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CERTIFICAZIONE DEI CREDITI, attiva la piattaforma informatica
CERTIFICAZIONE DEI CREDITI, attiva la piattaforma informatica
ALESSANDRO SACRESTANO Amministratore Unico Assindustria Salerno Service srl Progetto Arcadia srl
La procedura che consente alla Pubblica Amministrazione di certificare i crediti vantati dalle imprese per le forniture eseguite è ormai definitivamente operativa. Ancora pochi aspetti tecnici da definire, e poi sarà utilizzabile anche dalle imprese la piattaforma informatica di accesso al sistema.
Quello che preoccupa di più, tuttavia, al di là della completa definizione della procedura, è l'effettivo recepimento della medesima da parte dei naturali fruitori. I primi feedback registrati dalle imprese testimoniano – soprattutto nelle realtà territoriali più piccole – ancora una scarsa conoscenza della novità legislativa, tanto fra le aziende che fra gli enti pubblici compulsati. Va da sé che senza un'adeguata formazione degli addetti al settore, la procedura rischia di trasformarsi in un ennesimo palliativo al grave problema del ritardo dei pagamenti da parte della PA.
Cenni al meccanismo di certificazione
Il meccanismo, varato lo scorso maggio, è stato previsto dal nostro Legislatore allo scopo di smobilizzare le somme spettanti alle aziende fornitrici e porre un primo rimedio al "cronico" ritardo accumulato dalla PA nei pagamenti. Circostanza, questa, che, oltre a far incorrere il nostro Paese in un serio monito da parte della UE, ha spesso ulteriormente incrinato il già fragile equilibrio finanziario delle imprese coinvolte, costrette ad attendere ben oltre i 180giorni per incassare le somme a credito. Con una serie di decreti (DD.MM. 22/05/12, 25/06/12, 26/06/12) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi, la normativa in esame ha stabilito l'obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Recentemente, lo stesso dicastero dell'Economia è intervenuto in modifica e integrazione dei provvedimenti succitati, con ulteriori decreti emanati gli scorsi 24 settembre e 19 ottobre.
La richiesta di certificazione può essere presentata da chiunque - società, impresa individuale o persona fisica - vanti un credito nei confronti dei predetti enti, purché non prescritto, certo, liquido ed esigibile. Il creditore, comunque, può anche delegare una banca o un intermediario finanziario, abilitato ai sensi della normativa vigente, a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito.
Allo stato, l'istanza di certificazione può essere inoltrata dalle imprese solo attraverso la procedura ordinaria, con l'utilizzo della modulistica cartacea resa disponibile sul sito www.mef.gov.it/certificazionecrediti/.
La PA interpellata, di contro, può già avvalersi della piattaforma telematica appositamente predisposta che, come anticipato, a breve, dovrebbe essere allargata anche alle aziende creditrici.
L'amministrazione dovrà fornire l'attestazione richiesta nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza. Una volta conseguita la certificazione, l'azienda potrà utilizzarla per: 1. compensare debiti iscritti a ruolo per tributi erariali, regionali o locali, e nei confronti di INPS o INAIL; 2. per ottenere un'anticipazione bancaria del credito, eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia; 3. per cedere il proprio credito sia pro-soluto che prosolvendo.
Priorità alla riscossione
Nel decreto del 19 ottobre scorso il MEF ha chiarito che la disciplina della certificazione del credito va armonizzata con quanto stabilito dall'articolo 48 bis del DPR n. 602/73. In base a tale ultima norma, la PA, preventivamente al pagamento di somme superiori a euro 10.000, ha l'obbligo di verificare, anche in via telematica, se il creditore sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Pertanto, in fase di certificazione del credito, qualora l'amministrazione certificante dovesse riscontrare, nella fase di controllo, l'esistenza di un eventuale debito iscritto a ruolo, dovrà darne notizia sul documento rilasciato. A sua volta, il creditore potrà utilizzare la certificazione del credito ottenuta per sanare preliminarmente la propria posizione presso il concessionario della riscossione. Insomma, l'eventuale cessione del credito ad istituti di credito o ad altri enti finanziari da parte dell'impresa creditrice, potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.
Crediti differenziati per "territorio"
La disciplina della certificazione dei crediti da parte della Pubblica Amministrazione è strutturata su diversi livelli. A tal scopo, il Ministero dell'Economia ha predisposto due differenti decreti. Il primo (DM 22 maggio 2012) interessa la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali. Successivamente (DM 25 giugno 2012), il MEF ha disciplinato la certificazione dei crediti nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. Separatamente, poi, sono stati emanati due ulteriori decreti, di cui il primo dedicato alla compensazione di crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione del DL n. 78/2010 e il secondo sulle modalità per la concessione – nelle ipotesi di anticipo bancario delle somme - della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
A prescindere dall'amministrazione debitrice, è consentito l'utilizzo "plurimo" della certificazione da parte delle imprese richiedenti. Le banche o gli intermediari finanziari cui l'impresa creditrice si rivolge, infatti, dovranno procedere ad annotare direttamente sul certificato gli importi messi a loro disposizione, evidenziando anche l'importo del credito ancora fruibile. Gli istituti trattengano l'originale della certificazione, rilasciandone copia timbrata per ricevuta al titolare del credito. Nei tre giorni lavorativi successivi, poi, lo stesso istituto è chiamato a verificare – anche attraverso messaggio di posta elettronica certificata indirizzata alla PA debitrice – l'esistenza e la validità della certificazione.
Entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto, che informa il titolare del credito. In caso di utilizzo totale del credito, l'istituto trattiene l'originale della certificazione e invia all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della stessa. In caso di utilizzo parziale, invece, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione e consegna una copia conforme della stessa al titolare del credito completa della predetta annotazione. Quanto alle somme vantate a credito nei confronti delle ASL, è stata chiarita l'esclusione dalla procedura per quelle Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari. Detta esclusione, infatti, è operativa solo se, nell'ambito di detti piani o programmi, siano state previste operazioni relative al debito.
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