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  Dicembre 2012

Articoli - n° 5 Giugno 2004
 



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L’ORIGINE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
IN ETICHETTA MAGGIORI INFORMAZIONI

Obbligatorie le indicazioni relative al luogo di provenienza

Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it
 

Da molti anni è in corso un acceso dibattito sulla necessità di rendere obbligatoria l'indicazione, nell'etichetta, dell'origine dei prodotti alimentari e, a questo proposito, sono state intraprese diverse iniziative da associazioni di agricoltori che hanno avuto come esito il provvedimento, attualmente in corso di esame presso la Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica, denominato "Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari", nato da iniziativa popolare, su spinta della Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti), che ha organizzato la raccolta di 50.000 firme tra i cittadini italiani. Il disegno di legge della Coldiretti mira, dunque, a rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari immessi in commercio, al fine di far divenire effettiva la previsione normativa sull'etichettatura, che attualmente prescrive l'obbligo di riportare il luogo di origine o di provenienza del prodotto solo nel caso in cui tale omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'effettiva origine del prodotto stesso. Diverso dal concetto di certificazione, che riguarda in particolar modo i prodotti tipici, caratterizzati da un'identità specifica che nasce dalla storia, dalla struttura e dall'ambiente di produzione, l'etichettatura svolge un ruolo essenziale di chiarezza e garanzia.
Mentre i prodotti tipici sono tutelati e pubblicizzati dall'utilizzo del marchio, che assicura la qualità del prodotto immesso in commercio, il normale bene alimentare necessita, invece, di una più accurata descrizione al fine di conquistare la fiducia del compratore. Per questa ragione l'etichetta deve necessariamente riportare al suo interno informazioni tali da non indurre in errore il consumatore, specie per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare, e in particolare, non solo indicazioni relative alla natura, all'identità, alla qualità e alla composizione ma anche, all'origine e alla provenienza. Oggi, infatti, a causa della globalizzazione dei commerci e alla molteplicità dell'offerta relativa ai prodotti alimentari, tra i consumatori si è diffusa l’esigenza di avere effettiva cognizione del prodotto da scegliere tra quelli disponibili. Tale dato è stato più volte confermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza comunitaria, che hanno affermato che l'indicazione sull'origine territoriale costituisce l’applicazione delle regole che prescrivono una compiuta e non ingannevole informazione dell'utente. Del resto una precedente direttiva comunitaria, relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, aveva già sostenuto il principio fondamentale di informare i consumatori attraverso un'etichettatura adeguata, dove fossero riportate natura ed esatte caratteristiche del prodotto al fine di consentire una scelta consapevole. Inoltre, il decreto legislativo n.181/2003 stabilisce che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione del prodotto devono assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, ovvero non devono indurre l'acquirente a comprendere erroneamente le caratteristiche del prodotto alimentare, soprattutto in merito alla natura, all'identità, alla qualità, alla composizione, alla conservazione, all'origine e alla fabbricazione, né devono evocare proprietà o effetti che il prodotto non possiede, come ad esempio proprietà curative che sono prerogativa di alcuni prodotti aventi caratteristiche particolari. La protezione del consumatore finale, infatti, si realizza attraverso la massima trasparenza nella vendita dei prodotti alimentari, per cui diventa indispensabile creare un sistema di etichettatura adeguato, al fine di consentire, a chiunque voglia sapere qualcosa del prodotto alimentare, di apprendere le informazioni necessarie dal contenuto dell'etichetta, con particolare riferimento all'origine territoriale delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione e nella produzione. Peraltro l'etichettatura rappresenta il punto di partenza per la ricostruzione del capitolo inerente la sicurezza alimentare e la salute pubblica. Infatti, il regolamento (CE) n.178 del 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 sulla sicurezza alimentare, si basa proprio sulla predisposizione di un sistema generale per la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Tenendo conto di questi riferimenti appare evidente, dunque, la necessità che l'etichettatura, oltre a contenere indicazioni obbligatorie, quali denominazioni di vendita, elenco e quantità degli ingredienti e termine minimo di conservazione, contenga anche un'indicazione più precisa relativa alla provenienza. A questo fine è indirizzata la proposta di legge in oggetto che, pur prestando attenzione a non incorrere nel rischio di un'eccessiva burocratizzazione nella materia delle etichettature, mira a precisare la definizione di luogo di origine tenendo conto, inoltre, che il problema delle etichettature costituisce uno dei passi fondamentali per garantire una produzione di qualità. Nel testo del disegno di legge, che è costituito da un solo articolo, è previsto che, per i prodotti alimentari non trasformati, il luogo di provenienza deve essere inteso nel Paese di origine ed eventualmente nella zona di produzione, mentre, per il prodotto alimentare trasformato, è necessario indicare la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione. Inoltre, la proposta di legge demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione delle modalità per l'indicazione del luogo di provenienza per i casi, ad esempio, di pluralità di luoghi di origine della materia prima agricola utilizzata nella preparazione del prodotto alimentare, e prevede che la violazione delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro e che, nel caso di più violazioni, sia disposta la sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari interessati. Durante i lavori della Commissione è stata poi sottolineata la necessità di adottare idonei strumenti per salvaguardare il primato della produzione nazionale in ambito europeo, dove tale risultato può essere raggiunto soltanto valorizzando e tutelando l'origine e la qualità dei prodotti che sono successivamente confezionati o trasformati, tanto più in una fase critica come quella attuale, in cui alcuni tra i marchi più rappresentativi del sistema produttivo nazionale appaiono travolti da una grave crisi. É necessario considerare, inoltre, che le produzioni agricole costituiscono elemento caratterizzante di determinate zone geografiche e che le stesse risultano essere in forte sinergia con l'immagine turistica delle singole regioni. Tale iniziativa legislativa serve, quindi, a concretizzare un'immagine unica e positiva del comparto agricolo e dei relativi prodotti legati al territorio e alla sua cultura. Dunque, il disegno di legge vuole assicurare non solo una difesa per i consumatori, ma anche un'adeguata tutela per i produttori, specialmente laddove quest'ultimi, per scelte aziendali di qualità o per questioni ambientali e morfologiche, devono sostenere costi superiori producendo quantità minori anche se di elevata qualità.

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