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  Dicembre 2012

Articoli n° 10
DICEMBRE 2012
FISCO E IMPRESE - Home Page
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IL RINNOVO DI EQUITALIA

ACCERTAMENTO INDUTTIVO E INATTENDIBILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

IVA PER CASSA: un primo passo verso l'imposta sul percepito?

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI, attiva la piattaforma informatica


IVA PER CASSA: un primo passo verso l'imposta sul percepito?

 MARCO FIORENTINO Fiorentino Associati Synergia Consulting Group

Nel corrente mese di dicembre sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dell'IVA c.d. "per cassa" (introdotta dall'art.7 del DL 185/2008), previste dall'art. 32bis del DL. n. 83 del 22 giugno 2012 e dalle disposizioni attuative del DM 11 ottobre 2012. Ripercorrendo velocemente gli aspetti essenziali delle nuove norme, i soggetti con un volume di affari annuo non superiore ad euro 2 milioni possono liquidare periodicamente l'IVA, sommando algebricamente l'imposta sulle fatture incassate con quella sulle fatture pagate. Nel caso di incassi o pagamenti parziali, l'imposta è computata nella chiusura periodica, in proporzione all'importo liquidato della fattura. Il differimento dell'esigibilità (o della detrazione) al momento finanziario, tuttavia, cessa di avere efficacia al decorso dell'anno dalla emissione della fattura, salvo che, prima di tale data, il cessionario o il committente (o l'emittente) sia assoggettato a procedure concorsuali, nel qual caso l'IVA diviene immediatamente esigibile (detraibile).
Si aggiunge, infine, che sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa talune operazioni specifiche (esempio: importazioni, operazioni con lo Stato o coi privati, ecc.). Rispetto alla versione del D.L. 185/2008, è stato aumentato il volume d'affari massimo per poter aderire al regime (il vecchio era di euro 200.000) ed è stato rimosso il divieto per le imprese non aderenti, di detrarre l'IVA su fatture passive "per cassa".
Ciò allo scopo di eliminare le principali cause del totale fallimento della prima adozione. In particolare, il diritto alla detrazione ha il pregio di evitare che le grandi imprese subiscano complicazioni dalla compresenza di due regimi IVA: per cassa, su talune fatture passive e per competenza, su tutte le fatture attive. Essa scongiura inoltre il rischio che esse, solitamente con maggior potere contrattuale, per evitare il differimento della detrazione, possano subordinare la prosecuzione dei rapporti con i piccoli, alla mancata adesione al regime. Sebbene i limiti temporali e di fatturato riducano non poco l'efficacia, non v'è dubbio che ora la platea dei potenziali fruitori dell'IVA per cassa si è notevolmente allargata e c'è da augurarsi un grande successo del nuovo istituto, onde riuscire a vincere le resistenze ad abbandonare del tutto il regime della competenza. Infatti, almeno per quanto concerne l'IVA e senza voler scomodare i principi generali, l'assolvimento del tributo all'atto del pagamento appare maggiormente in linea con la sua natura di imposta sui consumi (dove, in sostanza, chi versa l'imposta è il consumatore finale col pagamento del prezzo).
Ma se l'IVA può divenire agevolmente un'imposta tutta per cassa, anche per evidenti ragioni antievasione e di difesa dai momenti di crisi di liquidità, occorre porci la domanda, se non sia arrivato il momento in cui ugual ragionamento possa farsi anche per le ben più nobili tasse sul reddito delle imprese, legatissime invece al rigoroso criterio della competenza. Ne deriverebbe che le imposte si pagano con la cassa che resta, dopo aver sottratto i costi pagati dai ricavi incassati, in perfetta aderenza, tra l'altro, col principio costituzionale della capacità contributiva effettiva. Sarebbe una grande innovazione per le imprese, ma, a ben vedere nemmeno tanto clamorosa, posto che il primo a ragionare per cassa è lo Stato, il loro principale debitore.

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