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  Dicembre 2012

Articoli n° 02
MARZO 2011
 
NORME E FINANZA - Home Page
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Nella GIUSTIZIA TRIBUTARIA qualcosa si muove: il caso del lease back

Al via il progetto "CONTROESODO"


Nella GIUSTIZIA TRIBUTARIA qualcosa si muove: il caso del lease back


Secondo questa innovativa sentenza, è fiscalmente lecito il comportamento dell'impresa che fa concorrere al reddito la plusvalenza realizzata dalla vendita dell'immobile strumentale in quote annuali costanti per l'intera durata del leasing


Anche sotto principi contabili italiani, vige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma


Marco Fiorentino
Dottore Commercialista marcofiorentino@studiofiorentino.com

Solo più di recente, la stessa giurisprudenza sta ritornando, con non poco clamore, sui propri passi, con sentenze, che, nel rispedire al mittente gli atti degli uffici finanziari, hanno cominciato ad imporre agli uffici stessi una adeguata e circostanziata dimostrazione dell'intento elusivo (riportando quindi l'onere della prova a carico del Fisco) e, soprattutto, hanno nuovamente limitato il potere di sindacabilità delle scelte d'impresa a casi solo abnormi.
C'è da augurarsi che la resipiscenza sia duratura e che, su un orientamento consolidato, si possano finalmente scrivere i principi dell'abuso del diritto e della antieconomicità in un clima di maggior equilibrio tra i diversi interessi. In questo solco "revisionista" delle aspettative di gettito e di maggior considerazione delle esigenze delle imprese, si inserisce una importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena (sentenza n. 5/2011), che riscrive le modalità di rateizzo fiscale delle plusvalenze immobiliari realizzate nelle operazioni di lease back da imprese non IAS Adopter. Per tale fattispecie, la posizione degli Uffici Finanziari (fra tutte si veda la risoluzione n. 237/09) è sempre stata quella che la plusvalenza ai fini fiscali deve essere tassata nel periodo d'imposta di realizzo, od, al massimo e qualora ne ricorrano i presupposti, in quello di realizzo e nei quattro successivi (art. 86 comma 4 TUIR), a nulla rilevando che invece, sotto il profilo civilistico (ai sensi dell'art. 2425bis comma 4 codice civile), la detta plusvalenza venga rateizzata per la durata del contratto di leasing, stipulato contestualmente alla vendita.
In buona sostanza, il Fisco, in ambito non IAS, riafferma il concetto di doppio binario e nega l'unicità sostanziale dell'operazione di sale and lease back immobiliare, suddividendola in due distinte operazioni: una vendita di bene strumentale e un leasing immobiliare. Con la conseguenza che (in base all'art. 86 TUIR) l'impresa deve portare in aumento del reddito le quote di plusvalenza non transitate a conto economico nel periodo della sua rilevanza fiscale, e successivamente ad esso, effettuare variazioni in diminuzione per l'ammontare delle rate di plusvalenza transitate nei ricavi di esercizio.
La sentenza della CTP nega validità alle tesi del Fisco a fferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 86 TUIR, partendo dal presupposto fondamentale che, anche sotto principi contabili italiani, vige il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
E la sostanza del rapporto di lease back, non è una mera operazione di vendita distinta dalla successiva assunzione in locazione, bensì una complessiva operazione (lecita) di finanziamento.
Ciò comporta che, in base al combinato disposto dell'art 2425bis comma 4 codice civile e dell'art. 109 TUIR (che disciplina tra l'altro la competenza generale di costi e ricavi), i relativi impatti economici (plusvalenza, canoni e riscatto) devono essere messi tra loro in relazione e divenire fiscalmente rilevanti in coerenza con la durata del contratto di locazione finanziaria. In buona sostanza, secondo questa innovativa sentenza, è fiscalmente lecito il comportamento dell'impresa non IAS adopter, che faccia concorrere al reddito la plusvalenza realizzata dalla vendita dell'immobile strumentale in quote annuali costanti per l'intera durata del leasing.
Si deve aggiungere che, data l'innegabilità della natura di finanziamento del lease back, la tesi del Fisco è censurabile anche perché crea delle disparità di trattamento fiscale tra differenti operazioni finanziarie (ad esempio: mutuo ipotecario), senza alcuna ragione di superiore tutela erariale.
C'è da sperare che sulla posizione della CTP di Modena, si affermi una consolidato orientamento giurisprudenziale, così da far assumere al tema un grado di affidabilità adeguato.
Si rimarca che la sentenza della CTP di Modena si presenta interessante anche per un profilo accessorio (ma sul punto non appare convincente), che investe la qualificazione contabile del leasing in generale, ammettendo anche per i soggetti non IAS la possibilità di riclassificare il leasing come contratto di acquisto di bene strumentale (cespite nell'attivo, ammortamento, rata capitale dei debiti, e così via) e non come una prestazione di servizi. Quindi rappresentazione contabile con il metodo finanziario anziché con quello patrimoniale.
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