Il montaggio in SICUREZZA delle strutture prefabbricate
Anche in questa attività viene ribadito il concetto di priorità dei dispositivi di protezione collettiva rispetto a quelli di tipo individuale
INAIL- Osservatorio della Sicurezza a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Dipartimento Processi Organizzativi ex-ISPESL
Luca Rossi
Ricercatore del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ex- ISPESL Luca.Rossi@ispesl.it
Nel montaggio delle strutture prefabbricate si rende spesso necessario l'utilizzo di DPC (dispositivi di protezione collettiva) e DPI (dispositivi di protezione individuale) contro le cadute dall'alto, in conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.13 del 20 Gennaio 1982
Parte III.
L'art. 23 della suddetta Circolare dispone che nelle operazioni di montaggio quando esiste pericolo di caduta di persone deve essere adottata una impalcatura, un ponteggio o un'opera provvisionale, un sistema di protezione individuale delle cadute, una rete di sicurezza o altre precauzioni discendenti da quanto indicato dall'articolo 129 del D.Lgs. 81/08.
Le operazioni di montaggio delle strutture deveno essere precedute da un'attenta valutazione dei rischi, in quanto, essendo attività in quota, sono particolarmente pericolose. Molto spesso non si riesce ad eliminare i pericoli e/o a ridurre i rischi a livello accettabile, nonostante molte aziende abbiano adottato rigorose procedure tecnicoorganizzative. Il rischio prevalente è quello relativo alla possibile caduta dall'alto del lavoratore, che può provocare morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Per iniziare tale attività è necessario dunque adottare i DPC. Se a seguito della loro applicazione non si riesce a eliminare e/o ridurre i rischi, vanno utlizzati i DPI.
Gli articoli 15 «Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: ……. i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale», 75 «I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro» e 111 «Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale» del D.Lgs. 81/08 confermano il concetto di priorità dei DPC rispetto ai DPI.
Legislazione nazionale
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.13 del 20/01/1982 "Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. manutenzione delle gru a torre automontanti".
- D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e smi "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale".
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e smi "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229". - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Linee guida
- Regione Friuli Venezia Giulia "Linee guida per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto Lavorare in sicurezza sulle coperture degli edifici".
- exISPESL Linee Guida su ponteggi, sistemi collettivi di protezione dei bordi e DPI contro le cadute dall'alto. Norme europee
- UNI EN 354: 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Cordini. - UNI EN 355: 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Assorbitori di energia.
- UNI EN 358: 2001 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro.
- UNI EN 361: 2003 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Imbracature per il corpo.
- UNI EN 362: 2005 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Connettori.
- UNI EN 363: 2008 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Sistemi individuali per la protezione contro le cadute.
- UNI EN 13374: 2004 Sistemi di protezione temporanea dei bordi Specifiche di prodotto e metodi di prova.
- UNI EN 1263/1: 2003 Reti di Sicurezza Parte 1: Requisiti di sicurezza, metodi di prova.
- UNI EN 1263/2: 2003 Reti di Sicurezza Parte 2: Requisiti di sicurezza per messa in opera di reti di sicurezza.
I dispositivi di protezione collettiva I dispositivi di protezione collettiva sono prodotti che hanno la funzione di salvaguardare le persone da rischi per la salute e la sicurezza; essi, non essendo coperti da direttiva specifica, non possono essere marcati CE. Sono tuttavia soggetti al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) parte IV, titolo I Sicurezza dei prodotti.
I DPC specifici per questa attività sono: parapetti provvisori prefabricati e reti di sicurezza. Il parapetto "normale" è definito nell'allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) punto 1.7.2.1 del D.Lgs. 81/08, quello con l'arresto al piede al punto 1.7.2.2..
Un parapetto provvisorio, oltre ai requisiti strutturali e dimensionali, deve possedere le caratteristiche adeguate per tener conto delle azioni trasmesse dal lavoratore in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro lo stesso evidenziate nella norma UNI EN 13374 attualmente in revisione.
Le reti di
sicurezza vengono menzionate nella Circolare 13/82 e sono le «reti sostenute da una fune sul bordo, da altri elementi di supporto o da una combinazione di questi, progettata per fermare la caduta dall'alto delle persone».
Le reti di sicurezza sono dunque sistemi formati dalle reti e dalle intelaiatura di sostegno. Il sistema che va utilizzato nel montaggio di queste strutture è il tipo S e cioè la rete di sicurezza con fune sul bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale, a cui vengono collegati i cavi di sollevamento e ancoraggio.
Esso viene messa in opera in posizione orizzontale per proteggere da cadute una zona ampia dell'area di lavoro generalmente interna alla struttura da proteggere e in maniera tale che, durante la fase di raccolta del lavoratore che ha subito la caduta, la rete stessa non tocchi altri lavoratori, ostacoli fissi o in transito sotto la stessa.
Nella valutazione occorre tenere conto, altresì, dell'abbassamento dovuto al peso proprio della rete e della deformazione che la stessa subisce dopo la raccolta del lavoratore. Se a seguito della valutazione dei rischi l'utilizzo dei DPC non consente di eseguire in sicurezza il montaggio della struttura prefabbricata vanno utilizzati DPI specifici, i sistemi di protezione individuale delle cadute.
I dispositivi di protezione individuale Per DPI si intende il prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona che lo indossi o comunque lo porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza (art. 1.2 direttiva 89/686/CEE).
La definizione è simile a quella prevista nel D.Lgs. 81/08 che all'art.74 prevede il temine "attrezzatura" in luogo di "prodotto"; si ritiene in questa sede più opportuno far riferimento all'espressione prevista nella direttiva.
Nel caso specifico i sistemi di protezione individuale delle cadute da utilizzare sono i sistemi di trattenuta o i sistemi di arresto caduta.
Un sistema di trattenuta impedisce le cadute dall'alto, limitando il percorso che può compiere il lavoratore e non permettendo allo stesso di raggiungere la zona pericolosa.
Un sistema di arresto caduta interrompe la caduta libera e limita la forza d'urto sul corpo del lavoratore, durante l'arresto caduta, permettendo allo stesso di trovarsi nella situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione dal rischio caduta dall'alto.
I sistemi che impediscono la caduta libera sono da preferirsi a quelli che arrestano la caduta libera in quanto, limitando il percorso che può compiere il lavoratore, non permettono la caduta dall'alto.
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