenza coinvolto (dieci o sei giorni, a seconda dei casi) e infine i cosiddetti periodi di franchigia corrispondenti al periodo natalizio (23 dicembre - 3 gennaio), al mese di agosto e ai giorni in cui si svolgono operazioni elettorali per le aziende coinvolte.

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