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  Dicembre 2012

Articoli n?04
MAGGIO 2012
PRIMO PIANO LAVORO - Home Page
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Riforma del lavoro: «Efficacia a rischio per le troppe MODIFICHE»

Tavella: «BASTA con il SUPERMERCATO dei contratti»

Lavoro, LUCCI: «Agenda Napoli e Contratto Campania per RIPARTIRE»

«ESODATI, un dramma trascurato»

La RIFORMA dell'art. 18 dello Statuto dei LAVORATORI

Dalla parte dei lavoratori… ma anche delle IMPRESE!

Licenziamenti: le possibili novitÀ sulla celeritÀ dei PROCESSI

In DIFESA della Riforma

La Riforma degli AMMORTIZZATORI SOCIALI

LA VENDITA PORTA A PORTA e i dubbi (aperti) della Riforma


LA VENDITA PORTA A PORTA e i dubbi (aperti) della Riforma

di Antonio Bianco, titolare C.D.C. s.r.l. abianco@biancaffe.com

La problematica che vorrei in questa sede sollevare investe i contratti dei venditori presso il domicilio dei consumatori.
Cosa è opportuno aspettarsi per questo particolare ambito alla luce della riforma del lavoro?
La legge 173 del 2005 ha tipicizzato questa tipologia di contratti, regolamentando la forma contrattuale del rapporto tra impresa e incaricato alla vendita, che può essere contraddistinto sia dall'elemento della subordinazione, sia da quello dell'autonomia dell'incaricato.
È stata lasciata, inoltre, ai privati ampia autonomia di scelta, pur individuando nel "contratto di agenzia" la tipologia di riferimento nel caso in cui l'incaricato alla vendita non abbia vincolo di subordinazione.
La legge ha previsto inoltre la possibilità per gli incaricati alla vendita di svolgere l'attività senza stipulare il contratto di agenzia, quando tale attività sia svolta in maniera abituale ma non esclusiva, oppure quando, pur essendo svolta in maniera occasionale (presenza di un reddito annuo non superiore a e 5.000), questa avvenga su incarico di una o più imprese.
In questo caso cosa comporteranno gli interventi della costituenda riforma del lavoro sulle partite iva?
Se è disposto che i titolari di partita IVA che fatturino ad un unico committente più del 75% del proprio fatturato si vedano trasformare il rapporto di lavoro in uno di tipo subordinato, questo obbligo riguarderà anche la nostra fattispecie? I tavoli tecnici del Ministero e delle controparti sociali hanno affrontato questo problema?
A mio avviso sarà indispensabile lo era ancora di più pensarci in tempo distinguere tra "partita iva e partita iva".
Il nostro è un contratto tipico, regolamentato a livello fiscale e contributivo ma se a livello di normativa generale si prevedrà che le patite iva che hanno un unico committente e hanno l'utilizzo di una postazione o di mezzi strumentali dell'azienda vengano trasformate necessariamente in lavori subordinati cosa accadrà al nostro settore? Se non si riporta tutto alle fattispecie concrete, ho motivo di credere che si aprirà un contenzioso di vastissima portata che riguarderà tutti i venditori porta a porta.
Possibile che nessuno abbia avuto da obiettare rispetto a queste forme contrattuali a rischio in termini interpretativi?
Il mio timore è che sul punto non sia stata fatta un'analisi accurata, ma che si sia proceduto per principi generali. Errore di metodo che presto o tardi dovremo gestire, non senza difficoltà, subendo lo scotto di una mancata e accorta riflessione iniziale.

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