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ACCERTAMENTO INDUTTIVO E INATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI
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ACCERTAMENTO INDUTTIVO E INATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI
ANTONIO PILUSO Dottore Commercialista Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti di Salerno
L'avviso di accertamento è illegittimo se l'A.F. procede ad una rettifica induttiva del reddito d'impresa senza specificare gli elementi in base ai quali contesta la supposta evasione, in altri termini l'inattendibilità delle scritture contabili deve essere supportata da prove "forti e concrete"; è quanto stabilito dai giudici della CTR del Lazio con la recente sentenza n. 202/29/12.
La pronuncia è frutto di un contenzioso instaurato da una società operante nel settore immobiliare, la quale impugnava l'avviso di accertamento con cui l'A.F. accertava, per l'anno d'imposta 2004, maggiori ricavi imponibili per 275mila euro, relativi all'acquisto di un immobile con pagamento dilazionato e per il quale la società aveva iscritto in bilancio un debito di pari importo. Sulla scorta, esclusivamente, di quanto riportato nell'atto di compravendita, l'A.F. rilevava che il venditore aveva ricevuto la somma concordata prima della stipula del rogito, contestando quindi alla società acquirente una maggiore capacità contributiva, presuntivamente acquisita con operazioni in evasione di imposta. Parte ricorrente, a sostegno della regolarità delle proprie scritture contabili, eccepiva la illegittimità della pretesa tributaria, in quanto il contratto di compravendita riportava, per errore, una data di pagamento anteriore (2004) rispetto a quella effettiva (2005); errore prontamente rettificato dallo stesso notaio che aveva rogitato la cessione. Dopo il primo grado di giudizio favorevole all'Ufficio, le ragioni di parte ricorrente sono state totalmente accolte dai giudici di Seconde Cure, i quali provvedevano ad annullare l'atto impugnato in virtù dell'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/73 e dall'art. 55 del D.P.R. n. 633/72 legittimanti la determinazione induttiva del reddito d'impresa.
Secondo i giudici capitolini, l'A.F. ha solo ipotizzato il maggior reddito imputato alla società senza aver avuto alcun riscontro concreto diverso da quanto riportato nell'atto di vendita (tra l'altro successivamente corretto) e soprattutto senza specificare su quali elementi basasse questa convinzione.
La sentenza in commento ha il vanto di stabilire un principio fondamentale in materia: la pretesa fiscale, fondata su un accertamento induttivo, ma sprovvista di elementi e argomenti di prova pregnanti, tanto in ordine ai presupposti di applicazione del metodo accertativo utilizzato, quanto conseguentemente, in ordine alla sussistenza dei maggiori ricavi contestati, non può che essere illegittima. I giudici della CTR laziale però, a parere dello scrivente, non si sono limitati a ciò, ma hanno voluto ribadire, se mai ce ne fosse stato bisogno, uno dei principi fondamentali che governano l'odierno sistema tributario: la fase di accertamento costituisce semplicemente una fase eventuale finalizzata all'individuazione di situazioni anomale verificatesi in sede di autoliquidazione delle imposte.
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