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  Dicembre 2012

Articoli - n° 5 Giugno 2004
 



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Servizi di investimento nell’UE
Una nuova direttiva dElla Commissione

Il Provvedimento supporterà gli investitori e le imprese

di Salvatore Vigliar Docente di Diritto dell'Informazione e della Comunicazione - Univ. della Basilicata - Esperto di Politiche Comunitarie Associazione Tecla
savig@tin.it
 

È in via di definizione il testo della nuova direttiva sui servizi di investimento e i mercati regolamentati proposta dalla Commissione Europea. Il provvedimento è volto a ridefinire la legislazione vigente alla luce dei radicali cambiamenti intervenuti nell'ultimo decennio nei mercati finanziari comunitari e ha come obiettivi prioritari la realizzazione di una maggiore armonizzazione delle norme nazionali dei diversi Stati membri e la creazione di due premesse fondamentali per il completamento del mercato interno dei servizi finanziari: in primo luogo, si intende istituire un "passaporto unico" di cui le imprese di investimento potranno avvalersi per operare in tutta la Comunità; in secondo luogo, si vuole garantire agli investitori un elevato livello di protezione in qualsiasi parte d'Europa, predisponendo un quadro normativo organico che disciplini l'esecuzione organizzata delle transazioni degli investitori da parte delle borse, di altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento.
Il provvedimento proposto sostituirà la direttiva del 1993 relativa ai servizi di investimento, basata sul "meccanismo" del mutuo riconoscimento. L'adozione di una nuova legislazione in materia, come anticipato, è stata resa necessaria dai cambiamenti strutturali intervenuti nei mercati finanziari, tra cui rientrano la maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio nei mercati finanziari, la più forte concorrenza tra borse e sistemi di negoziazione e la crescita delle tran sazioni azionarie transfrontaliere (calcolata nella misura del 20-25% su base annua). A seguito dell'intensificazione dei collegamenti tra i mercati finanziari nazionali, la direttiva del 1993 non risulta più in grado di assicurare una protezione adeguata agli investitori e di garantire l'efficienza del mercato; inoltre, il provvedimento attualmente in vigore non fornisce un fondamento giuridico efficace per realizzare pienamente i vantaggi di un mercato finanziario integrato: da una ricerca pubblicata dalla Commissione europea risulta che l'integrazione finanziaria potrebbe produrre una crescita economica aggiuntiva di circa l'1% su base decennale e un aumento dello 0,5% dell'occupazione totale.
La proposta della Commissione intende chiarire ed estendere l'elenco degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nei mercati regolamentati e tra imprese di investimento, includendovi taluni strumenti derivati su merci regolati in contante. La stessa prevede tuttavia esenzioni per garantire che i soggetti che non trattano tali strumenti su base regolare non siano tenuti a richiedere un'autorizzazione in qualità di imprese di investimento.

La proposta estende la gamma dei servizi finanziari per i quali sarebbe necessaria un'autorizzazione a norma della direttiva, includendovi in particolare la consulenza in materia di investimenti, e chiarisce i servizi accessori che le imprese di investimento possono prestare, considerando, fra questi, l'analisi e la ricerca finanziaria che, se abbinate a servizi di investimento di base, saranno soggette alle disposizioni della direttiva riguardanti i conflitti di interesse e le norme di comportamento. In estrema sintesi, la nuova disciplina prevede le seguenti innovazioni:
- norme di comportamento più chiare e precise;
- obblighi più severi volti ad assicurare che le imprese di investimento operino in modo tale da garantire al cliente le condizioni migliori;
- nuove regole per gestire gli ordini dei clienti;
- l'obbligo per i dealer e i broker-dealer all'ingrosso di rendere pubbliche le quotazioni di acquisto e di vendita per le transazioni di un determinato volume in azioni liquide (regola della divulgazione della quotazione);
- requisiti riguardanti la gestione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere quando le imprese di investimento eseguono gli ordini dei clienti sul loro portafoglio di negoziazione - in altre parole quando esse vendono titoli ai loro clienti o li acquistano dagli stessi;
- obblighi più severi per quanto riguarda la trasparenza e le informazioni da mettere a disposizione dei clienti.
Come sopra anticipato, viene prevista l'applicazione pratica del "passaporto unico" per le imprese di investimento, potenziando ed estendendo il principio secondo il quale le imprese devono avere il diritto di operare in tutta la Comunità in base all'autorizzazione e alla vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro di origine o di stabilimento.
Il quadro normativo predisposto è inoltre volto a garantire che le transazioni degli investitori siano di elevata qualità ovunque esse abbiano luogo: nei mercati regolamentati, tramite una nuova generazione di piattaforme di negoziazione organizzata (note come piattaforme multilaterali di negoziazione o sistemi alternativi di negoziazione) o fuori borsa.

Di particolare interesse risulta la previsione (operata per la prima volta nel diritto comu nitario) dei requisiti cui subordinare l'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato e le condizioni applicabili a tali mercati.
Vengono regolamentati anche i requisiti minimi per l'ammissione degli strumenti alla negoziazione: in pratica, visto che molte piattaforme multilaterali di negoziazione sono ampiamente comparabili ai mercati regolamentati per modalità operative e servizi prestati, la nuova disciplina estende a tali strutture gli elementi fondamentali del regime applicabile ai mercati regolamentati.
Senza fiducia nell'efficacia e qualità della vigilanza nonché nel rispetto della normativa in tutto il mercato interno, non può però essere realizzato un mercato dei servizi finanziari effettivamente integrato e basato su una rete di autorità nazionali. Per promuovere l'applicazione uniforme della normativa in tutta l'Unione Europea, vengono fissate pertanto norme minime sul mandato e i poteri di cui debbono essere dotate le autorità nazionali competenti.
Essa prevede, inoltre, meccanismi efficaci per la cooperazione in tempo reale nell'ambito delle indagini e della repressione delle infrazioni, imponendo alle autorità competenti maggiori obblighi in materia di assistenza reciproca, scambio di informazioni e indagini congiunte.
La nuova disciplina è stata elaborata dopo due ampie fasi di consultazione, comprendenti un'audizione pubblica che ha avuto luogo a Bruxelles.

Si tratta, in conclusione, di una direttiva quadro, in linea con l'accordo sottoscritto nel febbraio 2002 con il Parlamento europeo per migliorare la regolamentazione dei mercati mobiliari europei in base alle raccomandazioni del Comitato dei saggi appositamente istituito e presieduto da Alexandre Lamfalussy (cfr. IP/02/195).
Il nuovo provvedimento, pertanto, si limita a stabilire i principi generali che le autorità degli Stati membri devono far rispettare.
Le misure di esecuzione più dettagliate saranno elaborate dalla Commissione in cooperazione con i partecipanti al mercato e gli Stati membri e con la consulenza del Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAERVM).

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