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Il regime di tassazione per trasparenza esteso alle società di capitali
Alessandro Sacrestano
Progetto Arcadia S.r.l. - Dottore Commercialista
alessandro.sacrestano@progettoarcadia.com
Nel rinnovato ordinamento fiscale, è stata estesa anche alle società di capitali la possibilità, in termini opzionali però, di adottare un regime di tassazione degli utili direttamente in capo ai soci (cosiddetto regime di trasparenza), precedentemente riservato alle sole società di persone. Tuttavia, i nuovi articoli 115 e 116 del TUIR restringono tale facoltà a due sole ipotesi:
- società di capitali in cui i soci siano a loro volta società di capitali;
- società a responsabilità limitata, a ristretta base proprietaria, i cui soci siano persone fisiche.
Con l'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 23 aprile, si è proceduto a fissare il termine ultimo entro il quale va comunicata all'Amministrazione Finanziaria, su indicazione dei soci, la scelta del nuovo sistema di tassazione. Nel decreto, inoltre, si rinvengono utili notizie in relazione al trattamento delle riserve distribuite ai soci e delle perdite fiscali conseguite dalla società. Consideriamo, quindi, nel dettaglio le differenti ipotesi di adesione al regime di trasparenza.
La partecipazione da parte di società di capitali
L'articolo 115 del nuovo TUIR consente alle società che non possono o non intendono accedere al consolidato nazionale l'accesso ad un regime di tassazione per trasparenza. Ai fini dell'opzione, comunque, è necessario riscontrare preventivamente la sussistenza di determinate fattispecie tipologiche. Prima di tutto, a esercitare l'opzione possono essere le sole società di capitali, di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del nuovo TUIR, che non siano ricorse all'emissione di strumenti finanziari di tipo partecipativo e che, come detto, abbiano rinunciato ad avvalersi del consolidato nazionale o mondiale. É, altresì, necessario che le stesse società partecipanti debbano essere società di capitali. Queste ultime devono, però, esprimere, ininterrottamente dal primo giorno del periodo d'imposta della società partecipata fino al termine del triennio di durata dell'opzione, una percentuale di diritti di voto in assemblea generale compresa tra il 10% e il 50%.
Inoltre, mentre la società partecipata dovrà essere necessariamente residente sul territorio nazionale, tale requisito non è richiesto alle società partecipanti che, invece, possono anche essere straniere, salvo che la società non sia obbligata a operare la ritenuta sugli utili distribuiti.
La partecipazione nelle società a ristretta base societaria
Quanto alle società a ristretta base societaria, anch'esse ammesse al regime di tassazione per trasparenza, le stesse, a mente dell'articolo 116, devono essere esclusivamente società o cooperative a responsabilità limitata con le seguenti caratteristiche:
- ammontare dei ricavi non superiore a Euro 5.169.564;
- soci persone fisiche;
- soci in numero superiore a 10, o a 20 nel caso delle società cooperative.
Individuato l'ambito soggettivo di applicazione della tassazione per trasparenza, è necessario ricordare che, in entrambi i casi sopra illustrati, l'adozione del regime in questione ha una durata minima e irrevocabile di 3 esercizi. L'opzione va comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il primo esercizio di validità della stessa. Per il primo triennio, quindi, quest'ultima andrà esperita entro il prossimo 31 dicembre. A tal fine, i soci, cui è riservato l'esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, mediante raccomandata A.R., alla società partecipata che ne perfezionerà gli effetti solo successivamente alla predetta comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. L'opzione, comunque, che può continuare ad essere esercitata anche allo scadere del primo triennio, salvo la verifica del mantenimento delle condizioni sopra richiamate, dovrà a tale scopo essere rinnovata con un'ulteriore comunicazione. Esercitata l'opzione, il reddito della società è attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. La società resterà, comunque, soggetta all'IRAP. Dal canto loro, i soci provvederanno all'esposizione di detto reddito nel proprio modello di dichiarazione, anche se non effettivamente percepito godendo, in ogni caso, delle ritenute d'acconto subite dalla società, dei crediti d'imposta, nonché degli acconti versati dalla società, in ragione della quota di partecipazione all'utile. Gli utili distribuiti dalla società che ha optato per il regime di trasparenza saranno, invece, trattati in maniera differenziata in relazione al periodo di formazione degli stessi. In caso di utili prodotti precedentemente all'opzione di adesione al regime di trasparenza, saranno applicabili le ordinarie regole in tema di distribuzione delle riserve per le società di capitali. Pertanto, se il percettore è una società di capitali, quest'ultima godrà di un'esenzione al 95%. Diversamente, per i percettori persone fisiche, l'esenzione sarà pari al 60% qualora si tratti di partecipazione qualificata, applicandosi la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% in caso di partecipazione non qualificata. Gli utili formatisi nei periodi in cui è efficace l'opzione, invece, non concorrono mai a formare il reddito dei soci e ciò anche nel caso in cui l'utile sia superiore al reddito imponibile. Tale regime di non imponibilità si estende anche ai periodi d'imposta successivi a quello nei quali il regime di trasparenza non è più in vigore e ai soci che non erano tali al momento in cui era vigente il regime medesimo, purché gli stessi abbiano i requisiti per la trasparenza. Quanto alle perdite fiscali conseguite in regime di trasparenza, queste andranno imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione ed entro il limite delle rispettive quote di patrimonio netto contabile delle società. Diversamente, per le perdite relative ai periodi d'imposta antecedenti l'opzione e quelle eccedenti il limite del patrimonio netto, le stesse si computeranno in diminuzione dei redditi della società partecipata degli esercizi successivi.
Nel primo periodo di efficacia dell'opzione, la società partecipata è obbligata al versamento dell'acconto. Pertanto, le società di capitali che intendono optare per la trasparenza dovranno versare comunque l'acconto IRES entro giugno, il prossimo luglio e novembre. In pratica, la società partecipata non potrà evitare il versamento dell'acconto IRES sul presupposto che poi la stessa non sarà soggetto passivo IRES. È tuttavia consentito che la società partecipata adotti il metodo previsionale per la determinazione dell'acconto da versare facendo riferimento all'imposta che si sarebbe determinata in assenza della scelta del regime di trasparenza. I versamenti in acconto della società potranno essere scomputati dai soci. In base all'art. 115, comma 8, nuovo TUIR «la società è solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito». Quindi, qualora il reddito venga correttamente imputato dalla società partecipata e non dichiarato dal socio partecipante, nei confronti di quest'ultimo l'Amministrazione finanziaria potrà effettuare l'accertamento parziale, ma la responsabilità della società non si applicherà qualora il socio non dichiari il reddito imputato dalla società trasparente oppure, pur avendolo dichiarato il socio ometta in tutto o in parte il versamento delle imposte.
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