NOTIFICA ATTI TRIBUTARI: È inesistente quella fatta per posta da Equitalia
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NOTIFICA ATTI TRIBUTARI: È inesistente quella fatta per posta da Equitalia
MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista
A seguito della importante sentenza emessa dalla commissione Tributaria Provinciale di Vicenza – n- 33/07/12 del 09.11.2011 depositata il 13.04.2012 – si ribadisce che la notifica diretta per posta fatta da Equitalia è inesistente. La normativa in materia di notifiche degli atti giudiziari è costituita dal raccordo di alcune norme di matrice civilistica ( art. 3 e 14 Legge n. 890/82 e art. 137 e ss. c.p.c. ) e di altre di matrice tributaria ( art. 26 del D.P.R. 602/73 e art. 60 del D.P.R. 600/73) che, attraverso rinvii espliciti, non lasciano ombra di dubbio sul fatto che solo determinati soggetti - indicati tassativamente dalle norme - sono abilitati ad eseguire le notifiche degli atti tributari. La sentenza ripercorre un excursus di giurisprudenza di merito, sottolineando la differenza intercorrente tra l'ipotesi di nullità e di inesistenza della notifica:
a) nullità: la nullità è una irregolarità (solo formale) del procedimento notificatorio che non inficia in toto l'atto, in quanto il contribuente, nonostante il vizio invalidante, è stato reso edotto della pretesa. Tale circostanza emerge dalla lettura dell'art. 156 c.p.c. (che prevede la sanatoria di tale nullità) - dal fatto che la costituzione in giudizio effettuata nei termini presuppone la conoscibilità dello stesso, benché affetto da irregolarità. (Una recente sentenza della Corte di Cassazione - Cass. 4.2.2011 n. 2728 - occupandosi di tale aspetto, ha enunciato principi, mutuati dalla giurisprudenza amministrativa, alquanto innovativi). In sostanza, i giudici, riprendendo quanto sostenuto dalle Sezioni Unite nella famosa sentenza delle Sezioni Unite n. 19854/2004, hanno evidenziato che la nullità della notifica, nonostante non sia un vizio che conduce di per sé all'invalidità dell'atto, impedisce la presunzione secondo cui l'atto è stato conosciuto dal contribuente nel momento di perfezionamento della notifica. Pertanto, il contribuente può presentare ricorso computando il termine iniziale con riferimento al momento di effettiva conoscenza del provvedimento.Ove, per ipotesi, la parte resistente intendesse eccepire l'inammissibilità del ricorso per tardività, avrebbe l'onere di dimostrare che l'atto era in realtà conosciuto dal contribuente in un momento anteriore ai sessanta giorni. Alla luce di ciò, il contribuente che, a causa del vizio di notifica – a prescindere dal fatto che si tratti di nullità o di inesistenza – non abbia potuto proporre ricorso entro i sessanta giorni dal momento di perfezionamento della stessa, non perde il diritto di impugnare). La nullità di una notifica è sempre sanabile, in quanto presuppone la giuridica esistenza dell'atto erroneamente notificato.
b)Inesistenza: al contrario della nullità, il vizio di inesistenza della notifica sussiste quando la notifica avviene al netto della normativa riguardante i soggetti notificatori, le modalità di notificazione (come ad esempio nel caso di notifica diretta da parte di Equitalia). Come confermato da alcune pronunce di legittimità (seppur relativamente ad aspetti diversi da quello trattato), la notifica si ritiene abitualmente inesistente quando «essa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale cioè da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura» (Cass. N. 27450 del 13.12.2005); e anche ove «l'esorbitanza dallo schema legale degli atti di notificazione è cagionata dal difetto degli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge» (Cass. N. 14436 del 22.06.2006); o quando «sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persone che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario » (Cass. N. 14487 del 21.06.2007). Oltretutto, quello che occorre precisare, ai fini della determinazione dell'inesistenza delle notifiche effettuate a mezzo posta per il diretto tramite di Equitalia, è che la normativa riguardante la notifica della cartella di pagamento (intesa come atto autonomamente impugnabile e, pertanto, con una interpretazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. n 546/92) è l'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, al quale, nel corso degli anni, sono state apportate delle modifiche legislative importanti. Infatti, la norma citata riportava, fino al 30 giugno 1999, l'inciso "da parte dell'esattore" che è stata sostituita con la dicitura "dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge"; il dato è di notevole rilevanza, considerato che l'intenzione del legislatore è stata proprio quella di sottrarre all'agente della riscossione la possibilità di provvedere autonomamente alla notifica della cartella di pagamento al fine di regolarizzare la procedura di notifica attraverso "le forme previste dalla legge" e "i soggetti abilitati". Inoltre, come anche confermato dalla Commissione di Vicenza, bisogna precisare che la Cassazione non si è ancora espressa sul punto, in quanto le uniche tre sentenze relative ai vizi della notifica delle cartelle di pagamento (sentenza n. 14327 del 19.06.2009, ordinanza n. 15948 del 26.05.2010 e sentenza n. 11708 del 07.05.2011) non costituiscono risposta relativa alle eccezioni di inesistenza delle notifiche effettuate direttamente dall'agente della riscossione. Pertanto, la cartella esattoriale e gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, non possono essere notificati direttamente dall'agente della riscossione attraverso la modalità di spedizione tramite il servizio postale, in considerazione del fatto che l'art. 26 del D.P.R. 602/73, ha modificato – eliminando l'inciso – la norma che prevedeva la notifica "da parte dell'esattore", a sostegno – come specificato nella stessa norma – della qualifica dei soggetti abilitati a tale tipo di notifica, ovvero "ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge." Con la conseguenza che ogni atto notificato direttamente dall'agente della riscossione sarà giuridicamente inesistente.
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